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2008-03-28 21:10:24

Verbale assemblea e 1124 disatteso


Kabuto
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27 Marzo 2008 ore 17:37 5
Buongiorno a tutti,
nell'ultima assemblea straordinaria avente oggetto "installazione infissi in vano scale" è stata deliberata la spesa con i 2/3 e i 667mm come da codice.
L'installazione di queste finestre si è resa necessaria a causa dell'acqua che di traverso entra nelle attuali finestre aperte ad ogni piano lungo le rampe. Necessaria e ineccepibile la richiesta da parte dei condomini dei piani superiori e giustificata anche da parte di chi, come me, a pian terreno pur avendo ingresso separato (non dalle scale) le utilizza per andare solo giu' nei garage.
Lo stabile nel 2004 è stato consegnato aperto come finestre anche per via delle caldaie lungo le scale ora si vuole chiudere le finestre ai piani lasciando aperti gli androni.

Ricevuto il verbale dell'amministratore mi accorgo peró che il preventivo quindi la spesa è stata ripartita semplicemente in funzione delle quote millesimali, non è stato quindi applicato l'art.1124 quello che stabilisce il 50% infunzione dei mm. e il secondo 50% in funzione del piano.
Contattato l'Amministratore egli mi conferma che essendo un intervento del bene comune (la scala) a tutela di questo e della possibilità che a causa dell'acqua la scala potrebbe velocemente deteriorarsi non è applicabile l'1124 ma bensi l'1123 e quindi in millesimi.
Rimango allibito, anche perché non ho motivo di usare la scala per andare su' (niente terrazze), ma di sicuro in giu' verso i garage. Pacifico che la scala esiste e siccome faccio parte dello stabile essa è cosa comune.
Ma se le spese di pulizia della scala le paghiamo al piano quindi in funzione di chi le usa, perché per la manutenzione delle stesse non è applicabile per lo meno l'1124 (50+50/piano).
Se è cosi devo mettermi a far la guardia alle pareti delle scale di tutti i piani visto che i bimbi dei piani alti le sporcano e le scarabocchiano se poi toccchera' a me pagare lautamente anche l'imbiancatura o il rintonaco.
Con questa innovazone anche se indirettamente per lo meno a livello termico e di possibili scivoloni per quando piove forte ne beneficiano solo quelli dei piani alti.

A cosa serve a questo punto il regolamento di condominio (firmato al notaio) con tabella millesimale spese scale allegata al mio rogito di 4 anni fà, ove effettivamente i miei millesimi vengono specificati in funzione del piano dove da 90mm scendo a circa 68 con un risparmio su questa spesa di quasi 400euro.. ? Sta tabella alla fine viene applicata solo per le luci e la pulizia, anzi neppure forse...!!

Grazie e scusatemi per la lungaggine
Saluto tutti
  • condominiale
    0
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    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 19:31
    Capisco il tuo disappunto.

    In questo caso però l'amministratore sta agendo correttamente e non ti consiglio di attivare una controversia giudiziaria in quanto ho sentenze di Cassazione che ti sono sfavorevoli.

    Le scale vere e proprie sono soggette al 1124 per la manutenzione e ricostruzione e al 2° comma del 1123 per la luce e pulizie (solo altezza del piano) per cui tu non dovresti essere soggetto alle spese di pulizia se non in minima parte (pianterreno).

    La "cassa" che sta intorno alle scale e soprattutto il muro perimetrale su cui verrebbero realizzate le finestre, è "bene comune condominiale" e il riferimento non può essere che il 1° comma del 1123.

    In questo forum siamo abituati non solo a fornire i nostri "pareri", ma a documentarli con precisi riferimenti.

    Eccoli:

    http://www.condomini.altervista.org/Scale.htm

    Leggi l'ultima sentenza, è proprio quella che ti riguarda, in archivio ne ho molte altre che, come ho detto sopra, non ti sono favorevoli.

    In conclusione, la spesa dovrà essere ripartita in base alla tabella millesimale generale e non per la tabella scale.

  • kabuto
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 08:54
    Il mio saluto a tutti
    ringrazio per la cortese e veloce risposta, e aggiungo anche se davvero sconcertato.

    Dal link preciso di riferimento da Voi postato leggo e incollo...
    //In un edificio in condominio, le scale — oggetto di proprietà comune a norma dell’art. 1117 n. 1 c.c., se il contrario non risulta dal titolo — comprendono l’intera relativa «cassa», di cui costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano o meno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse. Ne consegue che, anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione, con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati, la ripartizione delle spese deve avvenire in base alla regola posta dall’art. 1124, primo comma,...//


    Mi riferisco al testo in in rosso da "Ne consegue che.." in poi..

