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2009-03-02 15:13:22

Insonorizzazione - 23145


Ciao a tutti!
Ho comperato l'appartamento nel novembre 2007...nuovo! Ci abito da circa 7 mesi...
Purtroppo non credo sia insonorizzato proprio correttamente!
So che ci sono da anni molte cause per questo e che le perizie per le verifiche sono molto costose...quindi vorrei sapere:
ci sono dei parametri con i quali uno può capire se vale la pena iniziare una causa o meno???
Tipo, se io sento solo i passi a priori me lo posso scordare, ma se sento altre cose allora si può presumere che l'insonorizzazione non sia corretta...
  • condominiale
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    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 14:32
    Sarà comunque necessaria la perizia di un professionista.

    Hai il diritto di rivalerti sul costruttore venditore nel caso fossero evidenziati vizi costruttivi dovuti all'insufficiente isolamento acustico di pareti e pavimenti.
    Rientra nella garanzia decennale del costruttore.

    Anzi, se il titolo edilizio (permesso a costruire) fosse posteriore al 2005 hai addirittura la possibilità di far valere la fidejussione a garanzia che il costruttore avrebbe dovuto consegnarti.

    Leggi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/FondoImmobili.htm

    Le norme sull'isolamento acustico sono contenute nel T.U edilizia:

    http://www.condomini.altervista.org/Tes ... ilizia.htm

    Un tribunale ha addirittura obbligato il costruttore ad una consistente riduzione del prezzo, non potendo più esso intervenire per eliminare il vizio costruttivo per inadeguato isolamento acustico dell'edificio:

    Sentenza n. 2715/2007 del Tribunale di Torino
    La domanda di eliminazione del difetto indicato non può (...) essere accolta, stante l'eseguibilità della stessa, e va di conseguenza accolta la domanda subordinata formulata dai sigg.ri B. G. e G. M. di riduzione del prezzo di acquisto. Infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico dell'alloggio ne diminuisce considerevolmente il valore ai sensi dell'articolo 1490, Codice civile, e dovrà essere resa nota agli eventuali successivi acquirenti del bene.
    L'incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato, pari a 255.372,46 euro, come risultante a pagina 15 dal rogito notarile prodotto in atti (...)

  • nicole83
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    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 15:09
    Ho letto, ma non ho capito molto...cosa vuol dire 'sta cosa delle fidejussione???

    in ogni caso lo so che la perizia serve, ma volevo sapere se ci sono dei parametri che mi indicano se vale la pena farla...è inutile che inizio questo percorso se ciò che sento è normale che si senta in un appartamento ed il problema è mio che non ci sono abituata...questo vorrei sapere se ci sono delle basi sulle quali dico "ok, sento questo allora posso presumere che l'insonorizzazione non sia buona, vale la pena iniziare il percorso" oppure "sento i passi ed è normale, non mi vale la pena impegolarmi in una cosa del genere..."

  • condominiale
    0
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    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 15:47
    Ti ho indicato i riferimenti possibili.

    La procedura e il ricorso possono essere avviati solo da te, con l'assistenza di un professionista; non possiamo essere noi a conoscere il livello dei rumori, a meno che ci invii una registrazione dei momenti cruciali rumorosi.

    La fidejussione è la sicurezza che in caso di mancato intervento ai fini della garanzia decennale del costruttore, puoi rivolgerti all'istituto presso il quale la fidejussione è stata attivata per chiedere il rimborso dei danni.

    Controlla se rientri nei termini temporali come ti ho detto sopra.

  • nicole83
    0
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    Venerdì 9 Gennaio 2009, alle ore 16:10
    Grazie

  • nabor
    0
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    Martedì 13 Gennaio 2009, alle ore 18:31
    Cara Nicole, qualcosa si può fare...ma inizia col saperci dire se, nel preliminare e/o nel rogito, si fa riferimento ad una data per concessione edilizia o permesso di costruire.

  • nicole83
    0
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    Giovedì 15 Gennaio 2009, alle ore 10:09
    Non avevo visto questa risposta...grazie...questa sera a casa guardo e poi scrivo...

