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2008-02-13 15:15:21

Infiltrazione da un lastrico di proprietà di un condomino


Dalbiit
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13 Febbraio 2008 ore 08:27 7
Ciao, il mio box sta sotto un lastrico solare di proprietà ed accesso esclusivo di un condomino. Dal soffitto del mio box cola acqua (quando piove); informato l'amministratore, ha accettato a far sì che il condominio si occupi del problema però, per fare questo, ha bisogno di far entrare l'impresa nel giardino del condomino per fare la valutazione dell'intervento e poi procedere ai lavori.

Il condomino, nonostante sul suo atto notarile di rogito ci sia esplicitamente scritto che il lastrico sia soggetto a servitù di passaggio in caso di necessità di opere di manutenzione, non fa entrare l'impresa (è una persona che non paga le spese da 3 anni e per la quale è in corso un'ingiunzione di pagamento con relativa messa all'asta che chissà quando diventerà esecutiva).

Domanda: a chi si deve rivolgere il condominio per obbligare il condomino a far entrare l'impresa per valutare ed eseguire i lavori? Quanto tempo passa normalmente a che si riesca ad ottenere questo "obbligo"?

Ciao
Daniele
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 09:03
    Non si può certo usare la forza se non si invoca "l'urgenza" per danno temuto (alle persone).

    Bisognerà ancora una volta fare una procedura d'urgenza presso il giudice (altri soldi buttati).

    Infatti l'articolo 843 del Codice civile configura in capo al proprietario "l'obbligo di consentire il passaggio sul suo fondo qualora vi sia la necessità di costruire o riparare un muro o altra opera del vicino o comune" legittimando così il diritto del condominio ad effettuare lavori di interesse comune accedendo eventualmente anche presso le proprietà esclusive dei condomini.
    Tale norma costituisce una deroga al principio sancito dall'art. 841 c.c. per cui il proprietario può impedire ad altri l'ingresso al fondo.
    Il legislatore, come infatti ha affermato in più occasioni la Suprema Corte, "ha introdotto una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per un'utilità occasionale e transuente del vicino" (Cassazione, sezione II, 22 ottobre 1998, n. 10474; Cassazione, sezione II, 19 agosto 1997, n. 7694)

  • dalbiit
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 09:31
    Grazie, ma perché dici "soldi buttati" ? Stai dicendo che rischio di aspettare anni e tenermi l'infiltrazione d'acqua con l'impossibilità di utilizzare il box quando piove e, in più, l'impossibilità di vendere la casa? (ho acquistato un'altra casa in costruizione per cui, fra un anno, sarò costretto a vendere l'attuale, box compreso).

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 11:37
    Ti ho solo avvertito che la procedura per un intervento tramite giudice è lunga e sarebbe inutile vista la situazione finanziaria della controparte.

    Anche un'azione "propria" ai sensi dell'art. 1110 del c.c. ti porterebbe ad anticipare le somme necessarie, con nessuna speranza di recupero.

    Tu solo devi decidere, ti ho dato i riferimenti normativi, del Codice e giurisprudenziali, fanne buon uso.

  • dalbiit
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 13:23
    Grazie, il problema che, anche se volessi anticipare la spesa, non c'è modo materialmente di risolvere il problema, dato che bisogan entrare in casa di questa persona per poter effettuare il lavoro.

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 14:36
    Dovrai restare in queste condizioni finchè non verrà pignorato l'appartamento e si concluderanno le procedure d'asta.

    Se te la senti proponi un'azione urgente al giudice tramite un buon avvocato, ti insinueresti così nella procedura e avresti qualche speranza di ristoro per i danni che stai subendo.

  • nabor
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 14:51
    Dalla descrizione delle circostanze, la procedura d'urgenza appare abbastanza fondata e, comunque, sarebbe più veloce di quella esecutiva a carico del condomino moroso...

  • dalbiit
    0
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    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 15:15
    Grazie, ne terrò conto.

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