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2008-01-25 14:57:22

Poratbilità mutuo ed ipoteca


Moda63
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23 Novembre 2007 ore 12:15 18
Gentili Signori,

sono in procinto di trasferire un mutuo da una banca ad un'altra, avvalendomi della portabilità (Decreto Bersani).

Chiedo:
>l'ipoteca aperta con il mutuo 1 può essere trasferita al mutuo 2 o deve essere estinta e riaperta?
>Nel secondo caso, a chi spettano gli oneri della chiusura dell'ipoteca 1?
>Il mutuo 1 è stato stipulato nel 2003; l decreto parla di penali ridotte per acquisto e/o ristruttrazione. Nel mio caso, essendo un mutuo per costruzione, posso usufruire della riduzione penali?

Grazie e buona giornata
  • condominiale
    0
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    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 12:45
    Siamo in alto mare!
    Vista la situazione caotica e gli ostacoli frapposti dalle banche, il ministro Bersani ha convocato lunedi scorso un incontro con l'Abi, il consiglio nazionale dei consumatori e il Consiglio nazionale del notariato.
    Infatti in questo periodo come denuncia anche Adsbef abbiamo visto non applicato il decretto legge dove non si impone nessuna spesa, oneri è costi, per chi vuole ricontrattare il proprio mutuo.

    L'Abi ha emanato ieri una circolare dove invita le banche ad "applicare" finalmente il decreto Bersani.

    Vedremo i risultati nei prossimi giorni.

  • moda63
    0
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    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 13:15
    Grazie; effettuerò la portabilità entro fine anno: se vi sono novità in merito a quanto detto Le sarei molto molto grato se mi tenesse aggiornato.

    Grazie ancora e buona serata

  • condominiale
    0
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    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 13:24
    Se ci saranno altre notizie in breve, le inserirò immediatamente.

    A presto.

  • moda63
    0
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    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 12:53
    In questi giorni è stata emessa una Risoluzione (n.390 del 21/12/07 allego link) riguardante la detraibilità degli interessi passivi dopo portabilità mutuo, ove viene specificata che la detraibilità viene mantenuta anche per mutui costruzione prima casa.

    http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=c ... nale=27924

    Alla luce di ciò, possiamo interpretare che anche le penali ridotte possono essere valide per mutui cotruzione e non solo per mutui acquisto?

    Grazie e buona giornata

  • geigor7
    0
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    Lunedì 14 Gennaio 2008, alle ore 10:32
    Una volta tanto hanno dato retta al buon senso: ora mi chiedo -e vi chiedo!!- se la stessa cosa può applicarsi anche alla portabilità per i mutui accesi per la ristrutturazione prima casa: la ristrutturazione edilizia comporta inevitabilmente lavori edili di costruzione. prima della risoluzione citata mi era stato detto che in caso di portabilità del mutuo ristrutturazione, avrei perso diritto alle agevolazioni fiscali; ora alla luce della motivazione citata nella risluzione "e al fine di evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche," pensate che si possa estendere la cosa?
    grazie!!

  • condominiale
    0
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    Lunedì 14 Gennaio 2008, alle ore 11:07
    Una mole di ostacoli pouò essere posta dalla banca emittente.

    Bisogna "trattare" con essa.

  • geigor7
    0
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    Lunedì 14 Gennaio 2008, alle ore 11:38
    Che le banche pongano degli ostacoli...non ne avevo dubbi!! la mia domanda però è se la normativa è dalla mia parte o meno!!
    nel senso che a vostro parere, o se riuscite ad avere un parere dall'agenzia delle entrate o chi altri, per il fisco dopo la nuova risoluzione, la "ristruttirazione" è equiparabile alla "costruzione" ... che sistemata questa faccenda "pubblica".... poi con la banca diventa una questione privata!

    ciao e grazie!

  • geigor7
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Gennaio 2008, alle ore 12:33
    Spero non sia un abbaglio o un fraintendimento!
    ecco cosa mi ha risposto l'agenzia delle entrate alla mia domanda dal webmail del sito:
    "Gentile contribuente,
    il comma 1-ter dell'art. 15 del Tuir ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), stabilisce una detrazione d'imposta pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
    La Ris. 390/2007, facendo reiferimento all'art.15 comma 1-ter, ricomprende quindi anche il mutuo per la ristrutturazione edilizia di cui al citato art. 31."

    ora però mi viene un dubbio: se non ricordo male, sono diversi i massimali su cui calcolare il 19% tra "acquisto" e "ristrutturazione"... e quindi anche i riferimenti normativi ... o sbaglio?

