Egr. Staff,“Attenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bastava leggere nelle centinaia di discussioni sull'argomento presenti nel forum (con una semplice richiesta).
La costruzione o l'acquisto di un garage che risulti perinenza di una abitazione gode della detrazione del 36%, l'abbiamo ribadito centinaia di volte nel forum.
Ecco quanto ribadisce (per iscritto) l'Agenzia:
BOX E GARAGE sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile già dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box. In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara). Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente. PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE con Risoluzione n. 38/2008 L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una detrazione d?imposta, ai fini dell?Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso è consentito, tra l?altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta in cui s?intende fruire della detrazione. Al riguardo, la scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n. 1.2, ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, è stato precisato che, qualora l?atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d?imposta 3 compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l?edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente fa presente, altresì, che, in linea generale, in relazione alla detrazione d?imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto di immobili ristrutturati), è stata sempre ribadita la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare della detrazione per importi versati in acconto. La necessità dell?esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente all?esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell?abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell?atto notarile e in assenza di un preliminare d?acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell?immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la circostanza che l?atto d?acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d?imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d?acquisto, necessario per poter riscontrare l?effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell?immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta di cui all?art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ?., viene resa dalla scrivente ai sensi dell?articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
Come al solito trovi tutto qui:
http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm”
Buongiorno,Un mio vicino manifesta la volontà di alzare il muro di confine comune (ad ora già alto circa 7 metri per circa 12 di lunghezza) che da una parte confina... |
Buongiorno a tutti e a tutte!!Ho bisogno del vostro aiuto!Mi piacerebbe capire se ci sono altre disposizioni che non riesco a trovaree pensare.Vorrei trovare una soluzione a... |
Ciao a tutti,vorrei chiedere un vostro parere sulla modalità con la quale è stato installato un mobile bagno nella nostra nuova casa.Le pareti sono tutte in... |
Buongiorno a tutti e a tutte!!Ho bisogno del vostro aiuto!Mi piacerebbe capire se ci sono altre disposizioni che non riesco a trovaree pensare.Vorrei trovare una soluzione a... |
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su... |