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2007-12-06 18:10:37

Iva 1a casa


Tonyvenezia
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05 Dicembre 2007 ore 09:40 10
Buongiorno... reinserisco il messaggio perché è sparito... boh
Allora il problema è un po' delicato, il 9 gennaio 2007 ho venduto il mio appartamento (1a casa) prima dela scadenza dei fatidici 5 anni avendo già firmato il preliminare con il costruttore che avrebbe dovuto consegnarmi la nuova casa entro Settembre 2007.

Ad oggi non mi è ancora stata consegnata la casa e dubito fortemente di riuscire a far il rogito e cambio di residenza entro il 9 gennaio 2008.

Esiste un modo per avere una proroga? Dimostrando tramite preliminare che non riesco a cambiare residenza nella nuova casa entro un ann dalla vendita della vecchia non a causa mia non si riesce ad evitare di dover pagare l'iva al 10 della casa venduta?
Spero esista una scappatoia.

Un'altra domanda: se non ci sono scappatoie devo versare la restante iva per arrivare al 10% più una multa del 30% più la mora...giusto?

Grazie a tutti in anticipo.
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 20:39
    Come ho indicato centinaia di volte sul forum, la circolare dell'Agenzia delle Entrate prevede specificatamente questi casi e illustra i comportamenti da tenere, leggi con attenzione:

    http://www.condomini.altervista.org/PrimaCasa.htm

  • tonyvenezia
    0
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    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 21:36
    Grazie .. vado subito a leggere.

  • tonyvenezia
    0
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    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 22:02
    Eh.... un testo un po' complicato onestamente....
    Se non ho capito male... non dovrei pagare l'iva della vecchia casa perché la nuova abitazione è quasi ultimata...

    copio le righe a cui faccio riferimento:

    "Di conseguenza, per conservare l'agevolazione in commento, è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un fabbricato "non di lusso" da adibire ad abitazione principale.
    In conclusione, come già detto nella risoluzione 44/E del 2004 richiamata si ricorda che il diritto alla agevolazione in esame non viene meno qualora il nuovo immobile non sia ultimato; infatti è sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata la copertura (art. 2645 bis, comma 6, c.c.). "

    Da quello che posso capire, basta che io faccia l'atto di compravendita entro l'anno... giusto? Anche se poi la residenza verrà spostata effettivamente più avanti, a lavori ultimati.
    L'unica cosa che mi fa venire i dubbi è che sembrerebbe che questo punto facesse riferimento all'acquisto di un terreno su cui costruire, mentre io vado ad acquistare un appartamento.

    Spero in un vostro aiuto. Non so che fare......
    Grazie infinite.

    Antonio

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 22:53
    Vedi che non hai letto con attenzione!

    Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione in esame, non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.

    Non c'è più obbligo di residenza!

  • tonyvenezia
    0
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    Giovedì 6 Dicembre 2007, alle ore 08:15
    .... si avevo letto anche questa frase, solo che secondo me a volte dice una cosa... altre dice il contrario.... vabbè poco importa.

    Quindi assodato che non serve che ci porti la residenza entro il 9 gennaio 2008 (ripeto che è la data di scadenza dell'anno trascorso dalla vendita dell'altra casa senza aver fatto trascorrere 5 anni), non ho capito una cosa....

    Entro tale data devo comunque fare il rogito notarile o posso aspettare l'effettivo termine dei lavori?

    Grazie infinitamente, mi stai tirando su il morale che negli ultimi giorni era proprio a terra.....

    Antonio.

  • tonyvenezia
    0
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    Giovedì 6 Dicembre 2007, alle ore 13:36
    Riporto la risposta alla stessa domanda posta qui girata anche all'Agenzia delle Entrate:

    Gentile contribuente, così come specificato nella "Guida fiscale alla
    compravendita della casa" edita nel 2007 dall'Agenzia delle Entrate e
    consultabile al
    link:http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb82000abab4d01/compravendita_casa_2007.pdf

    se l'abitazione cosiddetta "prima casa" viene venduta entro i 5 anni
    dall'acquisto, per non decadere dall'agevolazione occorre acquistare a titolo oneroso inderogabilmente entro un anno dalla cessione un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale. In pratica, si ha decadenza dai benefici per mancato riacquisto entro l'anno, anche se questo si determina per cause di forza maggiore (vedi Cass. 20.02.2003 n. 2552). La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di
    una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa. Con l'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 c. 1, del Dlgs 472/97, però, è possibile sanare la violazione in esame entro un anno dal verificarsi della decadenza dalle agevolazioni: in tal caso, oltre alla differenza tra l'imposta ordinaria e quella corrisposta in misura agevolata, sono dovute le sanzioni ridotte a 1/5. Prima di effettuare il versamento è, però, necessario recarsi presso l'ufficio locale territorialmente competente per il calcolo corretto dell'importo dovuto.Cordiali saluti

    Ho chiesto anche a loro se "comprare una casa DA ADIBIRE ad abitazione principale entro un anno" vuol dire comprarla e passarci la residenza oppure se basta comprarla e poi ho tempo 18 mesi per passarci la residenza.

    Attendo la risposta e poi la riporto anche qui visto che credo sia una cosa abbastanza importante per tutti.
    Grazie.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Dicembre 2007, alle ore 14:58
    Ti ho gia indicato che non è più necessario il vincolo di adibire l'abitazione a propria residenza

    .... Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione in esame, non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.

    È tutto scritto nella arcinota circolare:

    http://www.condomini.altervista.org/PrimaCasa.htm

  • tonyvenezia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Dicembre 2007, alle ore 15:24
    .... sono duro lo so...

    quindi..... devo assolutamente comprarlo (atto notarile) entro l'anno ma non sono obbligato a portarvi la residenza....

    GIUSTO?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Dicembre 2007, alle ore 17:17
    Esatto!

  • tonyvenezia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 6 Dicembre 2007, alle ore 18:10
    Grazie mille.

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