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2005-07-24 16:47:31

Spese ascensore - 2672


Liberavin
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18 Luglio 2005 ore 22:27 2
Sto acquistando un appartamento (all'ultimo piano) nuovo in una palazzina di 2 piani escluso il piano terra e con garage sotterraneo. E' presente un ascensore che opera dal garage fino alla terrazza posta sul tetto, per un totale quindi di 4 piani. Fino al mio ed ultimo piano possiamo essere d'accordo sulla ripartizione delle spese, ma con la terrazza come la mettiamo? può salirci tranquillamente in ascensore anche chi abita al piano terra, per stendere i panni, per prendere il sole, per fare ciò che vuole...quale sarebbe a questo punto la soluzione migliore per la ripartizione delle spese dell'ascensore? grazie. Vincenzo.
  • marcodb
    Marcodb Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Luglio 2005, alle ore 09:22
    Buongiorno Liberavin,
    poichè la terrazza da quanto ho capito è di proprietà comune, tutti i condomini giovano della terrazza e quindi dell'ascensore per raggiungerla.
    A mio avviso nel calcolo dei millesimali per l'ascensore bisogna tener conto anche della "percentuale" di proprietà che ciascun condomino ha della terrazza, andando alla fine a sommare la proprietà relativa all'appartamento e la proprietà relativa a parte della terrazza.
    Spero di essermi fatto capire.
    Ti riporto i due articoli del CC di interesse (il 1124 vale anche per l'ascensore).
    Saluti.
    Marco.

    Art. 1123 Ripartizione delle spese
    Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
    Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
    Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63).

    Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
    Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
    Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Luglio 2005, alle ore 16:47
    Le spese d'uso dovrebbero essere ripartite in base all'uso potenziale che ognuno potrebbe farne (vedi art. 1123).

    Come risulta dagli articoli prudentemente riportati da marcodb, il 1124 stabilisce il criterio di ripartizione delle spese delle scale (e degli ascensori).

    Nel caso in questione le spese d'uso dell'ascensore dovrebbero seguire un analogo criterio, con il ribaltamento del concetto dell'altezza del piano: cioè il condomino del piano terreno, ne farà un uso potenziale superiore a quello dell'ultimo piano.

    Naturalmente dovrebbe essere stabilita quale percentuale delle totali spese d'uso e manutenzione debba essere considerata per l'accesso alle unità immobiliari e quale per l'uso della terrazza: 4/5 - 1/5? 3/4 - 1/4? ...

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