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2009-09-04 22:04:43

Caldaia dall'interno all'esterno. - 26277


Niepra
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03 Settembre 2009 ore 18:34 2
Salve, vorrei porre il seguente quesito. Alla fine di agosto 2008 ho inviato un fax all'amministratore con il quale avvisavo che, a breve, si sarebbe proceduto all'installazione della caldaia dall?interno all'esterno; nel settembre 2008 una impresa certificata ha spostato la caldaia sul balcone della mia abitazione (una villetta a schiera che si estende in verticale e, quindi, non ho altri nè sopra nè sotto). Dopo alcuni giorni e, guarda caso, quando i tecnici dell'impresa iscritta stavano facendo il collaudo alla caldaia installata all'esterno, arriva un telex dell'amministratore con il quale mi diffida da effettuare i lavori. Il 26 settembre 2008 in assemblea ordinaria mi veniva imposto di contattare dei tecnici per spostare in basso la caldaia in modo che non si vedesse dalla strada, cioè dovevo abbassarla dentro il balcone fino a toccare (quasi) il pavimento (non il ripristino dell'allocazione precedente). I tecnici da me chiamati oltre a confermarmi la liceità dello spostamento e dei lavori certificati, mi avvisavano che lo spostamento richiesto dall'assemblea oltre a non essere a norma era assolutamente sconsigliato per motivi pratici, di sicurezza e di utilizzo della caldaia stessa.
Desidero puntualizzare: 1)che il regolamento comunale non prevede divieti all'installazione della caldaia all'esterno; 2) che il regolamento contrattuale di condominio non prevede specificamente divieti in tal senso, tranne il rispetto dell'art. 1102 c.c. (che penso di non aver violato); alla caldaia in questione ho fatto applicare, a copertura, un armadietto in metallo verniciato dello stesso colore della facciata.
Trascrivo cosa trattano i due artt. Del RdC relativi ai divieti:
- al condomino di fare innovazioni nelle proprietà individuali che interessino in via diretta o indiretta anche le parti comuni, senza preavviso preventivo all'amministratore il quale entro 10 giorni dall'avviso potrà intimare solo per ciò che riguarda le parti comuni, la sospensione dei lavori e convocare l'assemblea per le decisioni al riguardo.
- al condomino di fare innovazioni o riparazioni nelle parti comuni, se non nel caso di urgente necessità. In tale evenienza, il condomino dovrà subito notificare l'intrapresa opera o riparazione all'amministratore, il quale ove ritenga inesistenti gli estremi di urgenza e necessità, potrà intimare la sospensione del lavoro, salvo riferire all'assemblea per le decisioni definitive."
Altri divieti riguardano tutt'altro.
Oggi mi è pervenuta una raccomandata da un avvocato designato dal condominio, nella quale mi intima e diffida di posizionare la caldaia in modo da non essere visibile entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa. Domanda: come mi devo comportare? Il regolamento contrattuale di condominio non parla delle caldaie ne di altro, ma si riferisce solo a non alterare, innovare o modificare le parti comuni, previsto dal cod. civ. art. 1102. Cosa ne pensa? Mi scuso della lungaggine. Grazie
  • consulente
    0
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    Venerdì 4 Settembre 2009, alle ore 10:37
    La questione è relativa al decoro architettonico. In pratica il condominio potrebbe farle causa per ottenere la rimozione della caldaia dal punto in cui si trova attualmente.
    Si tratta di una situazione in cui in linea generale non si può dare una risposta in quanto la valutazione della lesione del decoro è rimessa all'apprezzamento del giudice. In ogni caso per capire quale sia la situazione potrebbe vedere dagli atti d'acquisto o dal regolamento di condominio se la facciata rientra tra le parti comuni o meno e se esistono altre norme che vietano l'intervento sulla proprietà esclusiva qualora lo stesso intervento risultasse lesivo del decoro dello stabile.

  • niepra
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 4 Settembre 2009, alle ore 22:04
    La facciata rientra nell'elenco della cosa comune previsto dal cod. civ., ma sia il RdC contrattuale che il Reg. Comunale non citano divieti in tal senso, come già trascritto nel mio post. L'unico rispetto è relativo all'art. 1102 c.c.. Inoltre i condomini non hanno chiesto la rimozione, ma solo l'abbassamento al terreno della caldaia così da renderla non visibile all'esterno (cosa che non rientra tra le cose lecite in tema di installazione della caldaia a dire dei tecnici specializzati).

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