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2008-10-19 20:04:53

Causa legale vicino rumoroso


Triphase
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19 Marzo 2008 ore 18:19 5
Con questa x aggiornarvi che il 04 04 2008 ci sarà la prima udienza contro l'adorato vicino......
le novita che ho trovato girando nel web

tabelle sui vari rumori

Voce sussurrata 20 dB
Ventola di raffreddamento computer 30 dB
Stampante laser 30 dB
Conversazione telefonica 40 dB
Fotocopiatrice 50 dB
Voce parlata 50 dB
Macchina da scrivere elettrica 60 dB
Tono di voce alta 60 dB
Macchina da scrivere meccanica 70 dB
Suoneria del telefono 75 dB

questo tenendo conto che la differenza non può superare di 3 decibel dopo le 22 e 5 decibel dalle 6 alle 22 del rumore di fondo
Un solo quesito porgo agli amministratori-tecnici del forum in caso di ristrutturazione completa dell'appartamento senza DIA ma presentata in un secondo momento (dopo la mia prima lettera del legale) il tecnico che l'ha relazionata doveva tener conto della legge sull'insonorizzazione anche in caso di ristrutt:????????
a presto Trip
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 13:28
    Se ti ricordi ne avevamo parlato esaurientemente, inserendo anche i riferimenti normativi per la materia.
    Avendo gia assistito un procedimento di questo tipo, spero che ti sia procurato le necessarie perizie foniche (costose) e le indispensabili testimonianze dei vicini.
    Il tuo avvocato sarà certamente preparato (te l'auguro) per supportare il dibattimento da te citato, l'avvocato della controparte sarà altrettanto preparato per l'opposizione.

    Ricorda che in tutti i comuni viene prevista la deroga alle soglie di rumore per attività di cantiere provvisorio, a Milano ad esempio:

    Attività di cantiere:
    Per le attività di cantiere che comportano il superamento dei limiti di rumorosità è necessario ottenere delle autorizzazioni in deroga, come previsto dall?art. 6 ? com. 1 ? lettera h della Legge n. 447 del 1995.
    A chi presentare la richiesta
    Le richieste di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per attività di cantiere devono essere presentate dal legale rappresentante dell?impresa esecutrice dei lavori indicata nel procedimento edilizio, almeno 30 giorni prima del previsto inizio attività presso il:
    Settore Attuazione Politiche Ambientali
    Ufficio Inquinamento Acustico
    02.884.54327/54354 ? fax 02.884.54309
    Piazza Duomo, 21 ? 20121 Milano.
    Quando i lavori hanno come oggetto ristrutturazioni, nuove costruzioni, risanamento conservativo di interi edifici e opere in sottosuolo, è necessario allegare alla richiesta una relazione tecnica prodotta da un tecnico competente in acustica ambientale che dovrà riportare in particolare:
    1. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile;
    2. eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
    3. descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
    4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
    5. limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività previste.


    Per la legislazione nazionale in generale le norme sono queste:

    Legge 447 del 26-10-1995
    Legge quadro sull?inquinamento acustico
    Questa è la legge che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell?ambiente esterno e dell?ambiente abitativo dall?inquinamento acustico. In tale documento vengono analizzate tutte le tematiche riguardanti il rumore, i soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni in merito.
    All?art. 8 viene riportato l?obbligo di redigere valutazioni di impatto acustico nel caso si debbano realizzare opere potenzialmente rumorose quali: attività produttive, postazioni di servizi commerciali polifunzionali, aeroporti, strade, discoteche, circoli privati, impianti sportivi, ferrovie. Tali valutazioni hanno lo scopo di analizzare il livello di rumore nella zona prima e dopo la realizzazione dell?opera e di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione.
    Nello stesso articolo si impone l?obbligo di effettuare valutazioni di clima acustico per tutte quelle opere che richiedono l?inserimento in un?area particolarmente silenziosa (scuole, ospedali ecc.) e per quelle opere che verranno realizzate in prossimità di insediamenti rumorosi.

    D.P.C.M. 14-11-1997
    Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
    Questa legge, attuativa della 447 del 1995, fissa i limiti di rumore generato dalle sorgenti sonore. Tale norma disciplina i valori limite di emissione e di immissione ed i valori di attenzione e qualità, secondo una serie di tabelle che si rifanno alla classificazione acustica del territorio comunale. In base a questi limiti vanno redatte le valutazioni di clima e di impatto acustico previste dalla Legge quadro.

