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2006-10-24 18:24:09

Servitù di passaggio non dichiarata in atto!!!


Langecon
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24 Ottobre 2006 ore 15:35 3
Ciao a tutti, di solito sono io che do consigli in questo forum, ma stavolta chiedo a chi è nel camp"legale o immobiliare come me"...

2 anni fa ho comprato un appartamento piano terra, molto carino ad uso investimento. l'investimento è stato abbastanza buono (siamo all'incirca sul 6% di rendita)....
ho fatto l'atto in data 10/01/2005...
fin qui tutto ok....l'appartamento è in una piccola palazzina di 5 appartamenti, recintata con 2 cancelli alle estremità del recinto. ovviamente ho fatto una proposta di acquisto, senza preliminare e andato subito all'atto!!!
tutto ok....
alcuni giorni fa ho chiesto al condominio se era possibile chiudere i cancelli e fornire le chiavi a tutti i condomini....
scopro che su questo vialetto insiste una servitù di passaggio comunale che è stata omessa nell'atto...a mio avviso fatto molto grave!!!
nel mio lavoro ho sempre fatto mettere ed esplicitare le servitù in preliminari e soprattutto in atti pubblici.

la mia domanda è questa...si può richiedere un risarcimento danni per questa omissione?
  • nabor
    0
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    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 16:48
    Ciao, di primo acchito sembreresti fuori dai termini del 1495 c.c....
    hai comprato dal costruttore? nel qual caso forse ci si potrebbe appigliare all'appalto...

  • langecon
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 17:59
    Fuori dai termini?
    no da un privato...

  • langecon
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 18:24
    Il 1495 c.c. dice...

    1495. Termini e condizioni per l?azione. Il compratore decade (2964) dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti (2965) o dalla legge (1511, 1512, 1522).

    La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l?esistenza del vizio o l?ha occultato (16672).

    L?azione si prescrive (2934), in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l?esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia (1442, 1449), purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell?anno dalla consegna (14972, 1522; disp. att. 172).

    "in giurisprudenza quel 8 giorni dalla scoperta è molto flessibile....ci sono varie teorie..." e comunque si parla di vizio...cioè problemi all'immobile!
    qui più che un problema si parla di occultamento di una servitù che grava sull'immobile e per la quale è necessario fare menzione esplicita in un atto!! soprattutto quando si parla di piano terra e la servitù potrebbe essere vitale per una compravendita. mi spiego..se avessi saputo della servitù forse non avrei comprato....

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