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2005-07-04 09:06:19

Normativa riguardante danni da rottura braga bagno


Marcohit
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01 Luglio 2005 ore 13:11 6
Sono in causa contro il condominio per i danni subiti dalla rottura della braga di confluenza della colonna fecale in corrispondenza dell'appartamento superiore.
Il CTU, nominato dal tribunale, ha stabilito che il danno è stato causato dalla rottura della braga stessa ma ha indicato, quale unico responsabile, il condomino sovrastante, in quanto, a suo dire, la braga è a servizio esclusivo del suo appartamento.
Premesso che sovrastante detto condomino vi sono altri piani che scaricano, ovviamente, attraverso detta braga, desidererei conoscere la normativa in materia onde potermi appellare ad una eventuale sentenza a me sfavorevole.
  • gigi0
    0
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    Venerdì 1 Luglio 2005, alle ore 20:14
    Ritengo che il CTU abbia agito correttamente determinando la causa del danno in capo al condomino che della derivazione usufruiva, ed a mio avviso non avrebbe potuto fare altrimenti. Sarà in ogni caso il giudice a decidere.

    I condomini degli appartamenti superiori, così come il condominio, non possono essere responsabilizzati per ciò che loro non appartiene, cioè, se ben ho capito, il tubo inclinato oppure orizzontale che dalla colonna montante si dirama verso l'appartamento, infatti solamente la colonna appartiene al condominio, ma la diramazione, è privata o, in alcuni casi, al massimo appartenente ad alcune unità immobiliari, ma non al condominio.

    Mi auguro che il tuo avvocato abbia citato, oltre che il condominio, anche il condomino del piano sopra il tuo. In questo caso, con la Ctu di cui racconti, non dovrebbero esserci problemi e l'esito della causa dovrebbe essere pacificamente a tuo vantaggio. Qualche problema potrebbe (spero di no) esserci per la dimostrazione dei danni, se non avessi fotografato o raccolto testimonianze riguardanti tutti gli oggetti rovinati; dovresti, credo, ottenere anche un risarcimento per il danno immateriale (il vecchio danno morale.

    Ti prego di farci sapere come andrà a finire, per gioire con te della vittoria!

    ciao.

  • marcohit
    0
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    Domenica 3 Luglio 2005, alle ore 06:47
    Ti ringrazio per la risposta gigiO e vorrei precisare alcune cose per avere, se possibile, un parere specifico.
    La braga di cui parliamo è un giunto a T che serve, da un lato il condomino sovrastante, dall'altro permette lo scarico della verticale superiore.
    Ciò premesso vedo che sia tù che il CTU asserite che detta braga sia proprietà del condomino sovrastante, quello che non capisco è come sia possibile ciò se il pezzo in questione, di fatto, è a servizio di tutta la verticale.
    Per quanto mi sia documentato ho trovato rispondenza nell'Art. 1117 del codice civile che definisce le parti comuni e dice "Sono oggetto di proprietà comune... le opere..ecc...fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini "
    Quindi ritengo che il punto di diramazione sia costituito dall'innesto dell'impianto privato nella braga, pertanto la braga è proprietà comune perché non a servizio esclusivo dell'appartamento sovrastante.
    Se ho torto dimmi in cosa sbaglio e se puoi, indicami qualche precedente da poter sottoporre all'attenzione del giudice.
    P.S. il motivo delle mie preoccupazioni sta nel fatto che il mio avvocato non ha citato il condomino sovrastante e quindi rischio di perdere una causa vinta, con gli ovvi risvolti economici che ciò comporterebbe.
    Ti ringrazio anticipatamente.

  • gigi0
    0
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    Domenica 3 Luglio 2005, alle ore 09:59
    La tua preoccupazione è purtroppo suffragata dai fatti.

    Citi correttamente l'art. 1117 CC, pertanto il problema è determinare quale sia l'esatto punto in cui finisca la proprietà comune ed inizi la diramazione privata.

