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2007-11-23 18:30:25

Cambio ripartizione % di gestione imp riscaldamento


Glvhp4
login
23 Novembre 2007 ore 13:27 3
Buongiorno a tutti
abito in un grande condominio di nuova edificazione
abbiamo il riscaldamento centralizzato con centrale termica a metano e modusat in ogni appartamento
pare che questo sistema sia + economico per i consumi rispetto alle caldaie singole, ma essendo il 1° esercizio (con tanti piccoli problemi tecnici non ancora risolti) non sappiamo ancora se sia vero!!
ad ogni modo, dal regolamento contrattuale, ci è stata propinata questa percentuale di ripartizione delle spese di gestione:
40% in base ai millesimi
60% in base ai singoli consumi
la cosa ci sembra un controsenso, in questo modo non si incentiva il contenimento dei consumi
infatti vorremmo cambiare questa percentulale a 30%-70% o 20%-80%
per fare questo che maggioranza ci vuole in assemblea condominiale???
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 14:27
    Normalmente si applica un 30% e un 70%.

    Il vostro problema è che la ripartizione è stata inserita nel "regolamento contrattuale" da tutti sottoscritto al momento del rogito.

    Simile ripartizione essendo stata accettata all'unanimità può derogare dal Codice e soprattutto per essere modificata richiede nuovamente l'unanimità dei consensi.

    Dovrete quindi convocare un'assemblea e richiedere il consenso di tutti.

  • glvhp4
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 18:02
    Grazie per la risposta
    purtroppo mi hai confermato quanto ci avevano detto
    p.s. il regolamento contrattuale che abbiamo sottoscritto in sede di rogito non è stato registrato
    deve esserlo???
    in questo caso valgono le stesse maggioranze???
    grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 18:30
    La non registrazione del regolamento contrattuale non comporta nullità dello stesso.

    La registrazione è utile affinche il regolamento stesso sia oponibile ad eventuali futuri acquirenti senza che gli stessi lo debbano accettare per iscritto.

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