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2009-01-20 15:38:21

Riparazione tetto, ripartizione spese anomala


Ideomatic
login
15 Gennaio 2009 ore 10:47 5
Salve a tutti. Abito in un condominio di circa una trentina di appartamenti, suddivisi in due verticali. Prossimamente il tetto sovrastante una delle due verticali dovrà essere sottoposto ad un intervento di ristrutturazione. A rigor di logica (e di legge) il costo andrebbe suddiviso per 1/3 tra i condomini dell'ultimo piano, e per 2/3 tra il resto degli appartamenti. Poichè la verticale interessata dalla riparazione è una sola, l'amministatore ha giustamente proposto che la suddivisione delle spese vada fatta solo tra gli appartamenti consistenti in quella verticale, esonerando gli altri dalle spese. A mio modo di vedere e per quel poco che ne so, la cosa è corretta da un punto di vista legale. Alcuni condomini però hanno chiesto di suddividere le spese tra tutti gli appartamenti, anche quelli dell'altra verticale. Al che l'amministratore ha proposto una delibera che prevederebbe per il futuro uguale trattamento nel caso di lavori al tetto dell'altra verticale.

Non sono del tutto contrario a questa ipotesi, ma mi chiedo (e vi chiedo, altrimenti non scriverei qui! ) se sia legalmente corretto, e non sia successivamente impugnabile da qualche condomino che in futuro volesse sottrarsi a questa delibera.

Grazie per l'attenzione e per le vostre risposte!
  • condominiale
    0
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    Giovedì 15 Gennaio 2009, alle ore 12:00
    Le spese per il tetto comune si ripartiscono in base ai millesimi tra tutti i sottostanti e non 1/3 e 2/3 come da te accennato (questo riguarda i lastrici ad uso esclusivo).
    I condómini dell'ultimo piano pagano anch'essi in base ai millesimi.

    Il riferimento è il 3° comma dell'art. 1123 del codice Civile.

    La proposta regolamentare di attribuire le spese a tutto il condominio può essere presa con la maggioranza di 1/2 e 1/2 in assemblea solo inserendo la clausola che comporti la stessa procedura quando si dovrà intervenire anche sul tetto dell'altra verticale.

  • ideomatic
    0
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    Giovedì 15 Gennaio 2009, alle ore 12:29
    Ok, ti ringrazio! In effetti mi sono espresso male, si tratta proprio di lastrici ad uso esclusivo. Ma non cambia il succo del discorso. La seconda parte della tua risposta mi interessa molto. Non mi è chiaro cosa intendi quando parli di maggioranza di 1/2 e 1/2 in assemblea.

  • condominiale
    0
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    Giovedì 15 Gennaio 2009, alle ore 17:15
    Le maggioranze necessarie per deliberare nelle assemblee cambiano in funzione dell'oggetto su cui deliberare.

    Qui trovi la tabella:

    http://www.condomini.altervista.org/Mag ... emblee.htm

    Noterai che per stilare o modificare un regolamento di condominio è necessaria proprio la doppia maggioranza di 1/2 e 1/2.

  • ideomatic
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Gennaio 2009, alle ore 11:32
    E' tutto molto chiaro, grazie!

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Gennaio 2009, alle ore 15:38
    Buongiorno,
    scusate se mi intrometto, ma mi interessa dato che nel nostro condominio abbiamo una situazione identica.
    Ho chiesto il parere ad un avvocato la cui risposta è stata:

    una delibera che non rispetti i criteri di riparazione del lastrico solare indicati nell?art. 1126 del Cod. Civ.,
    se non è presa all?unanimità è nulla e può essere impugnata in qualsiasi momento, anche dal condomino che abbia votato a favore della stessa a condizione, però, che provi nel conseguente giudizio la sussistenza di un apprezzabile danno da lui subito e fa riferimento alle sentenze:
    Cassazione: sentenza n. 13858 del 09-11-2001, ed anche: Corte di Cassazione, n. 17101/2006.

    Come stanno realmente le cose?

    Ringrazio e porgo cordiali saluti

    Inserisci il tuo quesito in una "nuova" discussione, specificando meglio i termini, non riprendere una discussione con oggetto probabilmente "diverso" dal tuo...... Staff

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