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2009-07-24 18:02:41

Spostamento porta ingresso appartamento


Colorants
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18 Luglio 2009 ore 00:05 6
Ho acquistato casa in un condominio di 6 unità, senza ascensore. Esso è composto da tre piani, ad ogni piano corrispondono 2 porte di ingresso ai due appartamenti del piano stesso, disposte una a destra e una a sinistra. Io vorrei chiudere la porta già presente per spostarla nel muro frontale alle scale, per essere più chiari vi rimando all'immagine dove la porta nuova è indicata in rosso http://digilander.libero.it/drinth/nuovaporta.jpg
Preciso che l'appartamento si trova al secondo e ultimo piano del condominio, il pianerottolo quindi non è zona di passaggio se non da parte mia.
Dopo aver letto parecchie cose online, ho appreso che può essere considerato un mio diritto lo spostamento delle porta d'ingresso al mio appartamento. Però ci sono cose poco chiare all'interno del codice civile, all'art 1102 è riportato che è nel mio diritto modificare la cosa comune per migliorare il suo godimento da parte mia, ma all'art 1120 sono fissati dei limiti che però risultano essere soggettivi. Per essere chiari: come faccio e come fanno a determinare se il mio intervento lede al decoro architettonico della cosrtuzione? a mio parere l'intervento non causa nessun tipo di lesione estetica. devo chiedere permesso ai condomini per svolgere tale modifica? Devo esercitare un mio diritto opponendomi ad una delibera negativa dell'assemblea, oppure dovrei sottostare alle loro decisioni? covrei rivolgermi a un avvocato a ad altri professionisti?
Chiedo cortesemente di darmi delucidazioni a riguardo,
Ringrazio in anticipo, saluti
  • consulente
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    Giovedì 23 Luglio 2009, alle ore 15:05
    E' una situazione molto particolare che come ha giustamente detto investe valutazioni di tipo soggettivo (come la lesione del decoro architettonico). Consulti il regolamento di condominio per capire se c'è qualche simile divieto.
    Il modo migliore di agire è quello di ottenere dall'assemblea l'ok alla modifica.
    Diversamente se pensa di agire "bipassando" il consesso assembleare rischia di vedersi il rischio è di vedersi citato in giudizio per il ripristino della situazione precedente.
    La delibera potrebbe essere impugnata ma, visti i profili soggettivi delle valutazioni relative al decoro architettonico, senza poter prevedere gli esiti del giudizio d'impugnazione.

  • staff
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    Giovedì 23 Luglio 2009, alle ore 22:25
    Recenti sentenze di Cassazione hanno ribadito che è possibile effettuare questa tipologia di lavoro senza chiedere un'autorizzazione specifica all'assemblea condominiale, sempreché la prevista porta non diminuisca la possibilità di utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condomini.
    Per quanto riguarda glli adempimenti amministrativi, trattandosi di opera interna che non influisce sulle volumetrie né sull'aspetto esterno dell'edificio basterà la semplice DIA.

  • consulente
    0
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    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 08:45
    La sentenza più recente della Cassazione, che si adegua al l'orientamento consolidato, in materia di apertura porte è la n. 16097 del 2003, le riporto il brano che fa al caso suo:
    Infatti secondo l'orientamento consolidato di questa Corte il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi e di non alterarne la normale destinazione (Cass. 18.2.1998 n. 1708) e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale (Cass. 26.3.2002 n. 4314).
    Per quanto consentito, quindi, un intervento del genere può sempre sollevare contestazioni. Come le dicevo, si tratta di trovare il modo migliore di agire, cercando di capire in concreto il convincimento degli altri condomini.

  • colorants
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    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 17:26
    Ho avvisato informalmente l'amministratore (interno poiche il condominio è di sole 6 unità) il quale mi sconsigliato tale intervento, affermando che anche gli altri condomini sono contrari, quindi prevedo una delibera negativa da parte dell'assemblea. L'importanza di tale opera rimane fondamentale per la nuova razionalizzazione degli spazi, e la giustificazione della negazione (non posso farlo per un fatto di estetica) non ha radici solide, poichè nei piani tutte le porte sono differenti, ovvero al primo ci sono due porte marroni alte 210cm mentre al secondo piano si incontrano due porte grigie alte 190cm e al terzo una porta marrone da 210cm e l'altra (la mia) grigia da 190cm... in quale modo si definisce il decoro architettonico? cosa è bello? cosa non lo è?

  • consulente
    0
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    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 17:39
    Il decoro architettonico è definito, dalla Cassazione, come "l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007).
    Se vuole approfondire, sul decoro veda:
    http://www.studiocataldi.it/condominio/ ... tonico.asp
    Purtroppo non è agevole dare una definizione specifica si tratta di valutare volta per volta.

  • colorants
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    Venerdì 24 Luglio 2009, alle ore 18:02
    Ringrazio per le risposte immediate e esaudienti, comunque a mio parere rimaniamo sempre su un tema troppo difficoltoso da giudicare oggettivamente.
    E comunque in ogni caso ogni volta che si apre una vano su un luogo di uso comune si va a modificare il decoro architettonico dell'edificio, quindi come è possibile che esista una cassazione di questo tipo:

    "Nel condominio degli edifici il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimo condomino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condomini. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione che aveva condannato un condomino a chiudere la porta dal medesimo aperta su di una scala da cui in precedenza non si accedeva alla sua unità immobiliare, senza prima accertare se detta scala costituisse un bene comune di tutti i condomini, ovvero fosse riservata all'uso di alcuni di essi, con esclusione del condomino che aveva proceduto all'apertura della porta stessa)."

    * Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1985, n. 312, Checchia c. Martuscelli.

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