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2006-11-22 13:25:15

Nuova construzione.. umidità .


Jeyesel
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09 Novembre 2006 ore 08:22 8
Si tratta di un condominio in una palazzina di recente costruzione
terminata circa un anno fa.
Negli ultimi mesi abbiamo notato che sulla pavimentazione in marmo dell'atrio della palazzina si sono formate delle macchie scure di umidità
visto che il fenomeno diventa sempre più evidente ci siamo rivolti all'amministratore , il quale dopo un sopraluogo
mi ha spiegato che molto probabilmente il costruttore non ha effettuato i lavori nel modo giusto e che queste macchie secondo lui c'è le dovremo tenere facendomi intuire che l'impresa costruttrice probabilmente non ne risponderà.
Premetto che il geometra in questione è stato proposto dal costruttore stesso e mi domando se come condominio o come singoli ci sono dei passi che possiamo intraprendere per cautelarci ,sopratutto nel caso che il fenomeno diventi più evidente o colpisca anche i pavimenti di cantine box taverne ecc. Grazie.
  • beanteamit
    0
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    Giovedì 9 Novembre 2006, alle ore 09:24
    Ciao, noi abbiamo avuto lo stesso problema; la costruzione, di legge, ha 10 anni di "garanzia", se pensate di avere ragione e la parte deteriorata era in capitolato (quindi non sono state fatte sistemazioni extra) prendetevi un perito, gli fate fare una relazione e se avete ragione il costruttore LA DEVE sistemare. Nel caso faccia lo gnorri minacciatelo di querela!
    Marco

  • condominiale
    0
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    Giovedì 9 Novembre 2006, alle ore 11:42
    L codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673, proprio al problema della ?difformità e dei vizi dell?opera?. Vi si afferma che l'appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità e i vizi dell'opera eseguita. Unica eccezione il caso in cui tali vizi siano conosciuti o riconoscibili dal committente, purché non sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall'appaltatore.
    La garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera stessa e i vizi debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli. Quando però l'opera, come accade nel caso di immobili, è per sua natura di lunga durata, la garanzia dell'appaltatore viene estesa a un periodo di dieci anni dal compimento dell'opera stessa, per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell' edificio causati da vizio del suolo o difetto di costruzione. In tal caso il termine di decadenza sale ad un anno dalla scoperta del vizio: non basta però una semplice denuncia, occorre agire in giudizio.
    La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha chiarito che il momento della "scoperta del vizio" non coincide con quello in cui il committente si accorge che esiste una qualsiasi anomalia, ma quello in cui ragionevolmente si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. In successive sentenze, ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore.

    Hai tre possibilità:

    La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, naturalmente a spese della ditta edile. Non è detto che debba essere la stessa ditta che ha sbagliato a dover eseguire i lavori (Cassazione, sentenza n. 5103/1995) e il risarcimento può riguardare anche nuove, e più costose opere rispetto a quelle previste (Cassazione n. 1948/1989).

    La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato e il risarcimento degli eventuali danni.

    La terza scelta, imboccabile se l'opera ha vizi così gravi da renderla inadatta al suo scopo, è pretendere la risoluzione del contratto.
    Ma cosa si intende per gravi difetti, per i quali vale la garanzia decennale?
    La giurisprudenza ha dato diverse definizioni. Per esempio quelli causati da metodi non idonei o nel compimento dell'opera non a regola d'arte (Cassazione n. 1948/1989), o i vizi che pregiudicano la funzione dell'immobile e ne limitano notevolmente il godimento o impediscono la funzione a cui l'opera è destinata (Cassazione, n. 3301/1996, n. 1256/1995, n. 1081/1995, n. 13112/1992).

  • nabor
    0
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    Venerdì 10 Novembre 2006, alle ore 16:14
    La giurisprudenza citata è fluviale e, in linea di massima, il 1669 è diventato una clausola generale valida per tutto, responsabilità contrattuale ed axtracontrattuale, dando diritto anche al risarcimento di danni extrapatrimoniali, quali il danno esistenziale. Per aspetti legati al difetto di coibentazione, che può incidere sulla presenza di muffe e/o umidità, la giurisprudenza ha riconosciuto anche l'applicabilità della garanzia decennale, contemplando il minor godimento dell'acquirente/committente...il caso più recente che mi viene in mente è del Tribunale di Monza, G.U. Dr. Litta Modignani, anno 2004

  • jeyesel
    0
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    Venerdì 10 Novembre 2006, alle ore 17:20
    Grazie per le vostre risposte. Ora mi sento un pò più sollevata sapendo che la legge è dalla nostra parte.

  • katia_sedici
    0
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    Lunedì 13 Novembre 2006, alle ore 15:46
    Scusate se m'intrometto... ma la questione è interessante

    riporto una delle vostre risposte:
    "la costruzione, di legge, ha 10 anni di "garanzia", se pensate di avere ragione e la parte deteriorata era in capitolato (quindi non sono state fatte sistemazioni extra) prendetevi un perito, gli fate fare una relazione e se avete ragione il costruttore LA DEVE sistemare".

    Cosa significa? Che l'imprenditore risponde solo per le opere di capitolato?
    Spero di no, spero di aver capito male... perché io sto facendo fare (però sempre dalla stessa impresa costruttrice) delle modifiche extra-capitolato... Corro forse il rischio di non poter chiedere i danni nell'eventualità che le opere non siano eseguite correttamente?

  • condominiale
    0
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    Lunedì 13 Novembre 2006, alle ore 16:59
    La garanzia decennale opera sulle "strutture" del fabbricato.
    Per gli accessori, gli impianti, ecc. ci si affida alla normale garanzia operante tra "venditore" e consumatore.

    Se le modifiche "extra capitolato" riguardano ad esempio, pareti, pavimenti, solette, balconi, insomma strutture murarie importanti per l'edificio, la garanzia è comunque decennale.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 13 Novembre 2006, alle ore 17:05
    Scusate se m'intrometto... ma la questione è interessante

    riporto una delle vostre risposte:
    "la costruzione, di legge, ha 10 anni di "garanzia", se pensate di avere ragione e la parte deteriorata era in capitolato (quindi non sono state fatte sistemazioni extra) prendetevi un perito, gli fate fare una relazione e se avete ragione il costruttore LA DEVE sistemare".

    Cosa significa? Che l'imprenditore risponde solo per le opere di capitolato?
    Spero di no, spero di aver capito male... perché io sto facendo fare (però sempre dalla stessa impresa costruttrice) delle modifiche extra-capitolato... Corro forse il rischio di non poter chiedere i danni nell'eventualità che le opere non siano eseguite correttamente?

    Se l'appaltatore si è assunto l'obbligo di eseguire anche opere extracapitolato, risponde della buona esecuzione di queste così come delle altre, purchè le accetti formalmente ed in modo esplicito. Per capirci, si può sottrarre alla responsabilità di legge solo dimostrando di aver portato a termine, in tutto e per tutto, l'esecuzione pedissequa di un progetto (errato in tutto o in parte) fornitogli dal committente-acquirente.
    In termi giuridici si usa l'espressione 'nudus minister', ossia mero esecutore, che non credo possa applicarsi al tuo caso, in quanto immagino che l'impresa abbia la possibilità di valutare le scelte formulate in extracapitolato, ed il potenziale esito delle stesse. Tu hai nominato un tuo direttore dei lavori, per caso?

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 22 Novembre 2006, alle ore 13:25
    A proposito, lo chiedo a Jeyesel ma anche a Katia, la faccenda come si è evoluta?

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