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2006-11-02 23:46:38

Procedura per avvalersi dell'art 1132


Marioverona
login
02 Novembre 2006 ore 20:16 1
Gentilissimi
mi vorrei avvalere della facolta' prevista dall'art 1132 cc che prevede la possibilita' di separare la mia responsabilita' da quella del condominio in ordine alle conseguenze nel caso di soccombenza nella lite condominiale.
Infatti il condominio ha approvato la lite (io sono dissenziente). Mi hanno detto che il tutto va notificato all'amministratore entro 30 gg dalla notizia.
In piu' ho sentito dire che dovrei notificare il tutto ad un ufficiale giudiziario. Non ho ben capito la procedura: devo andare in tribunale da un ufficiale giudiziario? basta che mandi un a/r all'amministratore?
grazie
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 2 Novembre 2006, alle ore 23:46
    Un condómino può dissociarsi da una lite giudiziaria nei confronti di "terzi"; non può dissociarsi quando la lite sia nei confronti di altri condómini.

    Il Codice non prevede formule particolari per la dissociazione.
    Durante l'assemblea il dissenziente può chiedere all'amministratore di verbalizzare il proprio dissenso e potrà chiedere che ciò venga sottoscritto nel verbale stesso.

    Cass. 15/03/94 - n. 2453 - dissenso rispetto alle liti
    Il termine di giorni trenta, previsto dall'art. 1132 c.c., per l'atto di estraniazione del condomino dissenziente è di decadenza, com'è fatto palese dalle parole usate e dalla ratio legis correlata all'esigenza di provvedere in tempi brevi all'amministrazione e di dare certezza ai rapporti condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità: ne consegue che la decadenza per la relativa inosservanza non può essere rilevata dal giudice di ufficio.

    Riferimenti giurisprudenziali sono ambigui sulle modalità di comunicazione del dissenso dalla lite da parte del condómino assente all'assemblea, alcune sentenze affermano sia sufficiente la raccomandata, altre impongono il recapito tramite ufficiale giudiziario (sempre nel limite dei 30 gg.)

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