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2008-09-02 15:25:30

Diritto di superficie - 20965


De_francy
login
09 Luglio 2008 ore 19:50 10
Ciao a tutti,
6 anni fa ho acquistato un appartamento in diritto di superficie 99+99 con una convenzione basata sulla legge 865 del 1971.

Oggi vorrei rivenderlo ed il notaio mi ha detto che, per estensione, gli articoli abrogati dalla legge Ferrarini Botta, 179 del 1992, sulla libera circolazione degli alloggi, si applicano anche al diritto di superficie, non solo al diritto di proprietà, essendoci oltretutto un errore di fondo nella convenzione, dato che per legge il diritto di superficie non ha vincoli, al contrario del diritto di proprietà.

La nostra convenzione è del 1994, quindi la Ferrarini Botta era già in vigore ed in più sul rogito c'è scritto che noi quando abbiamo acquistato la casa ci siamo dichiarati a conoscenza dell'esistenza della convenzione, ma c'è anche scritto che le alienazioni dell'immobile successive alla prima si dovranno effettuare in base all'articolo 20 della F-B, che pone solo dei limiti nelle tempistiche.

Se fosse così io potrei rivendere la mia casa a prezzo di mercato, senza preoccuparmi dei limiti imposti dalla convenzione.

Quello che vi chiedo è un parere in merito e se vi è già capitato di vendere il diritto di superficie basandosi sulla Ferrarini Botta:

-ci sono stati problemi?
-I comuni si possono rivalere per inadempienza degli obblighi pattizi? Se si, è mai successo e che conseguenze ha avuto per le parti?
-L'atto del notaio ha valore legale, quindi in una causa contro il comune sarebbe comunque una garanzia? Noi agiamo secondo la legge, il comune può ignorarla?

Vi ringrazio infinitamente e mi scuso per la lunghezza della mail.
Se dovessero servire altre informazioni sono a vostra disposizione.

Ciao, Francesca.

PS: abbiamo già provato a chiedere al comune di poter riscattare la superficie, ma ci hanno detto che a loro non sta bene.
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 20:17
    Spero che tu abbia letto tutti i link che ti ho indicato in privato, leggili tutti.

    Il comune non può opporsi al riscatto del diritto di superficie, salvo casi eccezzionali, lo prevede la legge.

    (Strano che il cumune rinunci ad incassare)

  • de_francy
    De_francy Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 22:01
    Ti ringrazio, ho stampato e sto leggendo tutti i link che mi hai inviato.
    Ho solo seguito il tuo suggerimento ed ho messo la domanda sul forum.

    Ciao, Francesca.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 14:10
    La domanda è sicuramente interessante, e di profilo generale. Voi avete acquistato da un un terzo, o direttamente dal soggetto stipulante la convenzione richiamata? la circostanza potrebbe incidere.

  • de_francy
    De_francy Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 14:16
    Abbiamo acquistato dal primo proprietario, che a sua volta aveva acquistato dall'impresa che ha goduto dei benefici della convenzione.

    Ti riferisci alla sentenza della cassazione che distingue tra il primo proprietario e quelli successivi? Potrebbe essere il nostro caso?

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 17:33
    Esatto, mi riferisco a quella: non è vincolante, ma il principio ha una sua importanza...

  • pi3tro
    Pi3tro Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 21:03
    Salve a tutti,
    mi trovo nella stessa condizione di de_franci, potrei gentilmente avere anche io i link?
    grazie

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 22:18
    Eccoli:

    http://www.condomini.altervista.org/Ris ... rficie.htm

  • rbizzo
    Rbizzo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Agosto 2008, alle ore 21:58
    Esatto, mi riferisco a quella: non è vincolante, ma il principio ha una sua importanza...

    Buongiorno a tutti,
    ma "quella" sentenza della cassazione (13006 del 2/10/2000) è applicabile anche a questo caso? ...convenzione basata sulla legge 865/1971...

    Il caso citato nella sentenza fa riferimento ad una convenzione basata sulla legge 10/1977. Ve lo chiedo perché spesso indipendentemente dal tipo di convenzione si cita la sentenza come caso notevole a cui fare eventualmente riferimento.

    O sono io che sbaglio sentenza?

    grazie per l'aiuto

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Agosto 2008, alle ore 22:41
    Nella discussione abbiamo parlato della Sentenza di Cassazione che limita la durata della convenzione a non più di 20 anni.

    Quella da te citata è assimilabile (anche se non attinente al quesito e alla discussione) e potrebbe essere comunque fatta valere in caso di contenzioso.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 2 Settembre 2008, alle ore 15:25
    Condivido l'osservazione di Condominiale, il precedente può essere utile, come principio, anche in presenza di convenzioni diverse.

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