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2007-04-10 15:32:20

Iva al 10% su installazione grondaie


Anonymous
login
10 Aprile 2007 ore 10:35 3
Buongiorno.
Vorrei chiedervi se l'installazione di grondaie sulle torri scale di un condominio e di pensiline sopra i portoni di ingresso possono usufruire dell' IVA al 10%.
In caso di risposta positiva, non volendo usufruire della detrazione del 36% sull'IRPEF, è comunque necessario fare la comunicazione preventiva di inizio lavori? A parte la normale richiesta da fare all'impresa occorre adempiere ad altri obblighi?
paolo
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 12:46
    Qui trovi una tabella con i lavori ammessi alla detrazione e l'IVA applicabile:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Qui trovi il modello per richiedere l'IVA agevolata:

    http://www.condomini.altervista.org/Mod ... volata.htm

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 13:45
    Grazie per i links.
    Ma per la sola IVA al 10 senza detrazioni sull'IRPEF devo mandare la documentazione a Pescara oppure no?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 15:32
    Dovrai naturalmente essere in possesso della DIA.
    IVA agevolata del 10% transitoria:
    La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l?Iva agevolata del 10 per cento, prevista dall?articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
    Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
    Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l?aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all?intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
    L?Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d?opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.
    L?Iva del 10 per cento a regime
    L?agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità per il contribuente di ricorrere all?aliquota ordinaria del 10 per cento prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72.
    Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da quella prevista per l?Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente.
    L?Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
    Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d?opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

    Il modulo per la richiesta te l'ho indicato sopra.

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