    D.P.C.M. 5-12-1997
    Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
    Questo è il documento di riferimento nella normativa italiana per l?acustica in edilizia. Tale decreto definisce i valori (minimi o massimi) che devono possedere gli edifici in merito a:

    * Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari
    * Isolamento dai rumori esterni
    * Isolamento dai rumori di calpestio
    * Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo

    Il Decreto non riguarda gli edifici destinati ad attività industriali o artigianali. Per queste i limiti sono comunque applicabili nel caso che al loro interno siano presenti attività assimilabili a quelle descritte nel decreto (ad esempio uffici all?interno di un capannone artigianale).
    In materia di rumore le attività industriali o artigianali devono comunque assolvere alle prescrizioni riportate nel DPCM 14-11-1997 e nel Decreto legislativo 277 del 1991, riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.

    Commenti e chiarimenti riguardanti il DPCM 5-12-1997
    Il D.P.C.M. 5-12-1997 è un documento di poche pagine contenente errori, imprecisioni e indicazioni di difficile interpretazione.
    Di seguito pubblichiamo i commenti e i chiarimenti in merito che ci sono pervenuti.

    Applicabilità DPCM 5-12-1997
    Il documento, redatto dal Ministero dell?Ambiente, espone alcune considerazioni in merito all?applicabilità del DPCM.

    Competenze del tecnico competente DPCM 5-12-1997
    Il documento, redatto dal Ministero dell?Ambiente, "chiarisce" quali sono le figure che possono redigere le relazioni riguardanti i requisiti acustici passivi degli edifici.

    Documento Unione Nazionale Consumatori
    L?Unione Nazionale Consumatori espone ai Ministeri le proprie perplessità in merito al DPCM e richiede una totale riscrittura dello stesso

    Parere Ordine Ingegneri di Como
    Il Ministero dei Trasporti risponde all?Ordine degli Ingegneri di Como chiarendo alcuni punti del DPCM, con particolare riferimento ai limiti di rumore prodotto dagli impianti.

    D.M. Ambiente 29-11-2000
    Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
    Il Decreto definisce chi deve realizzare le opere di mitigazione del rumore derivante da traffico veicolare e quali tipologie di interventi vanno adottati. In particolare come interventi possibili vengono segnalati:

    * Pavimentazioni antirumore
    * Barriere acustiche
    * Finestre antirumore
    * Rivestimenti fonoassorbenti per le facciate
    * Trattamento antirumore degli imbocchi delle gallerie

    All?atto dell?emanazione del Decreto però non erano ancora stati definiti i limiti massimi di rumore per le varie tipologie di infrastrutture stradali.

    D.P.R. 30-03-2004, n. 142
    Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
    Il Decreto definisce i limiti massimi di rumore che possono essere generati dalle infrastrutture stradali rendendo operativo il precedente Decreto del 29-11-2000

    D.M. Ambiente 01-04-2004
    Linee guida per l?utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.
    Il Decreto, mediante una serie di schede, definisce le linee guida per l?utilizzo di sistemi innovativi per l?abbattimento e la mitigazione dell?inquinamento ambientale. In particolare la scheda tecnica ST-004 prende in considerazione l?utilizzo di finestre ventilate antirumore da utilizzarsi per la protezione dei ricettori dai rumori esterni.

    Lazio Legge Regionale n. 18 del 3 agosto 2001

    In bocca al lupo.

  • triphase
    0
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    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 16:04
    Ahimè il tecnico per le rilevazioni fonometriche sarà la soluzione che darà il giudice sicuramente ma se (uso il condizionale) vada tutto OK credo che si crei un precedente contro soggetti presuntuosi e arroganti come l'innominabile vicino..
    speriamo bene

  • condominiale
    0
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    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 17:34
    Preparati a sborsare un sacco di soldi per perizie e CTU.

  • triphase
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 18 Ottobre 2008, alle ore 16:09
    La causa va avanti...... il Ctu nominato dal giudice ha rilevato l'immissione dei rumori...
    Il vicino "F U R B O" ha ridotto la pressione dell'acqua del suo impianto, ed ha eliminato la geberit incassata con una a sacco esterna.....tutto cio prima della prova.
    rimango in attesa della relazione del Ctu facendo notare a quest'ultimo come differente era il flusso dell'acqua nella mia abitazione rispetto la sua.
    Mi è stata consigliata di porre fine a tutto insonorizando la mia parete altrimenti nn ci sarà rimmedio.....
    Ma perche allora falla fare franca ad arroganti, presuntuosi????
    Io vado avanti

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 19 Ottobre 2008, alle ore 20:04
    In bocca al lupo.

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