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2011-04-13 13:23:33

Regolamento di condominio contrattuale o assembleare?


Etantonio
login
12 Aprile 2011 ore 00:03 3
Buongiorno,
in uno stabile stiamo facendo le tabelle millesimali e contemporaneamente il regolamento di condominio,
dato che il mio immobile non è compreso nello stabile ma ha soltanto un muro in comune, ho contrattato con gli altri condomini una ripartizione delle spese per la ricostruzione della facciata che sia svincolata dalle tabelle millesimali di proprietà, loro vorrebbero inserire questa diversa ripartizione nel regolamento di condominio.

Da qui i miei dubbi,
ci sono i regolamenti di condominio assembleari e quelli contrattuali,
diciamo che questo potrebbe forse considerarsi regolamento di condominio contrattuale in quanto approvato da tutti i condomini, ed in quanto tale modificabile soltanto con il consenso di tutti,
ma posso essere tranquillo di questo ?
Le mie paure sono sostanzialmente due:

1) non mi sembra che la diversa ripartizione delle quote cada in nessuna delle 3 seguenti materie che un regolamento contrattuale può contenere come stabilito dalla sentenza di cassazione (Cass.11684/00):

a) imposizione di pesi a favore di proprietà a carico di altre (servitù), le quali devono necessariamente essere trascritte alla conservatoria dei registri immobiliari,
b) prestazioni di condomini a favore di altri (oneri reali),
c) imposizioni di limiti al godimento di unità immobiliari (obbligazioni propter rem, quali i divieti ai tenere animali o di adibire l'appartamento a determinate attività).

quindi se la diversa ripartizione delle spese risulta una norma assembleare essa può essere modificata anche senza l'unanimità, cosa che io non voglio.

2) Cosa accade se una delle persone che firma il regolamento di condominio contrattuale vende la sua proprietà e magari nn mette che il nuovo proprietario accetta il vigente regolamento di condominio.

Mi posso fidare a firmare questo regolamento di condominio e cosa posso fare per avere certezza che sia un regolamento di condominio contrattuale ?


Grazie
Antonio
  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 21:11
    Abbiamo parlato circa i tuoi dubbi, decine di volte nel forum, basterebbe una semplice ricerca ....

    In conclusione: un regolamento "contrattuale" è opponibile anche ai successivi acquirenti se viene regolarmente trascritto.

    In mancanza della trascrizione, detto regolamento deve essere accettato dal successivo acquirente in sede di rogito (Cassazione).

    Trovi tutto ciò che ti serve circa i regolamenti al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org

  • etantonio
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Aprile 2011, alle ore 23:17
    Ti ringrazio per il link,
    in particolare leggendo la seguente cassazione mi son convinto che la diversa ripartizione delle spese non rientra tra le possibili norme contrattuali di un regolamento di condominio e pertanto può essere modificata anche a maggioranza e non all'unanimità come vorrei.
    Mi confermi che ho capito bene ?

    Assemblea condominiale, consenso unanime per norme di natura leonina
    Cass. Civ. n. 21287 sez II, del 8-11-2004
    Il regolamento del condominio, qual'è contemplato dal primo comma dell'art. 1138 C.C., tanto se predisposto dal proprietario o costruttore dello stabile (ancora chè prima dell'entrata in vigore del Cod. Civ.) e accettato di volta in volta dai successivi acquirenti degli appartamenti venduti, quanto se formato dall'assemblea dei condomini, ove si limiti a dettare norme che disciplinano l'uso e le modalità di godimento delle cose comuni, la ripartizione delle spese relative e la tutela del decoro dell'edificio, contempla una materia che rimane nell'ambito della organizzazione della vita interna del condominio.
    Questa disciplina può essere modificata con la maggioranza ex art. 1136 del Codice Civile.


    Un ulteriore dubbio:
    ma la diversa ripartizione delle spese ha niente a che vedere con le norme contrattuali del tipo "Prestazioni di condomini a favore di altri (oneri reali)" previste dalla cassazione 11684/00 ??

    Grazie

    Antonio

  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Aprile 2011, alle ore 13:23
    La sentenza citata si riferisce ad un regolamento "assembleare" non "contrattuale" che necessiterebbe dell'unanimità, salvo quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione.
    Leggi al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/RegolContratt.htm

    Per la ripartizione delle spese, il primo comma del 1123 è inderogabile.

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