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2008-10-22 14:00:15

Se il vecchio proprietario non ha pagato le spese?


Jenny70
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21 Ottobre 2008 ore 10:00 3
Ho acquistato a fine dicembre 2007 un appartamento in condominio.
I proprietari di cia scuna unità abitativa ricevono direttamente dalle società fornitrici le fatture relative ai consumi di gas metano e energia elettrica.
Per quanto riguarda i consumi dell?acqua invece, il condominio riceve un?unica fattura che viene poi ripartita tra i proprietari delle unità abitative sulla base degli effettivi consumi che vengono registrati da contatori individuali collegati a quello generale utilizzato per i conteggi dalla società fornitrice.
In occasione della recente assemblea dei condomini, l?amministratore ha comunicato di aver ricevuto una fattura di conguaglio per i consumi dell?acqua degli anni 2006 e 2007 (parliamo di quasi 4.000,00 Euro).
L?amministratore mi ha comunicato di aver contattato il precedente proprietario del mio appartamento - perché i consumi per il periodo della fattura di conguaglio sono i suoi ? ma che questo si rifiuta di provvedere al pagamento della sua quota, adducendo che le spese per i consumi, come le imposte eventualmente non versate, ?seguono? l?abitazione e non il proprietario, quindi adesso, visto che io ho comprato da lui l?appartamento, mi devo fare carico dei suoi sospesi (tralascio i complimenti al tipo, che mi era sembrato onesto!).
Ho esposto i miei dubbi all?amministratore ma questi mi ha risposto che secondo lui, purtroppo, il precedente proprietario ha ragione.
Chiedo per cortesia, se secondo voi mi devo accollare la quota di questa fattura di conguaglio o se posso rifiutarmi di pagarla.
Nel secondo caso spetta all?amministratore provvedere al recupero, eventualmente tramite un legale (quindi a spese di tutto il condominio)?
E nel caso il vecchio proprietario abbia lasciato altri debiti, come mi devo comportare?
Per esempio per l?ICI o per le somme dovute per la revisione della caldaia (visto che non ha voluto consegnarmi le copie dei rapporti periodici dell?idraulico).
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi chiarimenti.
  • nabor
    0
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    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 17:54
    Anticipo, per una volta, l'amico Condominiale: l'art. 63 della Disposizioni d'attuazione del Codice Civile prevede la solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario, per l'anno in corso e quello precedente.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 21 Ottobre 2008, alle ore 19:14
    Approfondendo la risposta dell'amico Nabor bisogna rilevare che le spese per il consumo dell'acqua non sono "condominiali", ma attengono all'uso ed al consumo privato del bene in oggetto, tant'è vero che la ripartizione non viene fatta a millesimi, bensì in base al reale consumo di ogni unità immobiliare.

    Alla luce di quanto sopra, la richiesta in oggetto "deve" essere fatta direttamente al vecchio proprietario per i periodi cui si riferiscono le fatture contestate dall'amministratore.

    Che la ripartizione delle spese per il consumo dell'acqua privata vengano inserite per comodità dall'amministratore nel bilancio annuale del condominio, ciò non toglie che questa specififa spesa sia direttamente imputabile a colui che l'ha direttamente prodotta.

    Se vuoi opporti al pagamento e ritieni di poter sopportare le problematiche di un eventuale decreto ingiuntivo da parte dell'incompetente amministratore, hai tutte la quasi sicurezza di uscirne indenne.

    Se non vuoi metterti in contrasto con l'amministratore che "ignora" questa materia, puoi anticipare la relativa spesa per poi far emettere tu stesso decreto ingiuntivo nei confronti del vecchio proprietario.

    Eccoti i riferimenti necessari per far valere i tuoi diritti:

    http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm

    La competenza dovrebbe essere del Giudice di Pace:

    http://www.condomini.altervista.org/GiudicePace.htm

    Qui informazioni sul decreto ingiuntivo:

    http://www.condomini.altervista.org/Dec ... untivo.htm

    Ho molti altri riferimenti giurisprudenziali in archivio, sottoponi il tutto all'amministratore, nel caso non ottenessi riscontro vedremo di fornirti ulteriore supporto.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 14:00
    Diciamo che opporsi ad un decreto ingiuntivo di 'matrice' condominiale è sempre sconsigliabile: meglio pensare sin d'ora alla rivalsa nei confronti del dante causa.

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