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2008-01-23 22:16:04

Scaldabagno a gas, scarico in facciata


Vinsub
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12 Gennaio 2008 ore 13:15 5
Gentili "forumisti",
volevo porre alla vostra attenzione i seguenti problemi:
1: Il mio appartamento, sito al secondo piano di 5, acquistato da poco, non ha il metano, vorrei allacciarmi alla rete e, visto che il condominio è servito da Enelgas per la fornitura della caldaia del riscaldamento condominiale centralizzato, mi installerebbero il contatore vicino a quello della stessa caldaia, quindi nel giardino del condominio. Da lì dovrei portare i tubi in facciata fino alla mia cucina. L'amministratore ha convocato un'assemblea straordinaria per chiedere agli altri condomini se vogliono fare eseguire anche essi l'allaccio, ma mi ha lasciato intendere che comunque i tubi in facciata non sono graditi. Può l'assemblea impedirmi di eseguire i lavori nel caso in cui nessuno voglia allacciarsi alla rete del metano?
2: Non essendoci il metano tutti hanno lo scaldabagno elettrico, o almeno così presumo. Vorrei installare uno scaldabagno a gas e leggendo nelle varie UNI e nei decreti ho scoperto che in Italia per questi apparecchi è consentito lo scarico a parete/facciata, rispettando delle distanze, mentre il regolamento di igene provinciale ne impone lo scarico tassativo sul tetto. Posso fare installare una canna fumaria o l'assemblea puo impedirmelo? Posso scaricare a parete e, nel caso in cui qualcuno (ASL) mi contesti il mancato rispetto del regolamento di igene, sperare di vincere un ricorso? Posso fare installare una canna fumaria sulla facciata principale o l'assemblea può impedirmelo?
Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto del regolamento di igene locale?
Insomma, posso risparmiare o devo continuare ad inquinare e spendere di più con uno scaldabagno elettrico?
Grazie infinite
  • condominiale
    0
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    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 15:59
    Ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum, se usi il tasto "cerca nel forum" in alto alla pagina trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno.

    Qui trovi il decreto per lo scarico a parete:

    http://www.condomini.altervista.org/ScaricoParete.htm

    Attenzione, il decreto potrebbe essere stato superato da norme locali (provinciali).

    Hai diritto di far correre i tubi del gas "a parete" in base all'art. 1102 del c.c.
    Hai diritto a realizzare una canna fumaria "a parete" se non esiste altro mezzo per lo scarico dei fumi.
    Dovrai attuare il minimo impatto sul decoro dell'edificio, ho inserito decine di riferimenti giurisprudenziali a tuo favore nelle precedenti discussioni su questo stesso argomento.

  • vinsub
    0
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    Domenica 13 Gennaio 2008, alle ore 17:43
    Ho cercato, volevo sapere, visto che nel regolamento d'igene è specificato che "qualsiasi focolare alimentato da qualsiasi combustibile" deve scaricare a tetto, e non vi sono le sanzioni, in cosa incorro.
    Non che voglia andare fuori legge, era per capire. So che l'inquilino che abitava ancora prima del mio predecessore in questa casa scaricava con uno scaldabagno allacciato alla bombola, nella canna fumaria dei fumi della cucina, per 30 anni gli è andata bene!

  • condominiale
    0
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    Domenica 13 Gennaio 2008, alle ore 18:47
    Sicuramente una cosa del genere è assolutamente illegale.

    Ti ho dato l'unico riferimento possibile che probabilmente è però superato dalla normativa locale.

    Non ti resta che consultare un professionista della tua zona che dopo aver visionato la tua particolare situazione ti darà i migliori suggerimenti.

  • vinsub
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Gennaio 2008, alle ore 21:37
    Sentenza n. 934 del 04/06/2002

    REPUBBLICA ITALIANA


    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
    Brescia - ha pronunciato la seguente


    SENTENZA


    sul ricorso n. 1356 del 1998 proposto da


    POLONINI Anna, GHIDINI Valeriano e ROBUR S.p.A.


    rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Porqueddu, Aurelio Cacace,
    Camillo Orlando e Antonio Oddo, ed elettivamente domiciliati presso il
    primo in Brescia, via V. Emanuele II, n. 42;


    contro Comune di Lumezzane in persona del Sindaco p.t.,


    non costituitosi in giudizio; con l'intervento ad adiuvandum di


    ANIE - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE


    in persona del Direttore generale p.t., costituitasi in giudizio,
    rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Setti, Luca W. Benzoni e
    Francesco Simone Crimaldi, ed elettivamente domiciliata presso il primo in
    Brescia, C.so Zanardelli, n.38;


    per l'annullamento


    previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dirigenziale n.
    30003/30615 del 3.8.1998 contenente diffida a dotare i radiatori a gas di
    canne fumarie sfocianti sul tetto.


