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2009-04-09 10:47:19

Agevolazione 36% appartamento e pertinenze


Palova
login
09 Aprile 2009 ore 09:07 1
Ho acquistato da impresa un appartamento e 2 box pertinenze in edificio ristrutturato.
Il decreto dice :
Detrazione d'Imposta anche su immobili già ristrutturati da impresa di costruzione. Le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria del 2002) hanno esteso il beneficio della detrazione d'imposta, prevista dall'artico 1 della legge n. 449 del 1997, a favore anche degli acquirenti di unità abitative collocate in fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti o dalle categorie di lavoro trattate, da calcolarsi sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita. Riproposta dal 2008 con il decreto "milleproroghe" di fine Dicembre 2007

Lo stesso calcolo sul 25% del prezzo di vendita vale anche per i due box ?
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Aprile 2009, alle ore 10:47
    Ho risposto a questa domanda centinaia di volte nel forum!

    Se l'acquisto avviene da ditta che ha ristrutturato l'immobile, hai diritto alla detrazione sull'unità immobiliare e le sue pertinenze.

    Probabilmente però ti conveniva scindere il costo dei box dall'importo complessivo e applicare la norma direttamente per i garage stessi in modo di usufruire del 36% di detrazione rispetto al 100% del costo pagato per i box, anzichè sulla cifra forfettaria del 25% dell'immobile nel suo complesso.

    Comunque devi fare tu stesso i conteggi, calcolatrice alla mano se convenga questa o quella formula per certificare l'acquisto.

    Trovi tutto nello stesso link dove hai potuto visualizzare la norma citata sopra:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Bastava leggere:

    BOX E GARAGE sono interessati dalla detrazione del 36% e riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile già dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box. In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara). Anche nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente. PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE con Risoluzione n. 38/2008 L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una detrazione d?imposta, ai fini dell?Irpef, in misura pari al 36 per cento della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta sopra citata anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso è consentito, tra l?altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta in cui s?intende fruire della detrazione. Al riguardo, la scrivente, con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto n. 1.2, ha chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Con circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1, è stato precisato che, qualora l?atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d?imposta 3 compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l?edificio abitativo e il box. Per completezza, la scrivente fa presente, altresì, che, in linea generale, in relazione alla detrazione d?imposta in discorso, anche con riferimento ad altre fattispecie (es: acquisto di immobili ristrutturati), è stata sempre ribadita la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare della detrazione per importi versati in acconto. La necessità dell?esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce logicamente all?esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell?abitazione. Nella fattispecie in esame, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell?atto notarile e in assenza di un preliminare d?acquisto registrato. Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell?immobile abitativo. Ad avviso della scrivente, la circostanza che l?atto d?acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d?imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d?acquisto, necessario per poter riscontrare l?effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione. Atteso quanto sopra, la scrivente ritiene che i contribuenti, in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell?immobile, non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d?imposta di cui all?art. 1 della legge n. 449 del 1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ?., viene resa dalla scrivente ai sensi dell?articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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