  • condominiale
    0
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    Lunedì 14 Gennaio 2008, alle ore 17:49
    Non devi confondere il massimale di 48.000? sul quale si gode la detrazione del 36%.

    La quota massima di detrazione per gli interessi passivi su mutui prima casa sia per l'acquisto, sia per la ristrutturazione, non può essere superata.

  • moda63
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 11:37
    Che le banche pongano degli ostacoli...non ne avevo dubbi!! la mia domanda però è se la normativa è dalla mia parte o meno!!
    nel senso che a vostro parere, o se riuscite ad avere un parere dall'agenzia delle entrate o chi altri, per il fisco dopo la nuova risoluzione, la "ristruttirazione" è equiparabile alla "costruzione" ... che sistemata questa faccenda "pubblica".... poi con la banca diventa una questione privata!


    Forse non ho capito io o forse sei un pò fuori tema; il succo non è se i mutui per costruzione sono detraibili o meno (lo sono, visto che io lo stò detraendo da 4 anni). Il punto è se a seguito portabiità mutuo (decreto Bersani del 2006) le penali di estinzione vecchio mutuo (ora ridotte nei mutui ristrutturazione) possono essere ridotte anche per mutui cotruzione.

    Ciao

  • condominiale
    0
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    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 16:52
    Portabilità del mutuo ? surrogazione (art. :

    L'art. 8 introduce la libertà per il debitore di passare da una banca all'altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Anche se può sembrare ovvio, non lo era prima dell'entrata in vigore del decreto legge 7/07. Infatti, il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell'art. 1202 c.c. Trattasi pertanto di un istituto già previsto dal nostro ordinamento, ma non applicabile nei rapporti con gli istituti di credito a causa di apposite clausole che venivano inserite nei contratti di mutuo da parte degli stessi istituti.

    Ora, invece, non solo è possibile per il debitore cambiare banca in favore di un'altra banca che offre condizioni più vantaggiose, ma a tale volontà del debitore la banca non può opporsi ed inoltre il cambiamento deve avvenire senza oneri per il debitore il quale non perde neppure i benefici fiscali di cui abbia eventualmente goduto.

    Si deve comunque rilevare che la surrogazione ex art. 1202 c.c. è soggetta a tre condizioni:

    ? il nuovo mutuo e la quietanza del vecchio mutuo devono risultare da atto avente data certa;

    ? nel nuovo mutuo va indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata dalla nuova banca;

    ? la quietanza rilasciata dalla banca surrogata deve indicare la dichiarazione del mutuatario circa la provenienza della soma impiegata nel pagamento.

    Rispetto alla normativa codicistica esposta, il decreto legge dispone inoltre che:

    - la surrogazione può essere praticata per qualsiasi tipologia di finanziamento bancario (non solo per i mutui);

    - la vecchia banca, come detto, non può opporsi alla surrogazione eccependo ad esempio che il contratto di finanziamento non consente l'estinzione anticipata;

    - si mantiene la vecchia iscrizione ipotecaria, annotando a margine di essa la surrogazione; tale annotazione può avvenire semplicemente presentando all'ufficio dell'agenzia del Territorio una copia autentica dell'atto di surrogazione.

    Alcuni hanno rilevato che la norma in esame pone due ordini di problemi:

    - il trattamento fiscale dell'atto di surroga, considerato che molti uffici delle Entrate e del Territorio hanno finora spesso impedito di considerare le imposte di surrogazione assorbite nell'imposta sostitutiva pagata in occasione della stipula dell'originario contratto di mutuo poi estinto per surrogazione; tuttavia deve ritenersi che, in base all'interpretazione letterale dell'art. 15 del DPR 601/73, gli atti di surroga tra istituti bancari godano dei benefici di cui allo stesso decreto, a condizione che siano riferiti ad operazioni di finanziamento a medio ? lungo termine.

    - l'improprietà del linguaggio usato dal legislatore (?benefici fiscali per l'acquisto della prima casa?) porta a ritenere che la surrogazione escluda la decadenza da qualsiasi beneficio fiscale di cui il mutuatario abbia goduto, senza alcuna distinzione.

    Per concludere, si noti che il legislatore, per sanzionare eventuali clausole contrarie a quanto sopra disposto, ha utilizzato la categoria della nullità . E' disposto espressamente che eventuali clausole contrarie o che rendano più oneroso quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 sono nulle, senza che tale nullità comporti la nullità dell'intero contratto.

