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sp
2006-09-03 17:17:35

Spese di straordinaria amministrazione


Anonymous
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03 Settembre 2006 ore 17:08 1
Salve, avrei una domanda da porvi. Sto per acquistare un appartamento, e i condomini di questa palazzina hanno già stabilito qualche tempo fa di effettuare lavori di straordinaria amministrazione, quali rifacimento della parte esterna della palazzina. Il proprietario ha già pagato una parte delle spese, la restante parte deve comunque pagarla lui o dovrò pagarla io? Vorrei precisare che se tutto va bene, il rogito verrà fatto non prima di ottobre. Grazie.
  • anonimo
    0
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    Domenica 3 Settembre 2006, alle ore 17:17
    Cito:
    art. 63, comma 2, il condomino promittente venditore - in caso di cessione di un immobile in condominio - resta obbligato, in quanto proprietario del bene, al pagamento delle spese condominiali, ove anche abbia sottoscritto un preliminare di vendita. In ogni caso, a parte i rapporti interni tra le parti, quali risultanti dalle scritture di cessione - che potranno dar luogo ad azioni di rivalsa - per l'art. 63 citato devono essere salvaguardate le esigenze della gestione dei beni comini, posto che la norma pone a carico dell'acquirente, in via solidale con il venditore, l'obbligo del pagamento delle spese relative all'anno in corso e quelle dell'anoo precedente. Con la conseguenza che l'amministratore può, indifferentemente, rivolgersi all'una o all'altra delle parti contraenti, indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali, che potranno valere solo sul piano dei rapporti interni. Il problema si pone, ovviamente solo con riferimento alle spese di manutenzione straordinaria perché, per le spese ordinarie - tenute conto che la loro erogazione avviene in modo uniforme nell'arco del periodo di gestione - non dovrebbero sorgere problemi particolari, nei rapporti tra venditore e acquirente, essendo sufficente ripartire il totale del preventivo o rendiconto per 360 giorni e calcolare le quote in funzione della data di vendita.

    per me L'acquirente è responsabile solidale per l'anno in corso e per quello precedente l'acquisto.

    Per altri, se sono deliberati, prima della vendita l,acquirente non deve niente.

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