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2008-01-11 17:06:08

Demolire le scale x far posto all'ascensore?


Fc2
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26 Dicembre 2007 ore 21:27 3
Salve,

abito in un condominio di 4 piani + il piano delle mansarde in Bologna in prima periferia. L'edificio non ha vincoli storici.

Un condomino dell'ultimo piano desidera demolire e restringere le scale interne per far posto ad un ascensore. Il fabbricato è stato edificato prima
degli anni 60.

Le scale sono costituite da due rampe affiancate per ogni piano, e siccome la larghezza di ogni rampa è pari ad una larghezza di 120 cm e lo spazio disponibile tra le due rampe affiancate è pari a 40 cm, l'unico modo per inserire l'ascensore è procedere alla riduzione della larghezza delle rampe di scale fino a 90 cm (se non meno).

Le indicazioni delle Norme di dettaglio del Regolamento Edilizio di Bologna indicano che la larghezza minima delle scale deve essere di 120 cm, ma non so se un progettista "ben organizzato" può ottenere una opportuna deroga a questo limite.

La maggioranza dei condomini preferirebbe non autorizzare il restringimento della rampa di scale, ma in che modo il condomino dell'ultimo piano, con l'eventuale appoggio dell'Amministratore, può obbligare questa modifica strutturale degli spazi comuni?

e soprattutto, in che modo è possibile opporsi al desiderio di pochi, supportati dall'amministratore, contro la maggioranza dei condomini?

ringrazio tutti per il supporto
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 26 Dicembre 2007, alle ore 22:09
    Ne abbiamo parlato tante volte nel forum ......

    Innanzitutto la realizzazione di un ascensore in un edificio che non ne risulta originariamente dotato, viene posta a carico esclusivamente di colui o coloro che ne vogliono la costruzione.

    Nel tuo caso bisogna riferirsi alle sentenze della Suprema Corte per poter validamente contestare il progetto indicato.

    La limitazione del bene comune, scale, che rendano limitato il loro godimento, art. 1102, non deve essere accettato.
    In questo senso un ascensore non potrebbe essere installato nemmeno nel caso in cui la richiesta fosse proposta da un portatore di handicap.

    Eccoti i precisi riferimenti da opporre per bloccare questa iniziativa:

    http://www.condomini.altervista.org/Ascensore.htm

    In caso di ulteriori contrasti con il promotore o con il vostro amministratore, sono disponibili ulteriori riferimenti.

  • fc2
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Gennaio 2008, alle ore 16:54
    In riunione è stato chiarito che l'intervento di installazione dell'ascensore non potrà comportare il sezionamento delle 2 rampe di scale, da 120 cm attuali ad una larghezza inferiore di 105 cm (misura minima indicata nelle norme di dettaglio del regolamento comunale per edifici con H>12 m).

    Sono certamente preoccupato dell'eventuale taglio delle scale e della conseguente riduzione degli spazi... penso ad esempio alle difficoltà di un eventuale trasloco, oggi abbastanza agevole anche per oggetti ingombranti.
    Ma sono anche dispiaciuto del fatto che il ns condominio non abbia lo spazio adeguato per installare un comodo ascensore... che potrebbe certo rivaluta l'immobile.

    Inoltre sarebbe prevista una significativa riduzione dello spazio dell'atrio di ingresso, che purtroppo non è grandissimo.

    Queste attività potranno essere eseguite solo se i condomini non interessati (e che non partecipano alle spese di installazione e manutenzione) firmeranno una liberatoria. Nella liberatoria si dovrà chiarire che, sebbene non interessati all'ascensore, ne consentono la realizzazione incluso le opere accessorie sulla base di un progetto che sarà consegnato prima della firma. Sarà inoltre precisato che:

    - non è previsto alcun costo (installazione e manutenzione) da attribuire alle loro quote millesimali;
    - sarà garantita la possibilità di poter successivamente richiedere la partecipazione alle spese (installazione e manutenzione) per utilizzare l'ascensore;
    - se possibile sarà stabilità quali condizioni economiche (es. interessi sul capitale) saranno applicate in caso di subentro successivo;

    quindi se solo uno non firma.... l'ascensore non si fa.
    Tra i vari dubbi rimane anche: devono esprimere un consenso anche i negozi che non hanno accesso all'interno del fabbricato.
    grazie ancora per il supporto





  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Gennaio 2008, alle ore 17:06
    Ne abbiamo gia parlato, basta usare il tasto "cerca nel forum" in alto alla pagina.

    Anche i proprietari del locali terranei hanno titolo alle parti comuni dell'edificio che sono anche di loro proprietà.
    Abbiamo specificato che un condominio "verticale" non può esistere con tutte le sue parti comuni (es. il tetto) se non esistono le scale.

    Anche se non partecipanti all'installazione dell'ascensore, anche costoro dovranno prestare il loro assenso alla "limitazione" delle parti comuni.

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