    Se hai ancora dei dubbi non ti resta che porre il quesito all'Agenzia delle Entrate:

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... /Contatti/

  • moda63
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 12:41
    Grazie per la dettagliata consulenza; stò cercando di scrivere all'agenzia delle entrate tramite il link che mi ha allegato.
    Nel loro web-mail compare l'avviso:

    In questo momento è possibile effettuare soltanto richieste di informazioni sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi. Vuoi continuare?

    Cosa significa contribuenti minimi? Secondo te, posso scrivere?

    Thanks again
    Buona giornata

  • geigor7
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 13:26
    Vi giro la risposta allo stesso quesito che ho rivolto all'agenzia entrate più di un anno fa:
    "
    l?Agenzia delle Entrate, con la Circolare 55 del 14/06/2001 al punto 1.3.4 (vedi al sito dell?Agenzia delle Entrate: http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStre ... meset.html <http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html> ), ha confermato l?impossibilità di usufruire delle detrazioni per gli interessi passivi relativi ad un mutuo acceso per la ristrutturazione dell?abitazione principale, qualora questo venga rinegoziato.

    Infatti, l?articolo 7 della legge n. 448 del 1998 ha modificato solo le disposizioni relative agli interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell' abitazione principale, prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di detrazione anche per gli interessi passivi pagati per un nuovo contratto di mutuo in seguito alla rinegoziazione del precedente. Non è stata prevista, però, un?analoga possibilità per i mutui contratti per la ristrutturazione degli immobili. "

    come vedi l'interpretazione precedente era per il diniego. Per questo esultavo quando ho letto la nuova circolare (leggi i post precedenti) e il nuovo parare dell'agenzia questa volta favorevole....
    C'è nessuno che ha modo e tempo e capacità di porre un interpello ufficiale all'agenzia delle entrate così da ragionare su un a risoluzione definitiva invece di affidarsi ai pareri webmail -che come scirvono loro non hanno alcun valore legale?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 14:17
    È semplicemente "inutile" citare una risposta del 2001 ed una legge del 98 quando sono intervenute la legge Bersani sulle liberalizzazioni dello scorso anno e la nuova finaziaria del 2008.

    Ai tempi della risposta non erano in vigore le nuove norme.

    Citando informazioni "obsolete" non si aiuta l'interlocutore, lascia che Moda63 contatti l'Agenzia delle Entrate e riceva una risposta "attuale", ci farà sicuramente sapere se vi siano interpretazioni particolari rispetto a quanto citato sopra.

  • geigor7
    0
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    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 14:43
    Era stato posto all'agenzia delle entrate DOPO l'entrata in vigore del decreto bersani, proprio per capire se le agevolazioni fiscali rimanevano valide anche in caso di portabilità per mutui ristrutturazione oltre che per l'acquisto... Altrimenti si sapeva già che si sarebbe perso il diritto ...

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 14:53
    .....l?Agenzia delle Entrate, con la Circolare 55 del 14/06/2001 al punto 1.3.4 (vedi al sito dell?Agenzia delle Entrate: http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStre ... meset.html .....
    Hai citato una circolare del 2001, non sicuramente "attuale", oltretutto il link da te inserito non è raggiungibile.

    Se sei convinto della tua affermazione ripropononi il tuo intervento in modo completo e controllabile.

  • moda63
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Gennaio 2008, alle ore 09:45
    Confermo a geigor7 che le agevolazioni fiscali (detrazione interessi passivi sul mod 730) rimangono invariate dopo la portabilità, se vengono rispettate alcune norme:
    >Valore del mutuo nuovo deve essere pari al residuo del vecchio; si può eventualmente maggiorarlo delle spese sostenute per la surroga (atti notarili, penale estinzione).
    >Il mutuo nuovo deve far riferimento allo scopo dell'erogazione (estinzione mutuo N.xx del xxxc per acquisto/ristrutt/costruzione abitazione in via xxx ect ect).

    Per quanto concerne le penali ridotte, ho sotto posto la domanda al ministero delle finanze: ora non resta che piangere.. ops attendere.

    Ciao

  • geigor7
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 25 Gennaio 2008, alle ore 14:57
    Con i tassi galoppanti prenderòanch'io questa strada: ho già trovato dove andare a chiedere un mutuo migliore, devo solo aspettare che si concluda tutto l'iter per l'accatastamento/l'abitabilità e quant'altro!

    e incrocio le dita!!
    grazie

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