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2005-11-09 16:26:44

Parcheggi condominio


Susan
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07 Novembre 2005 ore 16:40 4
AMMINISTRO 2 CONDOMINI CHE HANNO UN'AREA COMUNE CHE DESTINIAMO A PARCHEGGIO. I CONDOMINI SONO 32 MA I PARCHEGGI SONO SOLO 10. VORREI QUINDI ASSEGNARE 5 PARCHEGGI AD UN CONDOMINIO E 5 AD UN'ALTRO. FARO' UNA ASSEMBELA COMUNE PER DISCUTERE DI QUESTO PROBLEMA. IN SECONDA CONVOCAZIONE CHE MAGGIORANZA DEVO AVERE PER POTER METTERE L'ASSEGNAZIONE DEI PARCHEGGI COME REGOLAMENTO DI CONDOMINIO.? AVREI BISOGNO SE POSSIBILE DI SENTENZE O RIFERIMENTI A LEGGI IN QUANTO ALCUNI RITENGONO CHE CI VOGLIA PER FORZA L'UNANIMITA' DEI CONDOMINI . QUALCUNO MI PUO' AIUTARE?? GRAZIE MILLE
SUSAN
  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Novembre 2005, alle ore 18:07
    Tu mi insegni che il codice civile e relative norme di attuazione, disciplinino egregiamente la materia del condominio, insieme con una vastissima giurisprudenza in continua evoluzione e, proprio il codice ti viene in soccorso:

    Art. 1136 Costituzione dell`assemblea e validità delle deliberazioni
    L`assemblea è regolarmente costituita con l`intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell`intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
    Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell`edificio.
    Se l`assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l`assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell`edificio.
    Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell`amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell`amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell`edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
    Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell`art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio.
    L`assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
    Delle deliberazioni dell`assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall`amministratore.

    La turnazione dei parcheggi non rappresenta una delibera di particolare entità ed è quindi deliberata dall'assemblea con le normali maggioranze di cui al 2° e 3° comma.

    Lascia che i condomini si esercitino in fantasie sul tema e rimani impassibile, sicura del supporto che il codice ti offre; se costoro ritenessere di averne titolo, potrebbero impugnare la delibera e tu lasciali fare.

    Tanti auguri per l'assemblea e... mettiti i tappi nelle orecchie!

    Ciao.

    Gigi

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Novembre 2005, alle ore 19:35
    Tu mi insegni che il codice civile e relative norme di attuazione, disciplinino egregiamente la materia del condominio, insieme con una vastissima giurisprudenza in continua evoluzione e, proprio il codice ti viene in soccorso:

    Art. 1136 Costituzione dell`assemblea e validità delle deliberazioni
    L`assemblea è regolarmente costituita con l`intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell`intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
    Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell`edificio.
    Se l`assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l`assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell`edificio.
    Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell`amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell`amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell`edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
    Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell`art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio.
    L`assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
    Delle deliberazioni dell`assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall`amministratore.

    La turnazione dei parcheggi non rappresenta una delibera di particolare entità ed è quindi deliberata dall'assemblea con le normali maggioranze di cui al 2° e 3° comma.

    Lascia che i condomini si esercitino in fantasie sul tema e rimani impassibile, sicura del supporto che il codice ti offre; se costoro ritenessere di averne titolo, potrebbero impugnare la delibera e tu lasciali fare.

    Tanti auguri per l'assemblea e... mettiti i tappi nelle orecchie!

    Ciao.

    Gigi

    Attenzione ! qui si parla di dividere un area comune ai due condomini e non di turnazione.

  • gigi0
    0
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    Mercoledì 9 Novembre 2005, alle ore 16:19
    Allora serve l'unanimità per l'alienazione di beni condominiali.

    Ciao.

    Gigi

  • fenix605
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Novembre 2005, alle ore 16:26
    Allora serve l'unanimità per l'alienazione di beni condominiali.

    Ciao.

    Gigi

    O.K.

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