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2015-05-28 17:35:33

Permesso in sanatoria: diritti di terzi...quando??


Nucleone
login
25 Maggio 2015 ore 15:19 7
Buonasera a tutti voi,
ho una piccola/grande domanda da porre: un permesso in sanatoria, come sappiamo, può essere richiesto fatto salvo il diritto di terzi.
Ma....il diritto di terzi al momento dell'abuso, al momento della richiesta di sanatoria o entrambi?
Il DPR 380/2001 all'art. 36 (accertamento di conformità) indica che "... possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso"; per estensione del concetto, lo stesso vale per i diritti di terzi? (diritto di veduta, distanze legali).
Altra cosa: il discorso delle distanze legali da rispettare può rientrare nel concetto di conformità urbanistica?
Nel dettaglio si tratta di una pensilina realizzata a circa 95 cm dalla soglia della finestra rispetto ai tre metri previsti dall'art 887 CC.
Ringrazio tutti anticipatamente.






  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Maggio 2015, alle ore 19:15
    I diritti dei terzi sono "sempre salvi", tanto nel caso di permesso richiesto in origine, salvo nell'ipotesi di permesso in sanatoria.

  • nucleone
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Maggio 2015, alle ore 16:18
    Grazie per la gentile risposta, ma non so se ho ben capito.
    Il concetto dei diritti "sempre salvi" è chiaro, ma non capisco se si parla dei diritti al momento dell'abuso o della sanatoria o di entrambi,

    Esempio pratico: il proprietario di due unità sovrapposte realizza una pensilina al servizio del terrazzo del piano più basso ma senza permesso di costruire.
    Successivamente vende l'unità immobiliare di sopra e dopo avvia pratica di permesso in sanatoria per la pensilina.

    Se i diritti di terzi vengono valutati solo al momento dell'abuso, non ci sono diritti di terzi lesi (diritto di veduta, rispetto distanze ecc) per cui può sanare il tutto tranquillamente;

    Se i diritti di terzi vengono valutati al momento della sanatoria allora l'acquirente del piano di sopra (che ha la pensiliuna sotto la finestra) subisce una lesione dei propri diritti.

    La logica mi porta a pensare alla garanzia dei diritti in entrambi i momenti ma vorrei avere qualche conferma.........



  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente Nucleone
    Martedì 26 Maggio 2015, alle ore 21:37
    Grazie per la gentile risposta, ma non so se ho ben capito.
    Il concetto dei diritti "sempre salvi" è chiaro, ma non capisco se si parla dei diritti al momento dell'abuso o della sanatoria o di entrambi,

    Esempio pratico: il proprietario di due unità sovrapposte realizza una pensilina al servizio del terrazzo del piano più basso ma senza permesso di costruire.
    Successivamente vende l'unità immobiliare di sopra e dopo avvia pratica di permesso in sanatoria per la pensilina.

    Se i diritti di terzi vengono valutati solo al momento dell'abuso, non ci sono diritti di terzi lesi (diritto di veduta, rispetto distanze ecc) per cui può sanare il tutto tranquillamente;

    Se i diritti di terzi vengono valutati al momento della sanatoria allora l'acquirente del piano di sopra (che ha la pensiliuna sotto la finestra) subisce una lesione dei propri diritti.

    La logica mi porta a pensare alla garanzia dei diritti in entrambi i momenti ma vorrei avere qualche conferma.........


    Nel secondo caso (sanatoria dopo la vendita) non ci sono diritti di terzi.
    Motivo: quella pensilina è stata realizzata quanto tutte e due le unità abitative erano di un unico proprietario e la sua presenza può essere inquadrata come servitù. A quel punto l'assenza di autorizzazione amministrativa è una questione che non riguarda più i rapporti tra privati ma solamente quelli tra privato realizzatore del manufatto e pubblica amministrazione.

  • nucleone
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Maggio 2015, alle ore 10:12
    Sospettavo un qualcosa di questo tipo anche se, sinceramente, il tutto mi lascia molto perplesso perché un'interpretazione estesa della 380/2001 mi fa pensare ad una valutazione da fare nei momenti dell'abuso ma anche del momento in cui si procede con la sanatoria altrimenti chi subentra nella proprietà si trova a dover subire il tutto.

    Pongo però un quesito collegato: il tutto vale anche nel caso di abuso con violazione delle distanze legali previste dal CC?

    Secondo me no e il tutto ha trovato anche l'appoggio di un tecnico comunale, che pur condividendo la tua linea generale, ha però considerato questa eccezione.
    Il tutto perché devono essere considerate inderogabili le distanze legali previste dal Codice Civile, come confermato dall'orientamento giurisprudenziale; addirittura poi, entrando nell'ambito civilistico, una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 16687/14 del 22.07.2014) indica che il rispetto delle norme urbanistiche non consente di derogare alle disposizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni, per cui il confinante ha diritto di chiedere la demolizione dell’opera e il risarcimento del danno, risarcimento che può essere ottenuto anche in presenza di una sanatoria (non sarà neanche necessario fornire la prova del danno subito in quanto, trattandosi di una violazione del diritto reale, esso è in re ipsa).Nello specifico la pensilina è costruita a distanza inferiore ai tre metri previsti dall'art. 887 CC.
    Cosa ne pensate?

  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente Nucleone
    Mercoledì 27 Maggio 2015, alle ore 17:43
    Sospettavo un qualcosa di questo tipo anche se, sinceramente, il tutto mi lascia molto perplesso perché un'interpretazione estesa della 380/2001 mi fa pensare ad una valutazione da fare nei momenti dell'abuso ma anche del momento in cui si procede con la sanatoria altrimenti chi subentra nella proprietà si trova a dover subire il tutto.

    Pongo però un quesito collegato: il tutto vale anche nel caso di abuso con violazione delle distanze legali previste dal CC?

    Secondo me no e il tutto ha trovato anche l'appoggio di un tecnico comunale, che pur condividendo la tua linea generale, ha però considerato questa eccezione.
    Il tutto perché devono essere considerate inderogabili le distanze legali previste dal Codice Civile, come confermato dall'orientamento giurisprudenziale; addirittura poi, entrando nell'ambito civilistico, una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 16687/14 del 22.07.2014) indica che il rispetto delle norme urbanistiche non consente di derogare alle disposizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni, per cui il confinante ha diritto di chiedere la demolizione dell’opera e il risarcimento del danno, risarcimento che può essere ottenuto anche in presenza di una sanatoria (non sarà neanche necessario fornire la prova del danno subito in quanto, trattandosi di una violazione del diritto reale, esso è in re ipsa).Nello specifico la pensilina è costruita a distanza inferiore ai tre metri previsti dall'art. 887 CC.
    Cosa ne pensate?
    Per quanto ne so io, non c'è violazione delle distanze se il manifatto eretto è presente in ragione di una servitù apparente acquistata per destinazione del padre di famiglia.

  • nucleone
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Maggio 2015, alle ore 12:46
    Non so, ho qualche perplessità in merito in verità.
    Credo che il tutto sia nella esasutiva interpretazione dell'art 36 DPR 380/01 quando fa riferimento ad opera "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso".
    A mio parere il concetto di disciplina edilizia comprende anche le distanze legali tra costruzioni indicate nel Codice Civile...ma il dubbio rimane.

    Grazie comunque del parere...


  • lucag1979
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Maggio 2015, alle ore 17:35
    Figurati, si discute e si cerca una soluzione o almeno una visione più ampia del problema, il forum serve proprio a questo.

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