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2026-09-14 16:45:47

Circolare ade 6/e e possibilità di detrazione per coniuge


Buongiorno,
vorrei sottoporre il seguente caso per avere un vostro parere in merito alla corretta fruizione delle detrazioni fiscali connesse a una ristrutturazione edilizia effettuata nel corso del 2026 (per evitare errori nell'invio dei documenti per la detrazione dell'anno successivo).

Situazione di fatto
Nel 2026 ho acquistato un immobile ad uso abitativo intestato esclusivamente al sottoscritto.
Prima dell'acquisto, ero proprietario di altro immobile nel quale risiedevo con il mio nucleo familiare e che è stato successivamente venduto (sempre nel 2026).
L'immobile acquistato nel 2026 costituisce pertanto la mia abitazione principale e quella del mio nucleo familiare.
La residenza anagrafica della famiglia è stata trasferita presso tale immobile.
La CILA relativa ai lavori di ristrutturazione è intestata esclusivamente al sottoscritto.
Il contratto di appalto con l'impresa esecutrice è intestato esclusivamente al sottoscritto.
Sono sposato e convivo stabilmente con mia moglie e i nostri due figli nell'immobile oggetto della ristrutturazione.
Mia moglie non è proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori ma risulta proprietaria di altro immobile attualmente concesso in locazione.Il mio reddito complessivo è superiore a 120.000 euro e, pertanto sono soggetto alle limitazioni introdotte dall'art. 16-ter del TUIR e chiarite dalla Circolare n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate
Il reddito complessivo di mia moglie è invece inferiore a 75.000 euro e, salvo diversa interpretazione, non dovrebbe pertanto essere soggetto alle limitazioni introdotte dall'art. 16-ter del TUIR e chiarite dalla Circolare n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate.

Questione
Alla luce delle limitazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 per i contribuenti con redditi elevati, ritengo che la mia capacità di beneficiare delle detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero edilizio, all'Ecobonus e al Bonus Mobili possa risultare significativamente ridotta.
Potrei al massimo beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (limite massimo di spesa 96.000 e detrazione massimo 4.800).
Sto pertanto valutando la possibilità di intestare a mia moglie le fatture e i relativi pagamenti (tramite bonifico parlante ove richiesto) relativi ad alcune tipologie di spesa, in particolare quelle relative all'ecobonus (limite detrazione 60.000) e quelle relative all'acquisto di arredi (limite massimo spesa 5.000).

Interpretazione prospettata
Dall'esame della normativa e della documentazione di prassi dell'Agenzia delle Entrate, mi sembra di comprendere che:
il familiare convivente del possessore o proprietario dell'immobile possa beneficiare delle detrazioni fiscali anche in assenza di un diritto reale sull'immobile;
non sia necessario che il familiare convivente sia intestatario della CILA o del contratto di appalto;
sia invece necessario che il familiare convivente sostenga direttamente la spesa e che fatture e mezzi di pagamento risultino intestati al medesimo;mia moglie, in qualità di coniuge convivente e soggetto che sostiene direttamente il costo, possa pertanto beneficiare autonomamente delle relative detrazioni beneficiando tuttavia di una percentuale di detrazione pari al 36 % come indicato nelle guide fornite dall'agenzia delle entrate.

E' corretta questa mia interpretazione?
  • jovis
    0
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    Mercoledì 2 Settembre 2026, alle ore 11:23 - ultima modifica: Mercoledì 2 Settembre 2026, all or 11:27
    Da quanto si evince potrebbe essere la strategia più adatta, di intestare le spese a tua moglie è valida ed efficace per aggirare il tetto alle detrazioni per i redditi alti inserito dall'art. 16-ter del TUIR, ma richiede estrema attenzione a causa di una penalizzazione sulle aliquote introdotta proprio dalla medesima riforma per i familiari conviventi non proprietari.
    La Legge di Bilancio 2025 ha infatti stabilito che i limiti complessivi sulle detrazioni (determinati in base al reddito oltre i 75.000 euro e al numero di figli) si applicano su base individuale e non familiare. Di conseguenza, spostare le spese sul coniuge con un reddito più basso e maggiore capienza fiscale è una scelta legittima per non perdere i bonus.

  • espertodicasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Settembre 2026, alle ore 16:45
    Buongiorno, l’impostazione è in buona parte corretta, ma ci sono alcune precisazioni importanti.Per le spese sostenute nel 2026, la Legge di Bilancio 2026 ha prorogato le aliquote già previste per il 2025: per Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus l’aliquota ordinaria è del 36%, mentre sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale. Nel suo caso, quindi, lei in qualità di proprietario può beneficiare del 50%; sua moglie, non essendo proprietaria né titolare di un diritto reale sull’immobile, potrebbe beneficiare dell’aliquota ordinaria del 36%.Il familiare convivente può effettivamente beneficiare delle detrazioni pur non essendo intestatario della CILA, purché sostenga realmente le spese. Per le somme che si intendono portare in detrazione a nome di sua moglie, la soluzione più lineare è quindi intestare a lei le relative fatture e far eseguire da lei i pagamenti con le modalità richieste. La CILA può invece essere intestata al proprietario.Va però verificato un aspetto molto importante: per il familiare non proprietario, lo status di convivenza deve sussistere già all’avvio della procedura o dei lavori, o al momento del sostenimento della spesa se questa è precedente. Non è quindi sufficiente diventare conviventi nell’immobile soltanto successivamente. Nel suo caso andrebbero confrontate le date di acquisto, inizio lavori e trasferimento della dimora familiare.Per quanto riguarda l’art. 16-ter TUIR, il limite opera individualmente. Se il suo reddito complessivo rilevante supera 100.000 euro e nel nucleo sono presenti due figli nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, il limite annuo degli oneri e delle spese ammessi al calcolo è pari a 8.000 × 0,85 = 6.800 euro. Non si tratta però di una detrazione di 6.800 euro: è la base massima di spesa rilevante. Per le spese edilizie rateizzate in dieci anni si considera infatti la rata di spesa relativa a ciascun anno.Pertanto, ipotizzando 96.000 euro di lavori interamente agevolati al 50%, la quota annua di spesa sarebbe 9.600 euro, ma, alle condizioni sopra indicate e in assenza di altri oneri che concorrano al medesimo limite, ne potrebbero rilevare al massimo 6.800: la detrazione relativa a quell’anno sarebbe quindi 3.400 euro, non 4.800 euro. Il calcolo va comunque verificato anno per anno in base al reddito, alla situazione familiare e agli altri oneri detraibili.Diversa è la posizione di sua moglie: se il suo reddito complessivo rilevante rimane entro 75.000 euro, il limite generale dell’art. 16-ter non si applica.Sul Bonus Mobili occorre inoltre correggere un altro punto. Nel 2026 l’agevolazione è stata prorogata nella misura del 50% su un massimo di 5.000 euro di spesa; non scende quindi al 36%. Tuttavia il Bonus Mobili spetta soltanto al contribuente che beneficia anche della detrazione per un intervento di recupero edilizio che dà diritto al bonus. Di conseguenza, se sua moglie acquistasse soltanto i mobili mentre tutte le spese di ristrutturazione rimanessero a suo carico, non potrebbe usufruire del Bonus Mobili. Per beneficiarne dovrebbe sostenere anche una spesa relativa a un intervento edilizio agevolato che costituisca il presupposto del bonus.Infine, il limite di 60.000 euro per l’Ecobonus non è generalizzato, perché i massimali variano in funzione della tipologia di intervento.In sostanza, ripartire realmente alcune spese tra i coniugi può essere fiscalmente legittimo, ma va fatto distinguendo le diverse agevolazioni e verificando soprattutto il requisito temporale della convivenza di sua moglie e il collegamento tra lavori edilizi e Bonus Mobili.

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