    Credo non vi siano dubbi nello stabilire che la diramazione inizi ove finisca il tratto verticale e cominci quello orizzontale o obliquo, indipendentemente dal fatto che l'innesto avvenga tramite braga (pezzo speciale di tubo), ovvero mediante semplice innesto saldato, o altro.

    Presumo che il CTU abbia condotto una seria indagine per valutare questo basilare aspetto ed abbia verificato la rottura sulla parte privata.

    Purtroppo l'avvocato non è un tecnico e, se pur vero che melius abundare, quam deficere, l'eventuale inutile citazione di un condomino escluso da responsabilità, ti avrebbe esposto al risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe patito per la sua inutile difesa.

    Che fare?

    Dopo il deposito della Ctu, se trascorso il termine per la presentazione di memorie di parte, credo rimanga solo la possibilità di deposito delle conclusionali, cioè delle deduzioni dell'avvocato, senza possibilità di allegazione di ulteriori prove.

    Malgrado la Ctu sia, nella stragrande maggioranza dei casi, fatta propria dal giudice nella sua sentenza:

    forse non tutto è perduto!

    Se fossi il tuo perito di parte o il tuo avvocato tenterei (non t'illudere la possibilità di buon fine è piuttosto remota) di sostenere strenuamente la tesi secondo la quale la braga debba considerarsi completamente di proprietà esclusiva e non invece condominiale, perché strumento indispensabile per la diramazione, quindi ACCESSORIO DELLA DIRAMAZIONE STESSA e non della colonna montante che, senza la diramazione medesima, in quanto unico tubo continuo, non sarebbe stata indebolita e non sarebbe quindi stata cagione della rottura in questione e dei danni conseguenti.

    Non conosco precedenti giurisprudenziali analoghi, anche perché non seguo più da tempo il diritto condominiale, ma, se ve ne fossero, il tuo avvocato saprebbe certamente scovarli e proporli nella giusta veste al giudice. E' importante, credo, che l'avvocato sviluppi nella maniera opportuna quel principio dianzi appena accennato, poiché tale enunciazione, che è frutto di una mia riflessione estemporane, forse non suffragata da alcun precedente, mentre la tesi contraria consta di una vasta e concorde giurisprudenza a favore, se ben argomentato, potrebbe condurre il giudice a trascurare le conclusioni del CTU ed a ribaltare un verdetto che sembrerebbe già annunciato.

    E' solamente una tenue speranza, ma a questo punto tentare non nuoce, ed anzi è un dovere!

    Sarei lietissimo di avere tue buone notizie in merito.

    ciao.

  • marcohit
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Luglio 2005, alle ore 20:53
    Grazie GigiO per l'estrema cortesia e disponibilità dimostrata.
    Concordo con te su tutto, ma per il consiglio che mi hai dato, vorrei cercare di dimostrare esattamente il contrario, ovvero:
    Avendo citatato in giudizio il condominio e non il condomino sovrastante, vorrei poter dimostrare che i danni derivanti dalla rottura della braga siano da imputare al condominio in quanto la braga è parte integrante della colonna fecale ed elemento indispensabile al corretto funzionamento della stessa.
    Hai qualche suggerimento da darmi?
    Esiste qualche senteza in tal senso? E se sì puoi indicarmela? Grazie.

  • bubuzzo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Luglio 2005, alle ore 23:57
    Marco mi sa che hai ragione tu!
    La braga appartiene al condominio, quindi come dice gigi0, non solo la montante ma anche la diramazione spetta al condominio, puoi visionare, se non lo hai fatto, questo topic:
    http://www.lavorincasa.it/helpcasa/viewtopic.php?t=164
    Ciao

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Luglio 2005, alle ore 09:06
    AVETE PERFETTAMENTE RAGIONE ENTRAMBI!

    Nella foga di trovare comunque una soluzione, stavo per diventare l'amico del giaguaro.

    Appena possibile ti comunicherò gli estremi di qualche sentenza a tuo favore.

    Scusami per l'inconvebiente, a presto.

    Gigi

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