Buongiorno a tutti
Volevo chiederVi gentilmente se mi potrestre dare indicazioni con riferimenti a codici civili ed ad eventuali riferimenti a delibere della cassazione civile per la sostituzione dell'addetto alle pulizie.
Mi spiego
Nel condominio e' presente un addetto delle pulizie (non a tempo pieno... ma 3 ore giornaliere); tale addesso e' assunto regolamente ed a libro paga.
Per motivi di convenienza si voleva passare ad una impresa di pulizie (in quanto il preventivo e' equivalente al totale dell'addetto ma in piu c'e il vantaggio della copertura delle ferie e delle malattie...)
La domanda ora e' se per la delibera e' necessaria (in seconda convocazione) la doppia maggioranza (quindi maggioranza delle teste e dei millesimi) o maggioranza semplice.
Cercando ho trovato solo riferimenti del codice civile relativi al servizio di Portierato... ma noi non abbiamo il portierato .. e' un semplice addetto alle pulizie (come ripeto e' 3h/giorno x 5 giorni).. non c'e un alloggio impegnato o altro.
"La soppressione del servizio di portierato deve essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti,, in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Oltre alle mansioni tipiche di vigilanza e custodia, il portiere può essere anche incaricato dello svolgimento di alcuni servizi accessori come, ad esempio, la sostituzione delle lampadine o le piccole riparazioni per il buon funzionamneto delle cose comuni."
C'e pero Cass. Civ. 29 aprile 1993, n° 5083. Nel senso, invece, di ritenere sufficiente la maggioranza di cui all'art. 1136 cod. civ. 2° comma , per la soppressione del servizio di portierato previsto dal regolamento, Cass. Civ. 29 marzo 1995, n° 3708."
1136. (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio"
Quindi in seconda convocazione bastano 1/3 teste + 334 millesimi..
Ma non sono certo.. quindi se bisogna avere il 50%+1 delle teste e > 500mill o solo 1/3 teste + 334 millesimi..
In teoria si applica il 1136 c.c. III comma... quindi 1/3 + 1/3...
Da questo intuisco che in seconda convocazione con 1/3 teste piu 1/3 dei millesimi si puo deliberare la sostituzione dell'addetto pulizie con una impresa di pulizie (e ripeto il costo finale per il condominio e' assolutamente uguale.. anzi avendo compreso la copertura delle ferie e delle malattie... e' piu vantaggiosa l'impresa... anche se lavora ad obiettivi e non a ore)
Per 1/3 cosa si intende esattemante ?
Do i numeri....:
se all'assemblea partecipano 24 persone (su un totale di 30) e 8 di questi approvano la delibera in oggetto.. e hanno 600 millesimi... e' valida o no ?..
in pratica 1/3 e' su 24 (che sarebbe esattamente oppure sui 30 (e quindi non rappresenta 1/3 ) ?
Qualcuno mi puo' dare lumi per favore?
grazie