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2008-05-29 07:06:45

Pulizia e luci scale


Anonymous
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24 Maggio 2008 ore 17:46 5
Siamo in un condominio di 7 unità su tre piani (3-3-1) più 2 negozi.
Il nuovo proprietario, al terzo piano, ha sempre contestato la suddivisione spesa scale perché troppo onerosa. Suddivisione contemplata nella tabella B di un regolamento contrattuale assembleare approvato a suo tempo alla unanimità.
La tabella è stata fatta con riferimento all'art. c.c. 1124 escludendo la partecipazione dei due negozi a pianterreno.
Il "tizio" che non ci molla, dopo aver contestatato in tutti i modi il metodo di esecuzione delle tabelle, ha presentato una nuova tabella, fatta da un suo tecnico, dove ha inserito anche i 2 negozi, logicamente la sua quota ha subito un drastico calo, cosa che lui cercava e voleva da sempre !
Chiarisco la situazione negozi: essi sono indipendenti e perciò non hanno alcun collegamento con le scale condominiali.
L'unico rapporto da considerare è dato dai loro contatori ENEL che si trovano nel pianerottolo seminterrato e che per accedervi vi è una portina che dall'esterno da direttamente a essi senza salire o/e scendere scale!!!
Concludendo a prescindere dalle tabelle approvate alla unanimità, che fondamenta giuridica possono avere le sue pretese anche in considerazione della sua minaccia di adire per vie legali.
In attesa di un vostro riscontro ringrazio.
Adno1411
  • condominiale
    0
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    Sabato 24 Maggio 2008, alle ore 21:20
    I negozi in oggetto possono essere coinvolti solo nella manutenzione o ricostruzione delle scale, non certo per la loro pulizia.

    Ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum.

    Ho sempre inserito precisi riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm

    Insomma si ripartisce in base al 2° comma del 1123 e non per il 1124 che serve per la manutenzione e ricostruzione.

    Ora hai i riferimenti, falli valere.

  • anonymous
    0
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    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 23:31
    Scusami se mi ripeto.
    Il nostro regolamento è "contrattuale" perché sottoscritto da tutti i condomini di conseguenza nulla vieta che la ripartizione spese scale sia fatto col criterio dell'art.1123 o 1124.
    Nel nostro caso è stato usato il criterio del 1124 dove è specificato che la suddivisione spese pulizia, luce ecc esclude i 2 negozi del piano terra per i motivi specificati nella mia prima lettera.
    Tu mi rispondi che la spesa non coinvolge i negozi tranne nel caso di manutenzione e ricostruzione.
    Ecco un nostro ulteriore problema; all'ordine del giorno dell'assemblea ci sarà la lucidatura gradini e pianerottoli scale per una spesa di 3000 euro circa.
    Spiegami perché i negozi potrebbero essere coinvolti? Cosulta la situazione nella mia prima lettera.
    Mi raccomando , perché questa sarà una nuova "grossa grana".
    Grazie

  • condominiale
    0
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    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 06:46
    Tu mi rispondi che la spesa non coinvolge i negozi tranne nel caso di manutenzione e ricostruzione....
    Se il vostro regolamento "contrattuale" esclude la partecipazione alle spese di mautenzione e ricostruzione delle scale delle unità immobiliari terranee, i negozi non saranno coinvolti ne per le spese di pulizia, ne per le spese di manutenzione e ricostruzione.

    Secondo il Codice, alla spesa di manutenzione e ricostruzione dovrebbero partecipare anche i locali al pianterreno in quanto le scale stesse sono un elemento strutturale indispensabile affinhé esista un condominio verticale.

    Io rispondo sempre citando fonti giurisprudenziali quando il Codice non entra proprio nel merito, leggi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Scale.htm

  • adno1411
    0
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    Mercoledì 28 Maggio 2008, alle ore 22:53
    Appurato che secondo l'art. c.c. 1117 e commenti, anche i negozi terranei e indipendenti dalle scale dovrebbero partecipare alle spese di manutenzione e ricostruzione scale, mi chiedo e ti chiedo come dovrebbero essere calcolate le quote che li riguardano?

  • condominiale
    0
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    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 07:06
    Come prevede il 1124 e l'art. 68 attuaz. del c.c.

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