Nel mio condominio sono stati deliberati (novembre 2003) ed eseguiti dei lavori (anni 2004 e 2005) per le parti comuni dell?edificio (cortina, intonaci, rete idrica, etc.)
Per questi lavori sono state pagate 24 rate nel periodo marzo 2004 - febbraio 2006.
Io ho acquistato il mio appartamento a Giugno 2006.
Il precedente proprietario ha pagato regolarmente le 24 rate dei lavori. Ma ora (con grande ritardo) è stato fatto il bilancio consuntivo dei lavori (alcuni ritocchi nell?androne condominiale erano stati sospesi e completati solo ultimamente, così il saldo finale alla ditta che ha eseguito i lavori è stato versato solo di recente).
Ora risultano da versare ulteriori 700 euro per il mio appartamento a completamento delle spese sostenute per i lavori.
Chi deve pagare questi soldi? Io o il precedente proprietario?
Ha valore nel mio caso questa sentenza?
Cass. N° 6323 del 18/4/2003
In caso di vendita, le spese per la conservazione delle parti comuni dell?edificio, sono a carico di colui che è condomino nel momento in cui è nata la necessità di eseguire le relative opere, e non nel momento in cui vi sia una deliberazione di approvazione da parte dell?assemblea condominiale (che potrebbe essere successiva alla vendita).
Se deve pagare il precedente proprietario, l'amministratore deve rivolgersi direttamente a lui o può richiedere a me il pagamento anche se la delibera per i lavori eseguiti non rientra nei 2 anni precedenti il mio acquisto, ma è antecedente?
Per la precisione, io ho acquistato il 23 Giugno 2006... rispondo delle gestioni, aprile 2005-marzo 2006 e aprile2006-marzo 2007 ?
L?art. 63 attuazione del Codice Civile impone al nuovo proprietario la solidarietà dei debiti nei confronti del condominio per l?annualità in corso e per quella precedente.