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2005-11-07 12:25:23

Cartellone pubblicitario e recupero sottotetto


Klakla
login
04 Novembre 2005 ore 16:36 1
Nel condominio dove abito è stata deliberata l'esecuzione di lavori di recupero sottotetto a spese del condomino proprietario del sottotetto stesso. Contestualmente è stata deliberata l'installazione di un cartellone pubblicitario sui ponteggi che verranno utilizzati per i lavori. I ponteggi e l'eventuale cartellone rimarranno installati per un periodo di circa sei mesi coprendo una parte della facciata dell'edificio incluse finestre e balconi di una parte dei condomini.
Gli introiti derivanti dal cartellone saranno utilizzati per coprire una parte delle spese del sottotetto e, nel caso dovessero avanzare, andrebbero al condominio.

Premesso che:
- il condomino che effettuerà i lavori è proprietario di oltre il 50% dei millesimi e che di conseguenza tutte le delibere condominiali sono una pagliacciata.
- probabilmente i ponteggi non sono necessari per eseguire i lavori (sarebbero sufficienti i ponteggi volanti) ma vengono utilizzati per consentire l'affissione del cartelleno pubblicitario.
- il tetto non è mai stato rifatto e probabilmente andrebbe comunque ristrutturato nel giro di qualche anno (ma senza l'innalzamento che sarà invece effettuato per rendere il sottotetto abitabile)

Mi chiedo se è corretta la ripartizione degli introiti relativi al cartellone pubblicitario. Se, per assurdo, il condominio non riuscisse ad affiggere alcun cartellone, le spese del tetto se le accollerebbe comunque il condomino proprietario dei sottotetti. Ma perché allora i soldi del cartellone, che appartengono al condominio, devono essere utilizzati per coprire queste spese?

Ai condomini che subiranno il danno dovuto al cartellone enorme affisso davanti alle proprie finestre non spetta alcun risarcimento?

Grazie!
Ciao
  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Novembre 2005, alle ore 12:25
    - il condomino che effettuerà i lavori è proprietario di oltre il 50% dei millesimi e che di conseguenza tutte le delibere condominiali sono una pagliacciata.
    Art. 1136 Costituzione dell`assemblea e validità delle deliberazioni
    L`assemblea è regolarmente costituita con l`intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell`intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
    Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell`edificio.
    Se l`assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l`assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell`edificio.
    Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell`amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell`amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell`edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
    Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell`art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio.
    L`assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
    Delle deliberazioni dell`assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall`amministratore.

    Sarebbe opportuno far verificare il tetto da persona competente che potesse valutare la necessità o meno del suo rifacimento in tempi brevi e, se non fosse necessario, convocare l'assemblea che non ratificasse tale decisione.

    Il cartellone pubblicitario dovrebbe coprire i costi del solo tetto e non delle opere di Isolazione ed altro necessarie per il recupero del sottotetto ed inoltre dovrebbe risarcire i condomini privati di luce e di vista per lunghi mesi.

    Ciao.

    Gigi

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