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2008-04-23 10:48:20

Locale condiviso


Storm_jenny
login
22 Aprile 2008 ore 15:25 3
Buongiorno,
scrivo in questo forum per un consiglio o meglio un chiarimento...
l'appartamento in cui attualmente abito è stato ricavato da un appartamento più grande; la ex-proprietaria ha effettuato i lavori ed ha tenuto per sè uno dei due appartamenti ricavati, vendendomi l'altro. oltre a vendermi l'appartamento, mi ha anche venduto un locale "lavanderia", tenendone però l'usufrutto.
ad oggi, tale locale è adiacente al mio appartamento, ma non è da esso accessibile; l'accesso è regolato da una porta indipendente munita di chiave, è a tutti gli effetti una stanza a sè stante e risulta "unita" al mio appartamento da una parete, mentre non ha nulla in comune con il secondo appartamento, dove abita la ex-proprietaria.
all'interno di questo locale ci sono però entrambe le caldaie dei due appartamenti e anche i contatori ad essi relativi.
la mia intenzione futura sarebbe ovviamente di unire tale locale "lavanderia" al mio appartamento e vorrei capire come mi dovrò comportare con la caldaia e i contatori del secondo appartamento... sarà mio diritto chiedere agli eredi dell'attuale proprietaria di spostarli nella loro proprietà?
grazie mille e complimenti per l'ottimo sito.
  • condominiale
    0
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    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 17:23
    A parte l'usufrutto mantenuto dal venditore, tu hai acquistato il bene in oggetto (per le tue intenzioni future .... evidenti) con tutte le servitù cui è soggetto il locale.

    Dovrai trovare una soluzione "condivisa" da entrambi per spostare almeno una delle caldaie.

    Non lo puoi fare unilateralmente, se non al momento della cessazione dell'usufrutto (alla la morte della titolare).

  • storm_jenny
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Aprile 2008, alle ore 07:49
    Perfetto, era proprio ciò che speravo!
    quando ho acquistato la casa ero consapevole delle servitù "annesse e connesse", ma temevo che queste restassero in vigore anche per gli eventuali futuri proprietari, era questo il dubbio che mi volevo togliere.
    grazie mille e buon lavoro.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Aprile 2008, alle ore 10:48
    Puntualizzazione: la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, ma il diritto può essere ceduto, ai sensi dell'art. 980 del codice civile

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