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2007-05-15 12:30:17

Servitu di passaggio.


Angelo.g
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08 Maggio 2007 ore 18:17 6
Sono proprietario da circa 8 anni di una particella di terreno ?agricolo? su cui all?atto dell?acquisto venne costituita una servitù di passaggio (con divieto di sosta e con l?obbligo di manutenzione da parte degli utilizzatori della servitù) risultante dell?atto notarile, a favore del proprietario di un?altra particella di terreno pure ?agricolo?, confinante con la mia, ed acquistata qualche mese prima.
Tale proprietario possedeva già un?altra particella di terreno, confinante ed adiacente a quella acquistata dallo stesso, su cui esisteva ed esiste tuttora un?abitazione che aveva ed ha tuttora un accesso diverso (con numero civico). Tale abitazione è abitata, non so a quale titolo, dalla famiglia della figlia del proprietario, che da pochi anni ha osato transitare non dal vecchio accesso ( con numero civico) ma dalla servitù di passaggio costituita sulla mia proprietà. La stessa esercita un?attività commerciale, per cui vedo transitare furgoni e mezzi pesanti, guidati anche da personale estraneo al nucleo familiare.
Chiedo:
se la famiglia della figlia del proprietario del fondo dominante, abitante nell?altra particella, abbia diritto di transito nella servitù di passaggio costituita nel mio terreno, e con mezzi pesanti ( non agricoli), o è obbligata ad entrare ed uscire, come faceva prima, dal vecchio accesso (con numero civico), o può servirsi dell?uno e dell?altro indifferentemente?
  • condominiale
    0
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    Martedì 8 Maggio 2007, alle ore 19:54
    In questo caso il diritto di servitù dovrebbe essere concesso solamente al proprietario e per il fondo confinante.

    Anzi, se il fondo dominante ha attiguo un altro fondo appartenente al medesimo soggetto che abbia un agevole accesso dalla pubblica via, si potrebbe chiedere l'estinzione della servitù in oggetto.

    L'art. 1055 cod. civ. prevede che "se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualsiasi tempo".
    Nel caso di specie, con la possibilità di accedere in modo più agevole al fondo, la servitù di cui sopra appare non è più necessaria in quanto il fondo dominante ha ottenuto altro accesso alla pubblica via.
    Si deve, però, rilevare che per considerare estinta la servitù è necessaria una sentenza giudiziale: "il venir meno dell'interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva o volontaria di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato" (Cass. Civ. Sez. II, 4 giugno 1993, n. 6235).

  • angelo.g
    0
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    Mercoledì 9 Maggio 2007, alle ore 21:23
    La ringrazio per la cortese risposta.
    Da quanto ho capito la figlia del proprietario del terreno che risiede nell?altra particella (che non è fondo dominante) deve transitare obbligatoriamente ?dall?altra uscita?. L?altra uscita non è via pubblica ma è un?altra servitù di passaggio, sempre sul mio terreno, costituita da molto tempo,per la particella relativa all?abitazione.
    Praticamente il proprietario e sua figlia utilizzano ambedue le vie.
    Poiché la figlia del proprietario utilizza per il suo lavoro dei furgoni e questi transitano in modo difficoltoso per l?ampiezza di circa 2 metri di tale stradina.
    Chiedo:
    se sono obbligato a farla transitare con o senza corrispettivo per la servitù di passaggio che è molto ampia;se tale ?altra uscita? può essere chiusa recuperando il mio terreno utilizzato; se tale altra uscita può essere usucapita essendo passati più di 20 anni?

    Lei cosa mi consiglia di fare per levare questo abuso che sto subendo?

  • condominiale
    0
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    Giovedì 10 Maggio 2007, alle ore 07:12
    Purtroppo non stai "subendo" nessun abuso.

    Gli interessati "godono" del loro diritto sancito dai documenti in loro ed in tuo possesso.

    In questo caso l'unica possibilità è l'accordo tra le parti.