    Premetto..
    qui si parla di una spesa di 20000 euro circa in uno stabile di 20 cond dove quelli con il coeficiente di piano 1 (cioè terra) sono 6 su 20 e usano le scale solo per il garage, ma questi 6 tutti dal 1° al 6° hanno maggiori millesimi (piu' grandi e giardino) di chiunque altro degli altri 14 che hanno tutti appartamento o mansarda e che usa le scale sempre.

    Queste finestre, ok fanno parte della cassa, già esistono anche se aperte (inteso come buco nel muro) verranno dotate di chiusura con infissi alluminio e vetro quindi "rafforzamento delle murature" e l'indiretto vantaggio di alcuni condomini è scontato perché di certo ora avranno i pianerottoli asciutti e meno spifferi... e allora perché viene disatteso il concetto "Ne consegue.. rafforzamento delle mura svolgenti.. la ripartizione delle spese deve avvenire in base alla regola posta dall’art. 1124, primo comma,.." ????

    A cosa serve la tabella spese millesimale scale allegata al rogito..? solo per le pulizie delle scale..?!!

    Con l'1123 dovró vendere un rene... quando ci sarà da intonacare o imbiancare le pareti delle scale per pagare per le manate sulle pareti degli umani (poveri bimbi non è sempre colpa loro) che stanno ai piani alti.. e che giustamente devono andare nel loro appartamento?

    A me sembra non giusto tutto questo...
    Senza girarci attorno, l'1124 parla di scale il problema è di acqua o correnti d'aria sulle scale.
    Le scale a meno che non siano quelle di una cisterna hanno anche le finestre che servono in modo diverso i condomini ai diversi piani.
    Non mi sembra di aver bevuto... !!

    Dalla Vostra stessa fonte di riferimento...
    in questa tabella si parla di scale e di finestre e viene applicato l'1124
    http://www.condomini.altervista.org/RipartSpese.htm

    Quin invece si parla di 1123 per le finestre e di 1124 per la riverniciatura delle scale..
    http://www.condomini.altervista.org/Tin ... aScale.htm

    E' internet che è un tritacarne o dipende solo dall'amministratore stabilire se applicare un articolo o l'altro...

    Mamma mia...
    Pensavo che il codice civile fosse una dlle poche leggi vere e giuste dello stato, mi sbagliavo.
    Ma qui da noi le leggi si interpretano.. già!!

  • condominiale
    0
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    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 11:29
    Come hai potuto notare, non cè mai niente di "certo".

    Infatti ti ho avvisato che una controversia potrebbe portare a conclusioni le più disparate.

    Ho voluto darti i riferimenti affinché poressi tu stesso trarre le conclusioni più idonee alla tua situazione.

    Ribadisco, devi tenere conto che stai parlando di finestre sui muri "perimetrali" dell'edificio, anche se al servizio delle scale.

    http://www.condomini.altervista.org/MuroPerimetrale.htm

    Comunque ora hai svariati riferimenti da far valere, prova a contestare all'amministratore la "sua" ripartizione, in base alla risposta ti comporterai di conseguenza.

  • kabuto
    0
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    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 12:14
    Già è sconsolante la confusione tra le varie interpretazioni e sentenze a riguardo.

    L'ultima domanda e poi chiudo... anche perché ho visto essere un argomento ridondante e noioso nei diversi topics del Vostro utilissimo forum.

    Da quel che il mormorio prospetta il malumore regnerà sovrano nello stabile e guarda caso invece chi ha chiesto e ottenuto i lavori manco piu' osa affacciarsi alle finestre e svincola persino nel normale quieto vivere.

    Domanda:
    Quindi con una cordata ad hoc (non x Alitalia ) che porti all'ordine del giorno in una veloce assemblea straordinaria è possibile ridiscutere infine votandolo l'eventuale utilizzo dell'1124 invece che il poco democratico 1123 (almeno per questo problema)... ?

    I numeri ci sarebbero eccome.... a meno che non sia necessaria l'unanimità..

    Chiudo qui.. e grazie per la cortesia prestata su questo argomento

    Il mio saluto a tutto lo staff
    e complimenti
    Giorgio

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 21:10
    Questo tipo di ripartizione delle spese non è "inderogabile".

    L'assemblea con le maggioranze previste dal 1136 può legittimamente deliberare la ripartizione in modo diverso.

    Qui trovi le maggioranze necessarie per deliberare nelle assemblee:

    http://www.condomini.altervista.org/Mag ... emblee.htm

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