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2007-08-06 12:57:35

E ...chi arriva in ritardo all'assemblea?


Quadrino
login
06 Agosto 2007 ore 12:10 3
Salve, e' emersa una discussione in merito ai ritardatari durante un assemblea di condominio. All'inizio dell'assemblea alle ore 21.00 erano presenti un certo tot di condomini e millesimi; comunque la validita' per aprire l'assemblea c'era tutta.

Dopo una prima votazione su un certo argomento, approvata, si sono presentati in ritardo di un 45 minuti altri condomini.

la discussione e' nata non sul fatto che pretendevano di votare una discussione appena votata (che credo a quel punto non hanno piu' alcun diritto a votare visto che l'assemblea gia' si e' espressa) ma sul fatto che volevano votare le discussioni seguenti. C'e' chi ha fatto resistenza dicendo che l'assemblea ha inizio alle 21.00 e chi arriva dopo non fa parte dei votanti dell'assemblea.

In questi casi, chi ha ragione?
  • condominiale
    0
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    Lunedì 6 Agosto 2007, alle ore 12:25
    E' il presidente che decide.

    Nel vostro caso i ritardatari non avevano alcun diritto di far rivotare una deliberazione precedente.

    Se accettati in assemblea (dal presidente), avevano il pieno diritto di partecipare alle altre votazioni all'ordine del giorno.

  • quadrino
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 6 Agosto 2007, alle ore 12:36
    Grazie per la risposta.

    mi chiedo.

    Esiste un riferimento normativo che attribuisce al presidente una discrezionalita' del genere o diciamo cosi e' una prassi ?

    Ha qualche valore limitativo, in relazione al discorso che si faceva, lo scrivere i presenti sul verbale all'inizio dell'assemblea?


    Grazie mille!!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 6 Agosto 2007, alle ore 12:57
    Il numero ed il nome dei presenti (anche per delega) è necessario per controllare se l'assemblea è valida e può iniziare ai sensi del 1° comma dell'art. 1136 del c.c.

    Le deliberazioni successive necessiteranno di maggioranze anche superiori se previsto dai commi successivi del 1136.

    La legge accenna al Presidente unicamente all'art.67 disp.att.cod.civ., quando afferma che nel caso d'intervento in assemblea di più comproprietari di una stessa unità immobiliare se gli interessati non provvedono ad un'unica scelta, sarà il presidente dell'assemblea che vi provvederà mediante sorteggio.

    Premessa questa ipotesi che quindi precisa la necessità di nominare una persona, con il compito di presiedere l'assemblea, và detto che , ancor prima del suo inizio formale e della trattazione degli argomenti da trattare, è dovere del presidente in primis verificare che tutti i condomini siano stati regolarmente invitati, qualora anche solo uno di essi non dovesse essere stato invitato, il buon Presidente dovrà fare mettere a verbale tale circostanza e dichiarare sciolta l'assemblea. Nel caso in cui invece siano stati tutti regolarmente invitati, dovrà passare a verificare la regolare costituzione e verificare la presenza delle maggioranze indicate dal cod.civile. , se in prima convocazione (evenienza questa molto frequente) non dovesse esserci la maggioranza richiesta, il presidente farà verbalizzare che essa è andata deserta e procederà allo slittamento alla seconda convocazione.

    Qui giunti, e verificate tutte le maggioranze richieste, solitamente inizierà la discussione vera e propria sui vari ordini del giorno; non è obbligatorio trattarli secondo l'ordine previsto all'atto della convocazione, potranno infatti essere fatte variazioni e magari trattare gli argomenti più importanti antecedentemente ai meno importanti. Nel caso di assemblee particolarmenti litigiose, il presidente puo' sospendere la seduta ed espellere i condomini più rissosi. Riguardo alla persona che possa svolgere tale incarico, si vuol precisare che, se il regolamento di condominio non precisa nulla, dovrà ritenersi legittima anche la nomina di un terzo intervenuto all'assemblea come delegato.

    Dalle funzioni quindi enunciate si comprende quale sia l'importanza di tale figura, inizialmente considerate le conoscenze, almeno relative alle maggioranze che esso dovrà possedere, ma soprattutto perché è fondamentale, per il prosieguo sereno dell'assemblea, rifarsi ad una persona di "polso", che con il suo modo di fare, sarà in grado di portare al perfetto compimento assemblee di condominio, solitamente tramutate in luoghi dove far emergere tutta la propria rabbia e i propri rancori, talvolta ingiustamente.

    Le attribuzioni del presidente dell'assemblea sono state di volta in volta ribadite da precise sentenze di Cassazione.

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