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2007-10-23 11:56:55

Lavori condominiali urgenti su proprietà privata


Anonimo
login
23 Ottobre 2007 ore 08:20 2
Buongiorno,
nel condominio dove abito si è verificata una grossa perdita sulle tubature condominiali dell'acqua. C'è ovviamente urgenza di intervenire ... i box sono sempre semi allagati e anche il locale contatori. Purtroppo per intervenire bisogna fare lo scavo in un giardino privato. Il proprietario del giardino non ha fatto entrare gli operai e ha mandato una lettera all'aministratore in cui chiede che il giardino venga ripristinato a spese del condominio con un giardiniere di sua fiducia, vuole una garanzia sul giardino rifatto (se a primavera non sarà di suo gradimento lo vuole rifatto) ma soprattutto vuole una persona di sua fiducia, pagata dal condominio, che stia tutto il tempo della durata dei lavori a controllare le opere.
L'amministratore ha chiesto il parere dei consiglieri (io sono uno di questi).
Chiedo quindi cortesemente come bisogna procedere e cosa prevede la legge in questi casi.
Grazie.
Paola
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Ottobre 2007, alle ore 09:06
    Il proprietario del giardino privato ha espresso fondate richieste, a parte la presenza fissa d'una sorta di 'direttore dei lavori' che vigili sull'avanzamento delle opere...potrebbe comportare un costo notevole. Piuttosto, si potrebbe trovare un accordo che preveda, oltre al libero accesso all'area interessata dai lavori, un accertamento quotidiano dello stato dei luoghi.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Ottobre 2007, alle ore 11:56
    La Cassazione si è espressa proprio su questo preciso argomento.

    Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato "come in origine"; a tal fine basta la documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori.
    Preoccuatevi di farlo in modo da non dover sottostare a pretese assurde dell'interessato.

    Le pretese del proprietario sono perlomeno "eccessive" alla luce dell'art. 843 del Codice civile, insomma, non può "vietare" alcunché.

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