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2012-11-17 07:40:35

Lavori in condominio - 35562


Condominio
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15 Novembre 2012 ore 08:53 2
Ciao a tutti...

Volevo sapere se i lavori di manutenzione dello stabile devono essere prima approvati in assemblea oppure no.
In questi giorni, alcuni condomini, hanno svolto dei lavori di manutenzione presentando poi scontrino all'amministratore. Il tutto a mia insaputa ed alcuni lavori sono a dir poco inutili.
Secondo l'amministratore sono lavori di ordinaria manutenzione... ok, ma credo che tutti dovremmo essere avvisati... non mi sembra un iter corretto.

Voi che ne dite?

Ciao e grazie!
  • consulente
    0
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    Venerdì 16 Novembre 2012, alle ore 10:55
    Posso dire la mia a proposito di una esperienza diretta nel condominio dove abito.
    A quanto pare, a detta dal mio Amministratore, se certi lavori sono di una certa urgenza possono essere eseguiti dagli stessi interessati, purché vi sia l'assenso dell'Amministratore e senza la necessità di una assemblea.

    Non entro in merito alla parte regolamentare, ma il discorso ripreso in una delle riunioni è stato di verificare la reale necessità degli interventi, che non devono essere finalizzati all'interesse di chi li propone e li fa eseguire, oltre che un controllo con altri preventivi.

    Nella sostanza, quello che chiedevo all'Amministratore era di non cavarsela con una semplice assenso verbale, ma di verificare il tutto tramite un interessamento diretto.
    Ovviamente tutto documentato e sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Condominiale successiva.

    Questa procedura è stata necessaria poiché alcuni furbescamente hanno realizzato delle modifiche a una colonna idrica principale, spacciandoli come indispensabili, per poi richiedere agli altri proprietari la quota spettante.

    Ci sarà chiaramente una norma che regolamenta questa procedura e per questo chiedo un eventuale suggerimento da chi conosce questa materia.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Novembre 2012, alle ore 07:40
    Buongiorno, parrebbe nella fattispecie potersi applicare il 1134 c.c., per cui il condomino che aabbia fatto spese per le cose comuni, senza l'autorizzazione d'amministratore o assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo trattarsi di spesa urgente.

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