Nel secondo caso (sanatoria dopo la vendita) non ci sono diritti di terzi.“Grazie per la gentile risposta, ma non so se ho ben capito.
Il concetto dei diritti "sempre salvi" è chiaro, ma non capisco se si parla dei diritti al momento dell'abuso o della sanatoria o di entrambi,
Esempio pratico: il proprietario di due unità sovrapposte realizza una pensilina al servizio del terrazzo del piano più basso ma senza permesso di costruire.
Successivamente vende l'unità immobiliare di sopra e dopo avvia pratica di permesso in sanatoria per la pensilina.
Se i diritti di terzi vengono valutati solo al momento dell'abuso, non ci sono diritti di terzi lesi (diritto di veduta, rispetto distanze ecc) per cui può sanare il tutto tranquillamente;
Se i diritti di terzi vengono valutati al momento della sanatoria allora l'acquirente del piano di sopra (che ha la pensiliuna sotto la finestra) subisce una lesione dei propri diritti.
La logica mi porta a pensare alla garanzia dei diritti in entrambi i momenti ma vorrei avere qualche conferma.........”
Per quanto ne so io, non c'è violazione delle distanze se il manifatto eretto è presente in ragione di una servitù apparente acquistata per destinazione del padre di famiglia.“Sospettavo un qualcosa di questo tipo anche se, sinceramente, il tutto mi lascia molto perplesso perché un'interpretazione estesa della 380/2001 mi fa pensare ad una valutazione da fare nei momenti dell'abuso ma anche del momento in cui si procede con la sanatoria altrimenti chi subentra nella proprietà si trova a dover subire il tutto.
Pongo però un quesito collegato: il tutto vale anche nel caso di abuso con violazione delle distanze legali previste dal CC?
Secondo me no e il tutto ha trovato anche l'appoggio di un tecnico comunale, che pur condividendo la tua linea generale, ha però considerato questa eccezione.
Il tutto perché devono essere considerate inderogabili le distanze legali previste dal Codice Civile, come confermato dall'orientamento giurisprudenziale; addirittura poi, entrando nell'ambito civilistico, una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 16687/14 del 22.07.2014) indica che il rispetto delle norme urbanistiche non consente di derogare alle disposizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni, per cui il confinante ha diritto di chiedere la demolizione dell’opera e il risarcimento del danno, risarcimento che può essere ottenuto anche in presenza di una sanatoria (non sarà neanche necessario fornire la prova del danno subito in quanto, trattandosi di una violazione del diritto reale, esso è in re ipsa).Nello specifico la pensilina è costruita a distanza inferiore ai tre metri previsti dall'art. 887 CC.
Cosa ne pensate?”
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