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2007-05-09 15:36:56

Registrazione compromesso - 13158


Anonymous
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09 Maggio 2007 ore 08:36 5
Salve a tutti
Visto che chiedendo, si impara sempre piu, vorrei allargare le mie conoscenze. Più volte è stato precisato di far "registrare" il compromesso. Vorrei capire se una tale operazione è obbligatoria,cioè se per legge deve essere registrato ,sempre,in ogni situazione (tra privati e privati e tra privati e costruttori).E poi,esattamente cosa fa il notaio con questa registrazione?Dove viene depositato il compromesso?la sua efficacia finisce al rogito?Piu di una persona mi ha detto che sono soldi buttati...in fin dei conti il notaio non fa altro che controfirmare il documento.E quindi?Vai a pagare 160 euro per che cosa?
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 9 Maggio 2007, alle ore 11:02
    La denominazione ufficiale di questa procedura è in realtà "preliminare di compravendita", ma tutti ormai parlano più che altro di compromesso.
    Come la proposta irrevocabile, neppure il compromesso rappresenta un passaggio obbligatorio.
    Infatti, qualora intercorra assoluta fiducia tra le due parti, si potrebbe passare direttamente al rogito e al perfezionamento della compravendita.

    Ma la troppa fretta non è mai consigliabile, soprattutto in questa fase: al momento del compromesso viene, in effetti, vagliato ogni minimo dettaglio della compravendita, e tutto il preliminare viene poi riportato passo dopo passo nel rogito.
    Anche se il compromesso non determina il passaggio di proprietà vero e proprio fa sorgere comunque da entrambe le parti l'obbligo di arrivare alla stipula del contratto definitivo. Prima di passare alla stesura del contratto bisogna dunque aver chiarito del tutto, anche solo verbalmente, il prezzo dell'immobile, la modalità di pagamento, i confini e le pertinenze della casa e la data dell'atto di compravendita vero e proprio, il cosiddetto rogito. Quest'ultimo punto è particolarmente importante perché nell'intervallo tra compromesso e rogito bisogna avere il tempo, qualora sia necessario, di sottoscrivere il mutuo.

    Il giorno della stesura del preliminare saranno esaminati i dettagli tecnici e giuridici (particolare rilevanza assume la presenza o meno di vincoli o ipoteche e la conformità alle norme edilizie) e verrà concordata l'esistenza e l'entità della caparra, sia essa penitenziale o confirmatoria.
    La caparra è prevista dal Codice civile (articoli 1385 e 1386), che indica nel versamento un vero e proprio impegno alla conclusione del contratto. Se l'acquirente si tira indietro perde il denaro della caparra; ma se a rinunciare è il venditore, questi dovrà corrispondere alla controparte il doppio della somma ricevuta (si parla in questo caso di caparra penitenziale). Se invece la caparra è confirmatoria, la parte incolpevole può rinunciare alla riscossione e rivolgersi al giudice per ottenere l'esecuzione del contratto o in caso contrario il risarcimento dei danni.
    La caparra deve essere nell'ordine del 10-20% del prezzo totale.
    In caso di pagamento di percentuali superiori è meglio qualificare il versamento come acconto che, a differenza della caparra è una somma corrisposta ma del tutto rimborsabile in caso di mancata conclusione del contratto. Meglio non accettare di pagare interessi inattesi sul saldo finale e non versare nulla prima di aver firmato il compromesso.

    L'agente mediatore, inoltre non dev'essere compensato prima del rogito, perché solo allora l'acquisto si perfeziona (salvo differenti accordi con l'agenzia).

    Solitamente il preliminare viene stilato negli uffici dell'agenzia immobiliare o presso l'abitazione del venditore, ma volendo ci si può rivolgere direttamente a un notaio: è senz'altro quest'ultima la procedura che si raccomanda qualora non ci si fidi del tutto della controparte oppure se il venditore è una società e non un privato.
    Se il contratto viene redatto dal notaio, può allora essere steso anche in forma privata e non ci sarà bisogno di registrazione, con il risparmio dei relativi costi. In questo caso, però, si devono fare i conti con le spese delle prestazioni dello stesso notaio.
    Il notaio controllerà anche la presenza di ipoteche, di eventuali pratiche di condono edilizio e dei problemi di piano regolatore.In caso contrario si limiterà a registrare quanto affermato dal venditore, senza appurarne la veridicità.
    Se invece si decide di redigere il contratto in forma privata, bisogna avere cura di non lasciare righe in bianco all'interno dell'atto e sopra la firma.
    In questo caso ci si può servire del modulo che l'agenzia mette a disposizione, ma è importante controllare anche in questo caso come con la proposta la sua conformità ai modelli forniti dalla Camera di commercio e dalla Borsa Immobiliare.