    Visto il ricorso con i relativi allegati;


    Visto l'atto di intervento dell'A.N.I.E.;


    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;


    Visti gli atti tutti della causa;


    Designato quale relatore alla pubblica udienza del 15 marzo 2002 la dr.ssa
    Alessandra Farina;


    Uditi i difensori delle parti;


    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


    FATTO


    Con ricorso notificato in data 13.11.1998 è stato impugnato il provvedimento
    assunto dal Dirigente del Settore II-Unità operativa A del Comune di
    Lumezzane, con il quale i ricorrenti sigg. Polonini Anna e Ghidini
    Valeriano, rispettivamente proprietaria e conduttore di un appartamento sito
    in via Cavalier Nutti, sono stati diffidati a provvedere a dotare i
    radiatori a gas combustibili, ivi installati dalla ditta Robur S.p.A., di
    idonee canne fumarie di scarico sfocianti sul tetto.


    I ricorrenti hanno altresì impugnato il regolamento d'igiene comunale nella
    parte in cui, all'art. 3.4.23, impone l'obbligo dello scarico in canna
    fumaria al di sopra del tetto anche per apparecchi di tipo "C", quale è
    quello installato dalla ditta Robur per conto dei ricorrenti.


    A sostegno della richiesta di annullamento degli atti impugnati, gli odierni
    istanti hanno formulato i seguenti motivi di diritto:


    -Violazione degli artt. 7 e 17 della L. 5.3.1990, n. 46, in relazione alle
    norme UNI-CIG approvate con D.M. 24.4.1993;


    -Inapplicabilità del regolamento comunale e violazione della Direttiva
    90/396/CEE e del D.P.R.15.11.1996 n.561;


    - Violazione dell'art. 5 , comma 9 del D.P.R. n. 412/93;


    - Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90;
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e
    difetto di motivazione.


    Il provvedimento di diffida, assunto sulla base delle disposizioni contenute
    nel regolamento d'igiene comunale, parimenti impugnate, ha imposto lo
    scarico dei prodotti della combustione al di sopra del tetto dell'edificio
    mediante l'utilizzo di canne fumarie.


    L'impianto esistente nell'appartamento dei ricorrenti ed installato dalla
    società Robur, non è conforme alle suddette prescrizioni in quanto, per la
    specifica tecnologia in base alla quale è stato realizzato, utilizza un
    particolare condotto posto all'interno della parete che consente di
    mantenere isolato il circuito di combustione rispetto al locale in cui è
    installato (apparecchio di tipo "C" a tiraggio naturale o forzato).


    In realtà, evidenziano i ricorrenti come l'impianto sia conforme alle
    prescrizioni di sicurezza UNI-CIG 7129 approvate con il D.M. 21.4.1993, che
    proprio per gli apparecchi di tipo "C" consentono lo scarico a parete
    anziché in canna fumaria.


    A loro volta, le prescrizioni contenute nel D.M. del 1993 debbono essere
    ricondotte alle disposizioni di ordine generale contenute nella L. n. 46/90,
    in particolare all'art. 7, che impone il rispetto delle norme tecniche UNI p
    er la costruzione a regola d'arte degli impianti.


    Inoltre, le norme di sicurezza UNI-CIG 7129 sono state espressamente
    richiamate dal D.P.R. n. 661/96, che ha regolato l'attuazione della
    Direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas, in modo tale che gli
    apparecchi costruiti nel rispetto delle suddette norme risultano conformi
    anche ai requisiti richiesti a livello comunitario per la sicurezza degli
    impianti.


    Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorrenti contestano,
    pertanto, la legittimità della disposizione contenuta nel regolamento
    comunale, la quale, imponendo in termini assoluti lo scarico attraverso la
    canna fumaria, risulta in palese contrasto con le disposizioni nazionali e
    comunitarie richiamate.


    Inoltre, tenuto conto del disposto di cui all'art. 17 della L. n. 46/90,
    norma di coordinamento, che impone a tutti gli enti locali di adeguare i
    regolamenti di igiene alle disposizioni in essa contenute, la prescrizione
    contestata non poteva essere applicata in quanto, di fatto, abrogata dalle
    norme introdotte con la predetta legge.


    Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.


    E' intervenuta in giudizio ad adiuvandum le argomentazioni difensive dei
    ricorrenti la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed
    Elettroniche - ANIE, la quale, evidenziato il quadro normativo di
    riferimento, nazionale e comunitario, ha ribadito la conformità alle norme
    di sicurezza dell'impianto oggetto della diffida comunale e la conseguente
    illegittimità del provvedimento impugnato e delle norme regolamentari sulla
    base delle quali lo stesso è stato assunto.


    Con ordinanza n. 947/98 il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione
    dei provvedimenti impugnati.


    All'udienza del 15 marzo del 2002 il ricorso è stato trattenuto per la
    decisione.


    DIRITTO
    Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.


