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2007-10-24 13:42:03

Modifiche strutturali nel progetto firmato


Acciugian
login
24 Ottobre 2007 ore 11:44 2
Ciao !!
ho bisogno di un consiglio....

In fase di compromesso, ho firmato un progetto con determinate caratteristiche, tra cui una ampia apertura tra due ambienti ed una scala con alcuni scalini tondi, invece che dritti.

A distanza di 8 mesi, durante la realizzazione dell'immobile, mi viene chiesto di pagare queste due attività in quanto mi dicono essere opere extra capitolato.

Io sostengo che sono state alla base della costruzione del prezzo dell'immobile perché presenti nel progetto firmato da entrambe le parti in sede di compromesso.
Pertanto, non voglio pagare degli extra, anche perché non li considero come tali (extra considero lo spostamento della caldaia all'esterno perché prevista all'interno, ad esempio).
Aggiungo che questa sorpresa è uscita quando il lavoro (per l'apertura tra i due ambienti) era già stato fatto.

grazieeeee
  • nobile70
    Nobile70 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 12:05
    Fa fede sempre il capitolato, il progetto puoi averlo firmato ma è in in funzione del capitolato quindi se le opere non sono presenti sullo stesso devono essere pagate a parte.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Ottobre 2007, alle ore 13:42
    Per poter esprimersi con pienezza d'argomenti, occorre guardare alla contestualità della consegna dei due documenti, progetto e capitolato, rispetto alla firma del preliminare. Il legislatore, peraltro, si è espresso chiaramente (con la L. 210/2004 ed il d.lgs. 122/2005, art. 6 comma 2), nel prevedere che progetto e capitolato dettagliati debbano accompagnare il preliminare (nel senso materiale del termine), a pena di nullità del contratto, in modo che la volontà del promissario acquirente si formi con integrale consapevolezza delle caratteristiche pertinenti il bene acquistato. Se progetto e capitolato divergono nelle previsioni, non è detto che quest'ultimo debba prevalere, ed il criterio della 'priorità temporale' non è l'unico applicabile, dovendo essere accertata, comunque, l'effettiva volontà del contraente più debole.

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