    Successivamente si potrà, ma senza obblighi, trascriverlo al Pubblico registro: la spesa da sostenere permette di risparmiarsi il rischio non trascurabile che un venditore disonesto prometta la casa a più persone e incassi più acconti in una sola volta. In questo caso, il contratto valido sarebbe quello registrato per primo.
    La registrazione si raccomanda in particolare se ci si accinge ad acquistare da un'impresa edile una casa ancora in fase di costruzione: in caso di fallimento dell'impresa ci si troverà in una posizione decisamente più forte nei confronti dei creditori ipotecari (che generalmente sono banche) rispetto a chi non ha provveduto a registrare il contratto. La trascrizione al Pubblico registro dà infatti diritto all'acquirente di tornare in possesso delle somme anticipate

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 9 Maggio 2007, alle ore 12:14


    L'agente mediatore, inoltre non dev'essere compensato prima del rogito, perché solo allora l'acquisto si perfeziona (salvo differenti accordi con l'agenzia).



    Grazie condominiale;sei sempre moto esaustivo nei tuoi interventi.Ho riportato la tua citazione perché è buono conoscere questo particolare;infatti le clausole che propongono le agenzie nei loro prestampati indicano come momento del pagamento della provvigione all'agenzia all'accettazione della proposta d'acquisto.

  • anonimo
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    Mercoledì 9 Maggio 2007, alle ore 14:24
    Devo solo precisare questo passaggio:

    Il mediatore ha diritto a riscuotere la provvigione alla sottoscrizione di atto eseguibile, quindi il "compromesso" con confirmatoria, privo di sospensive, basta.

    Per la registrazione:
    è sempre stata obbligatoria la trascrizione, per tutti, oggi di diverso c'è solo la responsabilità i solido dei mediatori.

    La registrazione NON è la trascrizione: la prima infatti la si fa anche da soli presso l'ufficio del registro e serve solo a pagare le imposte dovute, l'altra la fa un notaio e rende l'atto opponibile a terzi.
    per la registrazione da parte dell'agente:
    http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/2007/02/registrazione-scritture-private-non.html
    per la registrazione in genere http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/2007/02/primi-appunti-sullobbligo-di.html

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Maggio 2007, alle ore 15:18
    Devo solo precisare questo passaggio:

    Il mediatore ha diritto a riscuotere la provvigione alla sottoscrizione di atto eseguibile, quindi il "compromesso" con confirmatoria, privo di sospensive, basta.

    Oris,noto una
    differenza tra quanto tu hai scritto e quello che ha postato condominiale.A meno che..non io abbia inteso male quanto costui ha riportato nel suo post.Tu dici che il diritto alla provvigione si perfeziona al compromesso confirmatorio mentre "condominiale" diceva che quest'ultimo matura solo alrogito.Per amore della precisione ,visto che siamo su un forum pubblico,si potrebbe fare chiarezza? Non è forse la definizione di "atto eseguibile" che tu hai dato a un compromesso un tantino esagerato?Dopotutto l'affare puo saltare...ed io cliente nel frattempo,ho perduto un bel gruzzolo per pagare l'agenzia..

    è sempre stata obbligatoria la trascrizione, per tutti, oggi di diverso c'è solo la responsabilità i solido dei mediatori

    Potresti spiegarti meglio con parole meno tecniche?In solido.. cosa significa?
    Grazie anche a te per la tua competenza, oris.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Maggio 2007, alle ore 15:36
    Per atto eseguibile intendo un atto che si possa portare da un giudice per chiederne l'esecuzione in forma specifica, quindi una scrittura che possa avere effetti sul trasferimento della proprietà del bene oggetto dell'atto stesso, a prescindere dalla volontà della parte che invece vorrebbe non dare seguito all'atto.

    Il CC non da nessun limite temporale e anzi, definisce concluso un affare quando la parte proponente è, tramite ar o via fax, messa a conoscenza dell'accettazione del proprietario.
    Art. 1326 Conclusione del contratto
    Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
    L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
    Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
    Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
    Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

    La giurisprudenza però a smentito spesso che un affare sia concluso alla mera accettazione di una proposta di acquisto, atto unilaterale che spesso manca dei presupposti formali mentre ne ha sempre confermato la conclusione dopo un preliminare, al di là del fatto del suo buon fine o meno, sempre ai fini del diritto alla provvigione.

    In soldoni: se un agente riesce a portare due parti alla firma di un preliminare ha diritto a riscuotere, non può anche rispondere dell'operato futuro di queste o della loro serietà.

    Dimenticavo, salvo condizioni sospensive, che sospendono il diritto fino al loro verificarsi, le risolutive invece NON tolgono il diritto alla provvigione.

    Quanto sopra per quanto ne so io, naturalmente.
    Per l'accettazione vedi anche:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Accettazione

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