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2009-06-22 08:39:29

Apertura c/c con firma congiunta: difetti e pregi


Toffeemuschio
login
18 Giugno 2009 ore 10:40 2
Salve,

abito in una palazzina e siamo tre proprietari (3 appartamenti).

Stiamo decidendo su due preventivi edili per rifacimento tetto ex-novo e facciata.

Abbiamo già eseguito due riunioni condominiali al quale un terzo condomino, alla prima convocazione NON si era presentato ed alla seconda ha espresso le sue perplessita' ect..

Visto che peraltro i ns. rapporti NON sono buoni, abbiamo sfiducia sul fatto che uno possa adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento della cosa comune.

Per capire le vere intenzioni e serieta' dei singoli condomini, ho proposto un'apertura di un c/c intestato a tutte e tre con firma congiunta presso una banca.

Ognuno versa poi l'importo della propria quota mill. e verrà deliberata con firma congiunta e bonifico bancario alla ditta edile.

Mi è stato risposto che potrebbe esser una buona idea, e mi è stato detto: se uno non firma?

Insomma secondo VOI, quali sono i pregi e i difetti di questa proposta?

Vorrei capire quale senso avrebbe da parte di un condomino bloccare il conto contro i ns. confronti visto che ci sarebbe ANCHE il proprio denaro ect..
  • toffeemuschio
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 19 Giugno 2009, alle ore 14:36
    Qualcuno che mi sa dire qualcosa??

  • toffeemuschio
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Giugno 2009, alle ore 08:39
    Mi è stato anche detto questo, vale anche per il mio caso? :

    Non c'é da preoccuparsi...se fate il versamento congiunto con ricevute di quote il capitale non solo è intoccabile, ma siete tutelati dall'articolo 46/E del 26 maggio 1998.

    "I singoli condomini sono obbligati al versamento, ciascuno per la quota parte di spettanza dando la facoltà all'amministratore condominiale di effettuare un versamento complessivo per facilitare l'adempimento"
    "In mancanza di una precisa e documentata informativa sui versamenti condominiali, può determinarsi del contenzioso se uno dei comproprietari effettua singolarmente il pagamento pro-quota duplicandolo con il versamento congiunto eseguito dall'amministratore o se ai condomini verrà contestato l'omesso pagamento dell'imposta sulla parte del bene comune quando l'amministratore ha ragionevolmente ritenuto che il soggetto passivo non sia il condominio."

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