    Come già anticipato nella sede cautelare, le disposizioni contenute nel
    regolamento di igiene locale del Comune di Lumezzane, poste a fondamento
    della diffida impugnata, appaiono in palese contrasto con le disposizioni
    operanti in materia di sicurezza degli impianti che utilizzano combustibili
    a gas, in particolare con le norme introdotte dalla L. n. 46/1990 e con la
    direttiva comunitaria 90/396/CEE concernente il riavvicinamento delle
    legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.


    E' opportuno premettere un breve richiamo al quadro normativo di
    riferimento, al fine di evidenziare il riconosciuto contrasto delle
    disposizioni regolamentari comunali impugnate.


    La legge n. 1083/71 riconosce, all'art.3, che gli impianti e gli apparecchi
    a gas per uso domestico, realizzati secondo le norme specifiche per la
    sicurezza stabilite dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI), contenute
    nelle apposite tabelle UNI-CIG, possono essere considerati effettuati "a
    regola d'arte".


    A tal fine è stato adottato il D.M. 21.4.1993 (Norme UNI-CIG 7129/92), che
    ha approvato e pubblicato le suddette tabelle.


    La legge 5.3.1990 n. 46 ha introdotto le norme sulla disciplina della
    sicurezza degli impianti, imponendo l'obbligo di realizzazione degli stessi
    "a regola d'arte", secondo i canoni di cui alle tabelle successivamente
    pubblicate con il richiamato D.M. del 1993.


    Detta legge ha poi stabilito l'obbligo per gli enti locali di adeguare i
    regolamenti locali per le parti in cui non risultassero conformi alle
    prescrizioni contenute nella legge.


    Per quanto riguarda, in particolare, gli apparecchi del tipo in oggetto,
    radiatori a gas individuali, "apparecchi tipo C", è previsto, in base al
    D.P.R. n. 412/92, che tali impianti siano esonerati dallo scarico dei
    prodotti della combustione in canna fumaria.


    A livello europeo, la Direttiva 90/396/CEE impone la libera circolazione
    nell'ambito territoriale comunitario delle apparecchiature conformi alle
    disposizioni tecniche finalizzate ad assicurare le esigenze di sicurezza e
    salute pubblica, in modo tale che soltanto gli apparecchi realizzati secondo
    le regole tecniche di sicurezza, quali sono le norme UNI-CIG, possono
    liberamente circolare all'interno della Comunità Europea.


    I requisiti essenziali, riconosciuti a livello europeo, sono stati
    ulteriormente individuati a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R.
    15.11.1996 n.661, con il relativo allegato 1.


    Il regolamento comunale di Lumezzane, nella parte in cui impone
    indiscriminatamente lo scarico dei prodotti della combustione mediante l'
    utilizzo di una canna fumaria posta sul tetto degli edifici, non tenendo
    conto della peculiarità dell'impianto installato e della garanzie di
    sicurezza che le richiamate disposizioni, norme UNI-CIG, hanno introdotto e
    soprattutto ignorando che, per tali particolare tipologia di impianti, è
    consentito lo scarico a parete, risulta illegittimo per contrasto con le
    norme richiamate.


    Inoltre, per effetto del disposto dell'art.17 della L. n. 46/90, la suddetta
    norma deve ritenersi implicitamente abrogata in conseguenza del mancato
    adeguamento alle disposizioni nazionali e comunitarie introdotte per effetto
    della legge richiamata, in modo particolare per effetto dell'introduzione
    delle disposizioni che consentono, per determinati tipi di apparecchi, fra
    cui proprio il tipo "C", di derogare dall'obbligo dello scarico mediante
    canna fumaria.


    Essendo l'impianto conforme alle norme tecniche di sicurezza UNI-CIG
    introdotte dalla Legge n. 46/90, avente valore di normativa speciale, lo
    stesso doveva essere considerato realizzato "a regola d'arte", nel rispetto
    delle garanzie richieste dalla normativa nazionale e comunitaria, da cui l'
    illegittimità della diffida indirizzata ai ricorrenti.


    Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dei
    provvedimenti impugnati.


    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura
    stabilita in dispositivo.


    P.Q.M.


    il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
    Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e,
    per l'effetto, dispone l'annullamento dei provvedimenti impugnati.


    Condanna il Comune di Lumezzane al pagamento delle spese di giudizio a
    favore dei ricorrenti e dell'interveniente ANIE, liquidandole nella somma
    complessiva di ? 2.600,00 (duemilaseicento), suddivisa in parti uguali.


    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


    Così deciso, in Brescia, il 15 marzo 2002 dal Tribunale Amministrativo
    Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
    Signori:


    Francesco Mariuzzo -Presidente


    Oreste Mario Caputo -Giudice


    Alessandra Farina -Giudice Rel. Est.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Gennaio 2008, alle ore 22:16
    Ho in archivio questa sentenza.

    Coincide con quanto ti ho gia detto sopra circa il decreto da far valere.

    Ricorda comunque che in questo caso il comune citato, non si è presentato in giudizio, soccombendo.

    Non conosciamo come sia finito l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato ....

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