    Sarà necessario far visionare la documentazione ad un esperto, magari presso un'associazione di categoria (agricoltori), sono esperti in queste problematiche e possono suggerire la migliore soluzione.
    Se la servitù è "limitata" per iscritto, ad esempio per il solo passaggio pedonale e con mezzi "agricoli" necessari alla tenuta dei fondi interclusi, allora l'abuso di mezzi di grandi dimensioni (furgoni) potrebbe essere interdetto.
    Va da se che le maggiori spese per la tenuta e la riparazione delle due strade in oggetto, faranno carico a coloro che provocano i danni.

  • angelo.g
    0
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    Sabato 12 Maggio 2007, alle ore 10:41
    Ho acquistato un terreno costituito ovviamente da più particelle. Una di queste (fondo servente) è gravata da un diritto di passaggio pedonale e carraio con divieto di sosta. Poiché l?atto notarile non specifica la larghezza di questa servitù di passaggio e la particella di terreno è larga circa 12 metri, l?utilizzatore della servitù, cioè il proprietario del fondo dominante pretende che lasci tutta la particella per uso esclusivo di servitù di passaggio.
    Chiedo se tale pretesa è legittima o si tratti di appropriazione illegittima di possesso sul mio fondo,
    se ci sono delle normative che prevedono quanto debba essere ampia legalmente una servitù di passaggio pedonale e carraio con divieto di sosta per andare in un terreno agricolo (fondo dominante)
    Come mi devo comportare?

  • condominiale
    0
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    Sabato 12 Maggio 2007, alle ore 15:34
    Sarà oportuno che ti metta nelle mani di un geometra del posto che visionerà eventuali regolamenti comunali e gli usi locali.

    Srà indispensabile fargli leggere attentamente tutta la documentazione in tuo possesso.

    Io ti ho dato i riferimenti di carattere generale, non posso certo entrare nelle particolari situazioni, potrei rischiare di darti informazioni fuorvianti non consoni al tuo caso particolare.

  • pontelama
    0
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    Martedì 15 Maggio 2007, alle ore 12:30
    Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi , prima di creare e rovinare rapporti di buon vicinato.
    l'art. 1055 prevede che se il passaggio cessa di essere necessario, pUò essere soppresso in qualsiasi tempo.
    Sulla proprietà di mio padre gravano 2 servitù di passaggio con qualsiasi mezzo,e altre di utilizzo di pozzi, che risalgono a circa 60anni stipulate e registrate tra fratelli, che servivano per l'accesso alla proprieà adiacente.
    Il nuovo proprietario vorrebbe recintare e aprire un cancello nella zona antistante la vecchia casa, che serviva da spazio comune, tra l'altro tagliando 2 alberi piantati però nella sua proprietà in passato dai due fratelli e modificando la prospettiva della vecchia casa.
    Vorrebbe inoltre, continuare ad utilizzare la servitù di accesso dietro la casa (mai utilizzata in passato) addirittura passandoci con le macchine.
    Al momento della vendita ha cancellato le vecchie servitù di accesso ai pozzi nella sua proprietà(facendo firmare la rinuncia al proprietario,mio padre, con carta privata , insieme ad altre pretese che per il buon vivere gli sono state concesse quali murare una porta ed una veranda chiudendo finestre e porte di affaccio di luce ed aria, ma ha conservato 2 servitù di passaggio che utilizzerebbe anche se non ne avrebbe la necessità.
    Allora mi domando come la legge può permettere di creare nuove opere (recintare la sua proprietà è un suo diritto, ma lui era consapevole che stava acquistando una parte di una vecchia casa inserita tra l'altro in una zona caratterizzata da queste case cosidette a torretta, e conservare una vecchia servitù quando invece il proprietario potrebbe utilizzare il viale adiacente la mia proprietà?
    Mi chiedo inoltre, quando si acquista una proprietà come questa gravata da tanti vincoli è possibile fare quello che si vuole?
    vi ringrazio nella speranza di essere stata chiara.

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