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2013-05-17 08:22:29

Amministratore e società venditrice assenti


Danielelontano
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17 Marzo 2013 ore 14:48 10
L?edificio è nuovo, e in poco meno di un anno su 90 appartamenti circa 35 sono stati venduti; di questi una 20ina sono abitati e ci conosciamo. I restanti 55 sono di proprietà della Società

In questi 11 mesi l?amministratore ha fatto due soli incontri ma nulla di ufficiale con assemblea, verbali, segretari o robe del genere?. Abbiamo un sacco di problemi sia con la Società Venditrice come lavori non terminati, sia con l?Amministratore perché ad oggi non ci ha dato alcun rendiconto, bollette da pagare, contratti stipulati, etichette cognomi, bacheca e soprattutto informazioni sulle segnalazioni dei problemi in garanzia di competenza della Società Venditrice?.

Sul forum ho letto qualcosa e se la nuova legge uscita da poco non mi smentisce noi condomini:

1. ?Comandiamo? l?amministratore e non viceversa, ossia è l?assemblea, composta dai condomini, che delega l?amministratore ad eseguire ?tutti i doveri? di un condominio, giusto? Forse non ho utilizzato le parole corrette ma il concetto mi pare sia questo.
2. Possiamo revocare il mandato dell?amministratore in qualsiasi momento (art. 66 cc e 166 millesimi) se non ne siamo soddisfatti, ma il ?nostro? amministratore ce lo ha imposto la Società Venditrice inserendolo nel rogito. Possiamo procedere lo stesso? Però la maggior parte degli appartamenti invenduti sono di proprietà della Società venditrice?.
3. Se il punto sopra è fattibile per ?agire? dobbiamo mandare una Raccomandata all?amministratore con Ordine del Giorno ?nomina nuovo amministratore? e ci deve rispondere entro 10gg. Se ciò non avviene ci autoconvochiamo giusto? Il mittente della raccomandata chi deve risultare? E poi, chi la paga?
4. Se non ci risponde, agli altri inquilini come va comunicata l?autoconvocazione? Con la Raccomandata? Chi sarà il mittente? Chi paga 35 Raccomandate? Dove troviamo gli indirizzi dei condomini che non conosciamo? Non ci sono neanche i cognomi? non basta una mail?
5. Se ci autoconvochiamo, la società venditrice rappresenta comunque la maggioranza? quindi potrebbe portare di nuovo un suo amministratore e votarlo?. Come dobbiamo comportarci?
6. Sul regolamento condominiale c?è scritto che per i primi 3 anni e sotto i 9/10 degli appartamenti invenduti, l?amministratore non può essere eletto da un?assemblea, è legale questa cosa?
7. Come possiamo tutelarci per i problemi dell?edifico ancora in garanzia? Mandiamo una raccomandata alla società venditrice firmata da tutti noi? La facciamo mandare da un avvocato?
8. Un condomino nei primi giorni (quindi 9-10 mesi fa) ha firmato un foglio di intervento di una ditta per riparare un cancello. Aveva chiamato l?amministratore il quale aveva detto di non preoccuparsi perché tale intervento era accordato come ?in garanzia? e la firma serviva per constatare solo che sono intervenuti. Ora tale ditta ha messo in fattura al condominio l?intervento e la segretaria dell?amministratore ha emesso il pagamento (700?). Questa storia ce l?ha detta al primo incontro l?amministratore stesso?. Ma ci aveva detto di non preoccuparsi? ma ad oggi non si sa più nulla?. E il condomino è preoccupato per questa firma?. Se ci dovessero essere problemi, come facciamo? Crediamo nella buona fede di questo condomino? ma potrebbe essere un problema questo?.

Grazie di tutto!
Spero possiate aiutarci!
  • danielelontano
    0
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    Martedì 19 Marzo 2013, alle ore 21:44
    Oggi sono andato dalla Società venditrice esprimendo qualche perplessità e mi hanno detto che fintanto non si raggiungono i 9/10 degli appartamenti venduti o comunque prima dei 3 anni,il condominio, inteso come Codice Fiscale (ecc... alcune cose non le ho capite?!?) non è formato.... cioè che attualmente è come se è tutto in mano loro e che se vogliamo costituirci come condominio, essendo noi in pochi, molte delle spese saranno più elevate....

    Non essendo quindi costituito (secondo loro) il condominio l'assemblea non può esistere e quindi non può essere nominato un amministratore che vogliamo noi....

    A me questa "storiella" mi pare strana... primo perché l'amministratore stesso ci disse che ha aperto un conto corrente a nome del condominio, quindi avrà dato un codice fiscale, no?! Altrimenti a chi è intestato? Secondo... se non ho capito male è obbligatorio nominare un amministratore quando il numero dei condomini in un edificio è maggiore di quattro, quindi per forza esiste il condominio... o mi sfugge qualcosa a livello legislativo? Hanno trovato qualche escamotage?

