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2007-11-27 12:44:57

Sottotetto - 17040


Anonymous
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25 Novembre 2007 ore 18:14 5
Salve a tutti

ho acquistato un appartamento di 60mq a Firenze sito al secondo e ultimo piano
All'ultimo piano, oltre al mio ci sono altri 3 appartamenti

Volevo ristrutturare il sottotetto per adibirlo a mansarda (il soffitto del mio appartamento non è calpestabile quindi anche quello andrebbe ristrutturato prima di fare la mansarda, lo abbasserei di 30 cm in modo da avere un'altezza nel colmo sottotetto di 2.20 cm, l'altezza media diverrebbe di 1.10 mq quindi sarebbe non abitabile)

Un condomino mi ha detto che mi farebbe causa in quanto il sottotetto, secondo lui, è condominiale (non ha nessun documento a tal riguardo)

Sto cercando di capire se il sottotetto sia mio oppure no
Nel mio contratto di acquisto (marzo 2007) non c'è scritto che il sottotetto sia mio e neanche nei precedenti contratti e neanche nel regolamento condominiale

In base alle ricerche fatte in questo forum ed a quanto letto qui:
http://www.condomini.altervista.org/Sottotetto.htm
direi che il sottotetto non è mio perché c'è una botola A nel vano scale condominiale che ti permette di andare nel sottotetto dove a sua volta si trova una botola B che ti permette di andare sul tetto, quindi il sottotetto non funge solo da "spazio isolante dal caldo e dal freddo"

Però io sono interessato solo alla parte di sottotetto sopra al mio appartamento e questo non impedirebbe nè l'utilizzo della botola A nè l'utilizzo della botola B

La domanda è questa:
è possibile considerare la parte di sottotetto sopra al mio appratamento di mia proprietà esclusiva, e considerare la parte di sottotetto che comprende le 2 botole di parte condominiale?
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Novembre 2007, alle ore 20:57
    È ovvio che il sottotetto in questione risulta tutto "parte comune condominiale" non potendo vantare tu alcun titolo di possesso.

    Se vorrai acquisire in proprietà il sottotetto dovrai chiederlo all'assemblea condominiale che te lo potrà concedere onerosamente solo con l'unanimità dei consensi.

    La descrizione del sottotetto rileva che non riceverà mai il "cambiamento d'uso" da parte del comune viste le altezze descritte.

    Viene d'obbligo ..... lascia perdere! Oltretutto il condominio alla luce delle tue intenzioni di usare il bene e renderlo abitabile, acqua, scarichi fognari, ecc. avrebbe il diritto di chiederti per la cessione una somma "sensibile".

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Novembre 2007, alle ore 10:15
    Ringrazio per la celere risposta

    volevo capire meglio

    è chiaro che se non ho nessun titolo che lo attesti non ho nessun diritto, ma, in questi casi, per stabilire di chi sia il sottotetto ci si riferisce all'articolo 1117 del codice civile che cito:

    Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
    1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
    2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
    3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

    Siccome il sottotetto non è annoverato tra le parti comune, è lecito chiedersi se sia di proprietà esclusiva dei proprietari dell'ultimo piano anche se quest'ultimo non ha nessun titolo che lo attesti

    Per stabilirlo abbiamo varie sentenze della cassazione:

    Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo
    (Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854.)
    (Cass. civ., sez. II. 18 ottobre 1988, n. 5668, Scarpi c. Giuliani. Nello stesso senso, v. Cass. civ., 29 ottobre 1992, n. 11771.)
    (Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1987, n. 2722, Catalani c. Cond. V. Malakoff.)

    Nel mio caso è ragionevole pensare che il sottotetto non assolva solo la funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo e dal freddo per i seguenti motivi:
    1) l'altezza minima è 1 metro e la massima 2.10, quindi ha delle dimensioni tali da poterlo utilizzare come vano autonomo
    2) l'accesso è rappresentato da una botola situata nel vano scale condominiale
    3) nel sottotetto, sopra ad uno dei 4 appartamenti siti all'ultimo piano, è presente una botolo che permette di accedere al tetto per lavori di manutenzione

    Quindi sono questi i motivi che ci dicono che il sottotetto è condominiale OLTRE al fatto di non avere nessun titolo

    Volevo una conferma delle mie deduzioni

    grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Novembre 2007, alle ore 10:46
    ..... 1) l'altezza minima è 1 metro e la massima 2.10, quindi ha delle dimensioni tali da poterlo utilizzare come vano autonomo...... L'altezza minima e massima sono tali da considerarlo al massimo come "ripostiglio" non sicuramente come vano!

    Come sempre facciamo su questo forum, ecco i riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/Sottotetto.htm

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Novembre 2007, alle ore 12:08
    Con l'osservazione che mi avete fatto vuol dire che quello scritto da me al punto 1) non è corretto?

    i punti 2 e 3 continuano a rimanere considerazioni corrette?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Novembre 2007, alle ore 12:44
    Il fatto stesso che esista una botola con libero accesso a tutti i condómini dalle scale condominiali, indica senza ombra di dubbio che il sottotetto è "parte comune".

    Il fatto che esista un'ulteriore botola di accesso da una proprietà privata non è rilevante ai fini di una diversa interpretazione del possesso.

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