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2008-01-03 17:32:46

Spostamento comignoli di proprieta' esclusiva


Ritacecchi
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03 Gennaio 2008 ore 15:50 1
Ho acquistato un appartamento in una palazzina di tre piani; l'inquilino del piano superiore durante la costruzione di una terrazza a tasca a suo uso esclusivo, non autorizzata dai condomini, ha spostato i miei due comignoli. Essi erano rispetivamente il comignolo della cannafumaria del caminetto e quello della cucina.
Il comignolo del caminetto è stato modificato e ricollcato in altra parte del tetto. Mentre quello della cucina è stato direttamente tappato in attesa di farlo uscire sulla facciata retro della palazzina, in posizione sottostante la finestra di camera dello stesso inquilino. Vorrei avere dei riferimenti normativi che mi aiutino a dimostrare:
1- che l'inquilino del piano superiore non poteva spostare o modificare e tantomento tappare i comignoli che sono di mia proprietà e non condominiali.
2- che non è corretto posizionare lo sfiato della cucina sotto la finestra di una camera da letto (soprattutto se l'appartamento superiore è destinato ad essere rivenduto e quindi soggetto a revisioni e contestazioni da parte dei nuovi proprietari).
Grazie per ogni possibile aiuto mi possiate dare
Rita Cecchi
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 17:32
    Perché non avete bloccato i lavori di costruzione della terrazza in oggetto con la richiesta di un provvedimento d'urgenza?

    Siete stati inerti!!!!!!

    Le autorizzazioni comunali vengono sempre concesse "salvo il diritto di terzi", in questo caso il condominio.
    Il tetto è un bene comune condominiale, appartiene a tutti e nessuno può farne un "uso esclusivo" ai sensi dell'art. 1102 del Codice Civile.

    Avreste addirittura diritto a ricevere un'indennità per la realizzazione in oggetto.

    Quanto ti ho detto sopra è confermato da precise sentenze di Cassazione.

    Per lo spostamento e l'ostruzione di canne fumarie, potrebbe legittimamente essere richiesta un'immediata azione di ripristino con la conseguente richiesta dei danni.
    Qui ci vuole naturalmente l'avvocato.

    Per il rispetto delle distanze il Codice è chiaro, qui trovi riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/distanze.htm

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