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2007-04-02 14:08:36

Necessarietà della servitù di passaggio


Antonio79
login
22 Marzo 2007 ore 16:40 19
Vi sottopongo questo caso sperando in una risposta.
Nel 1986 mio padre stipulava atto di rogito notarile per l'acquisizione di un immobile al piano terra. Nell'atto veniva espressamente concesso il diritto di passaggio nel disimpegno che consentiva, anzi che consente tuttora, l'ingresso al suo appartamento e a quello del fratello, proprietario dell'androne utilizzato per la servitù indicata.
Nel 1999, mio padre acquistava anche il piano superiore del suddetto appartamento, predisponendo all'interno una scala.
Dal piano superiore è possibile accedere ad un cortile mediante una scala esterna in muratura di proprietà. In tale cortile vi è un portone che da su un'altra via adiacente a quella in cui vi è l'ingresso comune con suo fratello.
Pertanto, ora mio padre dispone in teoria di due ingressi all'immobile, nel quale non risiede essendo seconda casa.
Oggi, suo fratello, proprietario dell'androne dell'ingresso principale ove mio padre ha il diritto di passaggio, chiede per iscritto la disponibilità a rinunciare a questo diritto in quanto vi è un altro ingresso dal cortile all'appartamento di mio padre.
Mio padre ha 74 anni, mia madre ne ha 66. E' pur vero che non vivono stabilmente in questo appartamento, ove trascorrono le vacanze estive, però se si vedessero costretti a rinunciare al diritto di passaggio, per entrare nell'appartamento dovrebbero:
1) Entrare da una via diversa da dove è l'ingresso principale al quale rinuncerebbero definitivamente;
2) Fare le scale dal cortile accedendo al piano superiore ove vi è la zona notte e scendere dalla scala interna per disporre dei servizi e della cucina.
E' indubbia la maggiore comodità dell'ingresso principale ove vi è il diritto di passaggio rispetto all'ingresso secondario che prevede l'uso della scala esterna.
ll fratello di mio padre ha qualche speranza di riuscire nel suo intento?
Come dovremmo rispondere a questa sua richiesta?
Grazie mille per l'attenzione prestatami.
Antonio
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Marzo 2007, alle ore 17:00
    Ciao Antonio, da come tu hai rappresentato la fattispecie, parrebbe che tuo zio, fratello di tuo padre, non abbia titolo alcuno rispetto alla richiesta formulata...salvo essere accontentato 'rpo bono pacis'...

  • uto
    Uto Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Marzo 2007, alle ore 17:22
    Ll fratello di mio padre ha qualche speranza di riuscire nel suo intento?
    Come dovremmo rispondere a questa sua richiesta?


    Visto il "tenore" della tua domanda, non mi sembra che siate tanto propensi a fargli questo regalo "pro bono pacis" (come dice Condominiale), visto che di REGALO si tratterebbe

    Uto

  • mangusta125
    Mangusta125 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 06:29
    Io sapevo che se c'è un altro modo per accedere alla proprietà, la servitù potrebbe essere revocata.

    P.S.: voi pagate un'indennità a vostro zio per la servitù?

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 10:07
    Immagino che la servitù, a suo tempo, sia stata concessa a titolo oneroso, circostanza non secondaria nel caso di specie...

  • uto
    Uto Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 12:58
    Io sapevo che se c'è un altro modo per accedere alla proprietà, la servitù potrebbe essere revocata.

    P.S.: voi pagate un'indennità a vostro zio per la servitù?

    E perché mai? E un diritto reale come gli altri.

    Del resto:
    Art.1074 CC - Impossibilità di uso e mancanza di utilità - L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

    (Del resto, ma non è questo il caso, l'avessero anche "carpita" al fratello, son anche passati i 20'anni di usucapione )

    Uto

  • mangusta125
    Mangusta125 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 13:30
    Se c'è la servitù non c'è usocapione e comunque se non pagavano nulla penso che lo zio si possa rivalere anche prima della scadenza.

  • uto
    Uto Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 13:39
    Se c'è la servitù non c'è usocapione
    Le servitù apparenti si possono acquistare anche per usucapione (o forse non ho capito la tua frase?). Ma del resto non era questo il caso. Mi scuso di aver fatto cenno a 'sta cosa che non c'entra...


    e comunque se non pagavano nulla penso che lo zio si possa rivalere anche prima della scadenza.
    Non è questione di pagare o di scadenze. La servitù c'è (acquisita con l'acquisto ed esercitata fino ad oggi) e a meno che non smettano di passarci per vent'anni (Art.1073 CC), nessuno gliela può togliere.


    Uto

  • mangusta125
    Mangusta125 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 13:43
    Anche se nonpagano quanto previsto?

    Non si può chiedere la revoca per morosità?

  • uto
    Uto Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 13:50
    Anche se nonpagano quanto previsto?
    Non si può chiedere la revoca per morosità?

    Temo che tu stia confondendo la servitù in sé un diritto reale) con un contratto di locazione o qualcosa del genere.

    Uto.

  • mangusta125
    Mangusta125 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 10:23
    Alcuni chiarimenti sulla servitù di passaggio:

    Bisogna capire se è una servitù volontaria o coattiva, per capire se si applica l' art. 1055 (estinzione a seguito del venir meno dell?interclusione) o l?art. 1074 del Codice civile (necessità in ogni caso del trascorrere del termine prescrizionale di venti anni).