  • nabor
    0
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    Mercoledì 20 Marzo 2013, alle ore 16:13
    Buonasera, il Suo quesito è molto interessante, e merita senz'altro un riscontro, che assicuro nei prossimi giorni.

  • danielelontano
    0
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    Giovedì 21 Marzo 2013, alle ore 08:52
    Grazie per l'interessamento!
    Attendo quei suggerimenti

    Intanto aggiungo un'altro quesito: l'amministratore sovraintende i lavori del condominio? Ossia l'amministratore gestisce il condominio solo dal punto di vista contabile e fiscale?

    Cioè il controllo della manutenzione (per esempio) ascensori deve essere controllata dall'amministratore o da un condominio, magari nominato caposcala? Perché se così fosse tutti i condomini devono essere "dei tecnici" per capirne qualcosa... cioè dovremmo tutti capire di "manutenzione ascensori" per contemplare il fatto che il lavoro sia eseguito "a regola d'arte"... o addirittura di legislatura se le operazioni sono fatte "a norma" o di sicurezza sul lavoro se gli operai utilizzano i dispositivi individuali di sicurezza...

  • danielelontano
    0
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    Mercoledì 27 Marzo 2013, alle ore 14:47
    Nabor, novità?!?

    Stiamo mandando una diffida da un avvocato ad entrambe le parti. Alcuni condomini sono irraggiungibili (non abbiamo alcun contatto!)... possiamo procedre lo stesso o qualcuno si potrebbe inca.... per questa diffida a nome del condominio?

    Del resto come facciamo? Mica possiamo perdere altro tempo?!?!

  • nabor
    0
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    Domenica 31 Marzo 2013, alle ore 15:48
    Sig. Lontano, mi scuso per il ritardo, posso dare un riscontro abbastanza generico in quanto i quesiti, obiettivamente, richiederebbero una disamina della documentazione contrattuale. A mio avviso, la soluzione più lineare, per quanto non necessariamente semplice, consisterebbe nel far accertare la vessatorietà delle clausole che prevedono, a favore dell'impresa venditrice, la facoltà di nomina dell'amministratore e l'eventuale esonero dalla contribuzione alle spese condominiali. Per quanto attiene alla garanzia, se parliamo di vizi e/o difetti contemplati dall'art. 1669 c.c., la legittimazione attiva spetta ai singoli proprietari per le parti private, ma si può agire anche per la tutela delle parti comuni, avendone un interesse.

  • danielelontano
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 21 Aprile 2013, alle ore 11:18
    Ciao!

    Ci sono novità in merito...

    Il nostro amministratore ci ha detto "non rompetemi più le palle, io non sono più il vostro amministratore ho dato dimissioni irrevocabili alla società venditrice"

    Che io sappia lui rimane in carica fino alla nomina di uno nuovo in ASSEMBLEA giusto?
    Tale assemblea non è stata ancora fatta....

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 28 Aprile 2013, alle ore 15:45
    Stiamo parlando di 'prorogatio', quindi....

  • danielelontano
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Maggio 2013, alle ore 21:35
    Ci ha detto l'amministratore che ha dato le dimissioni alla società venditrice e che al ui non interessa più nulla... tanto noi poveri condomini siamo talmente pochi che non raggiungiamo neanche 1/6 (166millesimi) e quindi non possiamo decidere proprio nulla e poter pretendere nulla...

    E' la società venditrice che ha la maggioranza dei millesimi 50+1 e lei deciderà sempre per noi... compreso il nuovo amministratore

  • nabor
    0
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    Domenica 12 Maggio 2013, alle ore 14:52
    Il regolamento condominiale è impugnabile, come tutti gli atti negoziali, se se ne ravvisa la vessatorietà.

  • danielelontano
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 17 Maggio 2013, alle ore 08:22
    Grazie mille per il tuo aiuto! Grazie a te ci stiamo facendo sentire per bene

    Secondo te è vessatorio anche questo?

    ci sono due articoli uno in contrapposizione (secondo me) all'altro:

    1) Nessun Condomino può sottrarsi al pagamento del proprio contributo delle spese, neppur rinunciando al diritto sulle cose o sui servizi comuni

    l'altro articolo

    2)In parziale deroga a quanto stabilito circa la rinuncia dei servizi, la Società venditrice resta esonerata da ogni contribuzione di tutti gli oneri condominiali relativamente alle unità immobiliari invendute (tranne compenso Amministratore, premio assicurazione e manutenzione) nonché relative opere di miglioria, innovazione o voluttuarie

    Ma nello stesso regolamento non si citano quali sono questi servizi che la società rinuncia e non capisco cosa si intenda per "parziale deroga".

    Infine in questi giorni un condomino girovagando in rete ha letto di una sentenza (molto vecchia) che riteneva "VESSATORIA la clausola di esenzione dalle spese per l?invenduto, senza una previsione di durata temporale"

    Ti risulta?
    Grazie mille

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