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2008-06-11 12:14:12

Disdetta contratto 4+4


Micianera
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07 Giugno 2008 ore 17:10 14
Salve, abbiamo dato disdetta alla ns. padrona di casa.... con AR in dd. 07/05/08 ricevuta il 15/05/08, oggi ritiriamo una sua raccomandata spedita il 30/05/08 che ci invita a rifare la lettera xkè non avevamo specificato che davamo disdetta per gravi motivi personali.
Inoltre, ci ha informato che questa lettera dovrà essere denunciata all'Agenzia delle Entrate xkè la disdetta è antecedente alla prima scadenza del contratto e che ci saranno da pagare delle tasse....

E' vero? grazie....
  • condominiale
    0
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    Sabato 7 Giugno 2008, alle ore 23:21
    Mancano informazioni.

    Presumo che la disdetta sia stata data dopo i primi 4 anni, in questo caso devono essere contemplati e citati i motivi previsti dalla 431/98.

    Giustamente avresti dovuto comunicare le motivazioni: necessità per te, per un familiare, ecc.

    Se la scadenza invece è quella naturale degli 8 anni, non devi addurre alcuna motivazione: finita locazione.

  • micianera
    0
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    Domenica 8 Giugno 2008, alle ore 09:41
    Abbiamo dato disdetta prima dei primi 4 anni.... quindi è giusto che debba rifare la lettera dicendo che disdico per gravi motivi personali?

    Ma la lettera va registrata all'Agenzia delle Entrate???

    Grazie ancora

  • condominiale
    0
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    Domenica 8 Giugno 2008, alle ore 11:05
    Come detto sopra la lettera di disdetta anticipata deve contenere le motivazioni per cui si chiede la risoluzione anticipata del contratto; attenzione, i gravi motivi non possono dipendere solo dalla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla opportunità o meno di continuare la locazione ma devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo; non solo ma essi devono essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo.

    Tali motivi, la loro imprevedibilità ed eccessiva gravosità devono tutti coesistere ed essere sorti in un momento successivo alla stipula del contratto.

  • micianera
    0
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    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 15:55
    Vabbè ma xke' devo essere obbligata a specificare i motivi personali per i quali disdico il contratto?

  • condominiale
    0
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    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 16:00
    Questo tuo nultimo intervento potevi anche evitarlo ...... lo prevede la legge oltre ad averlo richiesto il legale!

  • micianera
    0
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    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 18:03
    Mi iscrivo su un forum "forse", e dico FORSE, proprio xkè alcune cose mi sono oscure????? Quindi mi sembra ovvio e logico fare delle domande secondo alcuni stupide.... ma magari secondo altri no.........

    Cmq la dicitura "gravi motivi personali lavorativi" può andare? O bisogna scrivere un poema sul xkè, il quando e il dove?

    Grazie ancora.... troppo gentile........

  • condominiale
    0
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    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 18:40
    Tu hai addirittura parlato di privacy, ecco perché ti ho risposto così.

    Devi inserire con precisione il motivo per cui chiedi la risoluzione del contratto, indicando uno o più dei motivi previsti dalla legge:

    Art.29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
    a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
    b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
    c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
    d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
    Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191 ), modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altres? negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628. Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.

    Come vedi è gia tutto scritto, non è possibile trovare scappatoie particolari.

    Insomma, bisogna citare una delle condizioni di cui sopra.

  • micianera
    0
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    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 19:43
    Ma queste regole valgono x il locatore... ma io sono il coduttore....
    Magari fossi il locatore!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 20:00
    Anche il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto per giusta causa (es. trasferimento per motivi di lavoro), dovrà indicarlo nella raccomandata e dovrà comunque pagare almeno 6 mesi di canone dal momento della "giusta" disdetta.

  • micianera
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 20:48
    Mi chiedo la frase "per gravi motivi personali lavorativi" senza specificare cosa... potrebbe andare bene?
    alla fine noi diamo disdetta perché compriamo casa.... e non ho proprio idea di che motivazioni "gravi" inserire....

  • condominiale
    0
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    Lunedì 9 Giugno 2008, alle ore 21:06
    L'acquisto di una nuova "prima casa" che diventi la propria residenza costituisce motivo valido per la risoluzione del contratto (6 mesi comunque).

    Fai attenzione, a porre la residenza nella nuova abitazione altrimenti il locatore attuale può chiederti tutti i canoni fino alla fine del contratto.

  • micianera
    0
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    Martedì 10 Giugno 2008, alle ore 10:59
    Grazie mille
    Ma dando i 6 mesi di disdetta appena alla fine potrò cambiare residenza no? C'è un limite di tempo massimo x farlo?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Giugno 2008, alle ore 11:07
    Le norme non entrano nel dettaglio.

    Dovrai porre immediatamente la residenza nella nuova abitazione, fai attenzione però al possibile futuro cambio entro periodi troppo limitati ai fini delle agevolazioni prima casa e mutuo prima casa.

  • micianera
    0
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    Mercoledì 11 Giugno 2008, alle ore 12:14
    Ieri al SUNIA mi hanno detto che l'acquisto della prima casa non è motivo valido... oggi rispedisco la lettera come richiesto dalla padrona di casa con un fac-simile dato da lei... speriamo voglia solo la forma corretta della lettera =\

    Grazie mille cmq (accendete una candelina x me!!!)

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