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2011-06-17 10:50:03

Ripartizione spese strada e scarichi comuni.


Upupa
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16 Giugno 2011 ore 11:51 2
Nel 2008 abbiamo acquistato la nostra casa che fa parte di un gruppo di tre edifici indipendenti collegati da un?unica strada alla pubblica via. I tre edifici avevano un solo proprietario prima della vendita mentre attualmente appartengono a tre proprietari distinti.
Recentemente, con una visura catastale, ci siamo accorti che il vecchio proprietario (che ha conservato un solo edificio dei tre), in realtà possiede due abitazioni poiché il suo edificio è accatastato come due distinte unità immobiliari (cat. A3).
I tre edifici sono collegati ad un unico depuratore con scarico comune. Tenuto conto che le unità immobiliari che utilizzano tale depuratore sono quattro, anche se i proprietari sono tre, come dobbiamo ripartire le spese?

Nel rogito abbiamo indicato che la proprietà della strada comune ai tre edifici è ripartita in parti uguali cioè 1/3 a ciascun edificio. A breve dovremo asfaltare la strada. Come dobbiamo ripartire le spese? E? corretto che il vecchio proprietario paghi come noi 1/3 quando ha in dotazione due distinte unità immobiliari?
Secondo noi no perché nel caso dovesse vendere anche solo una delle due unità immobiliari, ci troveremmo a pagare le spese in modo non equo in quanto le nostre due famiglie continuerebbero a pagare 1/3 ciascuna mentre i proprietari del terzo edificio 1/6 ciascuno, a parità di utilizzo della strada.

Come possiamo sanare tale situazione evitando le vie legali ?

Grazie per l?aiuto.
Buona giornata.
  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 16 Giugno 2011, alle ore 21:05
    ..... Nel rogito abbiamo indicato che la proprietà della strada comune ai tre edifici è ripartita in parti uguali cioè 1/3 a ciascun edificio.... Nel rogito avete inserito una clausola "contrattuale" che non può essere modificata se non con il consenso di tutti i sottoscrittori.

    Dovrai accettare la ripartizione originaria, anche se vi sono state modifiche alle unità immobiliari, che in realtà non hanno comportato modifiche a superfici e cubature tali da poter validamente modificare la "tabella millesimale" originariamente sottoscritta.

    Anche nel condominio vi possono essere situazioni simili: se avviene il frazionamento di un'unità immobiliare, i millesimi non cambiano, vengono semplicemente ripartiti tra le due nuove unità risultanti.

    La Cassazione è sempre stata costante su queste pronunce.

    Ho in archivio molte sentenze sull'argomento, quindi non ti consiglio di intraprendere un contenzioso giudiziario, ne usciresti sicuramente soccombente (purtroppo).

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 17 Giugno 2011, alle ore 10:50
    Concordo con la risposta di cui sopra. L'unica strada percorribile, non senza difficoltà peraltro, sarebbe quella di far valere la vessatorietà dell'eventuale clausola in merito, ma solo in caso che il dante causa (ex proprietario) avesse agito in qualità d'imprenditore: es. la fattispecie in cui il costruttore è anche venditore.

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