    Se poi è coatta c'è un' indennizzo( art. 1053c.c.), altrimenti bisogna vedere cosa c'è scritto nel contratto volontario.

    Bisogna inoltre precisare che per le servitù coattive l'art. 1051 c.c. dice che:
    Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

  • antonio79
    Antonio79 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 17:08
    Io sapevo che se c'è un altro modo per accedere alla proprietà, la servitù potrebbe essere revocata.

    P.S.: voi pagate un'indennità a vostro zio per la servitù?

    Ciao, grazie per l'interessamento al mio caso. Comunque non paghiamo nessun indennizzo a mio zio e la servitù di passaggio è stata a suo tempo inserita nell'atto di rogito in quanto era l'unico accesso all'appartamento in questione.
    Io sapevo che vi è una sentenza della cassazione che si esprime in merito alla possibilità di godere del diritto di passaggio anche se si ha la possibilità di averne un altro. Ne sapete niente?

  • mangusta125
    Mangusta125 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 06:25
    Si, se la servitù è volontaria si applica l'art. 1074 c.c. e quindi si attende la scadenza ventennale e non c'è obbligo di indennizzo se non specificato nel rogito.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 10:32
    Ciao, molto probabilmente tu fai cenno al passaggio coattivo di cui all'art. 1052, a favore del fondo non intercluso, ma sembra estraneo alla fattispecie...di sentenze di legittimità sul punto c'è ne una marea, comunque.

  • mangusta125
    Mangusta125 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 10:46
    La corte di cassazione ha sancito l'applicazione dell' art.1074c.c. per le servitù volontarie.

  • antonio79
    Antonio79 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 13:44
    Ciao, molto probabilmente tu fai cenno al passaggio coattivo di cui all'art. 1052, a favore del fondo non intercluso, ma sembra estraneo alla fattispecie...di sentenze di legittimità sul punto c'è ne una marea, comunque.

    Ciao, quindi mi state dicendo che mio zio può rivalersi sul diritto di passaggio nonostante lo abbiamo utilizzato fino ad oggi? Se non sbaglio il diritto si perde nel momento in cui non si utilizza per un perido di vent'anni. Direi che questo non è il mio caso.
    Inoltre è vero che adesso abbiamo la possibilità di accedere all'appartamento da un altro ingresso (condizione che non era presente nell'atto di rogito del 1986 ove vi era un unico ingresso), però vi ricordo che l'accessoo sarebbe piuttosto difficolotoso in quanto dovremmo entrare da un cortile, salire su una scala esterna che porta al piano superiore accedendo alla zona notte. Da qui scedndere da una scala interna per usufruire della zona giorno (cucina e bagno). Questo non ha alcuna rilevanza?
    L'interclusione non c'entra allora nulla? Sapevo che anche se vi è un'altra possibilità di accesso, non è detto che il diritto al passaggio si perda necessariamente...Cosa ne dite?
    Grazie, per il prezioso aiuto. Dobbiamo risponeder all'amato zio il quale chide la nostra disponibilità a rinunciare al diritto e non sappiano cosa scrivergli...HELP!!!

  • mangusta125
    Mangusta125 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 14:15
    In questo caso la servitù dura venti anni e non può essere bloccata prima.

    Ma dopo la scadenza non si può chiedere la servitù coattiva, quindi potete usarla fino alla scadenza.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Marzo 2007, alle ore 14:44
    In primo luogo, dev'essere lo zio a motivare la richiesta, e non voi. Nei temini più semplici (ma formali) possibili, gli risponderei che l'accesso secondario, quale residuerebbe rinunciando alla servitù, si palesa difficoltoso nell'uso e, di conseguenza, non potete rinunciare all'altro.

  • antonio79
    Antonio79 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 31 Marzo 2007, alle ore 16:12
    In primo luogo, dev'essere lo zio a motivare la richiesta, e non voi. Nei temini più semplici (ma formali) possibili, gli risponderei che l'accesso secondario, quale residuerebbe rinunciando alla servitù, si palesa difficoltoso nell'uso e, di conseguenza, non potete rinunciare all'altro.

    Ciao Nabor, grazie mille per il tuo interessamento e per le soddisfacenti risposte. Credo che la nostra risposta all'amato zio sarà proprio quella che ci hai suggerito tu.
    Avrei però alcune curiosità. Ho consultato il Codice civile, e ho constatato che quando si parla di servitù ci si riferisce sempre a dei fondi..il mio caso riguarda un disimpegno comune a due appartamenti, è la stessa cosa?
    L'art.1074 così recita - Impossibilità di uso e mancanza di utilità - L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
    Questo significa quindi che dato che noi continuiamo ad usare l'accesso comune, il diritto di servitù non può essere tolto, è corretto?
    L' Art.1028 recita altresì - Nozione dell'utilità - L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
    Questi due principi sanciti in questi articoli dovrebbero essere a nostro favore, no?
    Grazie ancora.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Aprile 2007, alle ore 14:08
    Caro Antonio, mi sembra che tu abbia correttamente inteso la 'ratio' dei principi richiamati...per fondo, semplicemente, s'intende un bene immobile, prescindendo dalla destinazione dello stesso

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