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2012-06-12 23:14:07

Camini e sfiati


Franca76
login
11 Giugno 2012 ore 08:53 5
In un condominio (10 unità abitative) a chi compete il pagamento per il rifacimento dei camini e degli sfiati dei bagni di due appartamenti? Ai soli fruitori o a tutti i condomini?
Grazie
  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Giugno 2012, alle ore 14:58
    La ventilazione dell'impianto fognario in genere è collegata alla condotta condominiale, in quanto ne consente la funzionalità, e quindi è da considerarsi comune.

    Tuttavia si deve verificare se esiste una linea singola che serve parzialmente uno o due proprietari, in questo caso si agisce di conseguenza.

  • franca76
    Franca76 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Giugno 2012, alle ore 15:19
    Grazie.
    Io vorrei sapere però a chi tocca pagare perché l'inquilino in questione (che abita all'ultimo piano) col beneplacito dell'amministratore ha tolto lo sfiato che dal suo bagno va al soffitto e si è fatto mettere un camino, a insaputa peraltro del'inquilina sottostante e del resto dei condomini.

  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Giugno 2012, alle ore 08:32
    Mi riaggancio a quanto detto prima.
    Le canne di ventilazione sono parte integrante dell'impianto di smaltimento fognaria principale, in quanto ne permettono il regolare funzionamento.
    Questa condizione determina una valutazione generale cui concorrono tutti i condomini in caso di manutenzione, rifacimento ecc., con le stesse modalità che regolano le parti comuni dell'edificio.

    Può anche essere che, per razionalizzare l'impianto, sono state realizzate più condotte, cui sono allacciati solo parte degli utenti del condominio.
    Anche in questo caso valgono i regolamenti condominiali di ripartizione della spesa.

    Ritornando al suo caso, nella primo intervento aveva posto il problema che lo sfiato servisse a soli due appartamenti, ma ciò non collima con quando detto in precedenza (primo punto).
    Vi può essere l'ipotesi che i due proprietari si privilegiano di una condotta separata rispetto agli altri condomini, ma occorre sapere se è stata realizzata autonomamente (dai due inquilini) e quindi di proprietà esclusiva o se ricade nel secondo punto poc'anzi citato.

    Secondo il mio punto di vista, l'ostruzione della canna di ventilazione, determina un malfunzionamento degli allacci fognari (delle altre unità abitative) collegati, ponendo di fatto un danno a carico di questi ultimi.
    Se a questo si lega anche l'assenza di informazione da parte degli altri proprietari ne consegue che, chi causa il danno ne paga anche le conseguenze con il ripristino dell'impianto.

  • franca76
    Franca76 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Giugno 2012, alle ore 08:43
    Intanto ringrazio e spero di riuscire a spiegarmi (non so se ci riesco e mi scuso in anticipo).
    Lo sfiato in questione interessa esclusivamente 2 appartamenti uno sopra l'altro. Essendosi rotta l'uscita sul tetto, ci sono state infiltrazioni di acqua piovana sul soffitto dell'appartamento superiore, per cui -.senza avvertire alcuno- l'inquilino dell'appartamento ha fatto fare i lavori in questione la cui spesa viene fatta gravare su tutti i dieci condomini.

    Anche al mio appartamento a suo tempo si ruppe lo sfiato (uno sfiato interno comunque, che dal bagno del mio appartamento al I piano va alla fogna) ma la spesa la sostenni interamente io insieme alla condomina del piano di sopra

  • yago
    Yago Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Giugno 2012, alle ore 23:14
    Concordo con le attente osservazioni di consulente... aggiungo solo che sarebbe opportuno valutare se l'intervento eseguito dal condomino dell'ultimo piano era davvero urgente ed assolutamente inderogabile (per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l?urgenza, ai sensi dell?art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l?amministratore o gli altri condomini) in quanto se così non fosse, secondo recente sentanza sez. civile di cassazione n 4330 del 19.03.2012 al condomino non spetterebbe alcun rimborso.
    Saluti

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