Buongiorno“Le fondamente di un edificio condominiale sono proprietà comune e ai sensi dell'art. 1102 del c.c. il condómino del pianterreno non se ne può appropriare in via esclusiva abbassando il proprio pavimento o addirittura creando nuove unità immobiliari sottostanti.
Vedi anche : Corte di cassazione civile sentenza 8119/04 del 28/04/2004”
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