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2009-02-24 20:46:06

Bonifico anticipato senza fattura


Paolo02031971
login
23 Dicembre 2008 ore 11:18 8
Devo fare il bonifico per il pagamento della caldaia a condens. entro il 31/12 per avere detr.55%.
Il fornitore mi ha fornito la conferma d'ordine (la caldaia è già arrivata) ma emetterà la fattura in gennaio.
Posso fare il bonifico anticipato rispetto la data di emissione fattura?Nella causale specifico il numero di conferma d'ordine (visto che il fornitore non è in grado di darmi il numero di fattura)??
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Dicembre 2008, alle ore 19:23
    La procedura è "irregolare"; è necessario riportare nel bonifico le due informazioni più importanti: numero e data fattura, riferimento alle legge sulle ristrutturazioni.

  • beunero
    Beunero Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 11:10
    Legge sulle ristrutturazioni?
    ma se si tratta di risparmio energetico,dovra' riferirsi alla legge 296/2006!
    o van bene entrambe,cioe' non preclude il diritto a...

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 15:39
    Come ho sempre specificato nelle risposte sul forum, nel bonifico bisogna indicare la legge relativa alle detrazioni per ristrutturazioni o la legge sul risparmio energetico, in base all'agevolazione richiesta.

    Qui c'è tutto:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

  • igronca
    Igronca Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 23:56
    Scusami consulente ma la legge non specifica che bisogna indicare il numero di fattura nel bonifico, il riferimento alla norma agevolativa invece si. Riguardo al pagamento prima della emissione della fattura è una procedura irregolare ma ai sensi del DPR 633/72 che disciplina l'IVA in quanto se il pagamento viene effettuato prima della consegna del bene o della effettuazione della prestazione in quel momento sorge l'obbligo di emissione della fattura. Dunque l'irregolarità non sta nel fatto di pagare in anticipo, cosa certamente possibile, ma quella di non emettere contestuale fattura (cosa peraltro sanzionabile). E comunque non si perde il diritto alla agevolazione se il pagamento tramite bonifico viene effettuato prima della emissione della fattura.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2009, alle ore 08:11
    Questa è una tua "personale" interpretazione della norma che potrebbe essere contestata in sede di accertamento da parte dell'Agenzia.

    Un pagamento a mezzo bonifico che non riporti la "causale" (fattura) del pagamento stesso potrebbe essere interpretato come pagamento di "altre" prestazioni, non riferite esclusivamente alle norme sulle ristrutturazioni o sul risparmio energetico.

    Rifletti!

  • igronca
    Igronca Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2009, alle ore 19:46
    Condominiale ha scritto: "Questa è una tua "personale" interpretazione della norma che potrebbe essere contestata in sede di accertamento da parte dell'Agenzia.
    Un pagamento a mezzo bonifico che non riporti la "causale" (fattura) del pagamento stesso potrebbe essere interpretato come pagamento di "altre" prestazioni, non riferite esclusivamente alle norme sulle ristrutturazioni o sul risparmio energetico."

    L?interpretazione non è mia bensì della stessa Agenzia che in tal senso si comporta in fase di controllo. Credo che esista pure una esplicita indicazione, se la trovo te ne darò gli estremi. Peraltro mi sembra anche esagerato chiamarla interpretazione visto che la norma non contiene alcun riferimento a questo presunto obbligo.
    A scanso di equivoci io non ho sostenuto che la causale non va indicata. Anzi tutt?altro. Essa è necessaria pena il disconoscimento del diritto alla agevolazione. Ma una cosa è la causale (e cioè la natura e la destinazione del pagamento che si può concretizzare senza necessariamente riportare i riferimenti della fattura) altra cosa è la fattura, documento obbligatorio di natura contabile che beninteso deve esserci per cui il nesso di causalità tra fattura e bonifico si può senz?altro dimostrare anche se la fattura non viene citata nel bonifico. In tal senso il pagamento e la sua causale trovando corrispondenza nell?importo e nella descrizione delle prestazioni/cessioni fatturate non può essere ricollegato ad altre prestazioni/cessioni a meno di ipotizzare una falsa fatturazione cosa che va provata e che può naturalmente benissimo realizzarsi anche qualora i suoi elementi siano stati indicati nel titolo di pagamento. E? noto difatti che la simulazione contabile finalizzata alla sottrazione dall?obbligo di versamento delle imposte la si scopre individuando le reali relazioni intercorse tra i soggetti che la attuano e non attraverso un semplice riscontro formale che è quasi sempre inutile posto che la frode viene sempre attuata con una veste formale il più delle volte ineccepibile.

  • igronca
    Igronca Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2009, alle ore 20:18
    Oltretutto mi è sovvenuta un?altra circostanza che contraddice l?opinione espressa da condominiale.

    In caso di effettuazione di prestazioni la norma impone che la fattura venga emessa e rilasciata al committente solo quando questi effettui il pagamento (DPR n.633/72 artt. 6 e 21). Per le cessioni è diverso in quanto il presupposto oggettivo è al consegna del bene. Certamente è possibile anche emettere la fattura in anticipo ma non vi è l?obbligo e oltretutto in questo caso il prestatore si troverebbe a riversare l?IVA addebitata in fattura anche nell?eventualità che il pagamento poi non venga effettuato. Per cui nessuno sarebbe così ingenuo da anticipare il momento di emissione della fattura né la norma può essere implicitamente modificata da un?altra di carattere agevolativo. Dunque se per effettuare il bonifico io ho bisogno della fattura il commissionario dovrebbe rilasciarmela prima che io gliela paghi e ciò per quanto detto è contraddetto dalla normativa fiscale.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2009, alle ore 20:46
    Ripeto e ribadisco

    È solo una tua "interpretazione" personale, l'Agenzia si è espressa diversamente nelle proprie circolari e nelle risposte alle Faq.

    Nel solito sito ho inserito i riferimenti (precisi) in merito e conservo in archivio tutto ciò che l'Agenzia ha emanato sul risparmio energetico, sui pagamenti e sulle modalità.

    Io consiglio nel modo più assoluto di indicare nel bonifico i riferimenti alla fattura per cui il bonifico stesso viene effettuato; un controllore pignolo dell'Agenzia, anche dopo cinque anni, potrebbe contestare la validità della procedura e chiedere il rimborso delle somme portate in detrazione.

    Se il fatto da te accennato fa riferimento ad una tua "personale" situazione, è meglio che sia tu a risolverla di persona secondo le tue opinioni e rischiando personalmente; coinvolgere altri utenti del forum con indicazioni non "certe" non è la nostra intenzione e non è nei nostri usi.

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