  • nicole83
    0
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    Lunedì 26 Gennaio 2009, alle ore 15:15
    Allora, sulla domanda per il certificato di abitabilità che l'immobiiliare ha fatto al comune c'è scritto:
    concessione edilizia pratica 04/253 del 30/11/2004
    concessione edilizia in variante pratica 06/264 del 29/11/2006

    Questi dati mi erano stati richiesti...giusto nabor?
    Ora?

  • il caravaggio
    0
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    Lunedì 26 Gennaio 2009, alle ore 15:46
    Credo che l'unica soluzione sia far intervenire un professionista, il quale con una strumentazione normalizzata procederà a misurare la pressione acustica nel tuoi locali.
    In pratica uno strumento che produce rumore sarà posizionato sul pavimento del' appartamento del vicino,
    verrà quindi misurata nel tuo appartamento la quantità di rumore percepito espresso in decibel.
    Se la soglia dovesse essere superiore alla norrmativa vigente, puoi intentare una eventuale controversia.

    Posso garantirti che le controversie a seguito dell' inquinamento acustico, stanno assumendo proporzioni esponenziali.
    Auguri!!!!

  • nicole83
    0
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    Lunedì 26 Gennaio 2009, alle ore 15:55
    Io sinceramente vorrei evitare tutto quanto...provando a parlare col costruttore...tra virgolette minacciandolo, nel senso che cercavo dei parametri per capire come spiegavo sopra in modo da andare da lui e dirgli che gli evito la causa e di dire agli altri condomini se lui mi liquida in altra maniera...una cosa così...però non so se farei bene...

  • condominiale
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    Lunedì 26 Gennaio 2009, alle ore 16:00
    Per la fidejussione di cui ti ho parlato sopra, i termini che hai indicato sono anteriori all'emanazione della legge, quindi non rientri nella possibilità di accedere alla fidejussione stessa.

    Per l'isolamento acustico leggi questa sentenza:

    Una recente sentenza (la 2715/07 depositata il 23/04/07 c/o Tribunale di Torino) condanna, ed è la prima in Italia, un costruttore ad indennizzare il proprietario dell'appartamento al quale ha venduto. Nello specifico la condanna quantifica nel 20% la minusvalenza dell'immobile oggetto di compravendita a causa di un difetto di progettazione e/o costruzione che si ripercuote in un eccessivo "rumore da calpestio", ovvero si è riscontrato che il normale camminare sul pavimento del piano superiore, che corrisponde al soffitto della persona (il ricorrente) che ha intentato causa al costruttore che gli ha venduto l'immobile, produce eccessive immissioni sonore nell'appartamento di proprietà del ricorrente.
    Si è riscontrato, infatti, che la progettazione dell'edifico non è stata conforme al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5/12/1997 e non era di conseguenza corredata dalla progettazione acustica a firma di un "Tecnico competente" così come previsto dalla legge 447/95 articolo 2. Ma quanto è stato riscontrato va al di là della mera problematica progettuale ed autorizzativa sulla quale il giudice non si è, in questo caso, soffermato: il consulente tecnico d'ufficio (Ctu), nominato dal giudice, ha infatti riscontrato che l'esecuzione della prova di rumore da calpestio, eseguita con un macchinario apposito, ha infatti confermato come tale rumorosità fosse eccessiva. Inoltre il Ctu stesso non individua con esattezza l'origine del problema, ovvero se sia riferibile ad errori di progettazione o di messa in opera.
    Vale inoltre la pena precisare come altre prove di fonoisolamento condotte dal Ctu sulle pareti abbiano invece dato riscontri positivi a dimostrazione che il fabbricato era stato progettato e realizzato con criterio. Vedendo la problematica da un aspetto prettamente legale, Cesare Rosselli, consigliere di Assoedilizia, osserva che «la decisione fa applicazione delle note norme del Codice civile in tema di garanzia dei beni compravenduti in una materia particolare, quella dell'isolamento acustico degli alloggi, alla quale sin'ora non erano state applicate». Fuori dal caso di edifici appena realizzati, spiega Rosselli, è infatti difficile che il principio affermato possa trovare applicazione dal momento che i solai divisori tra un piano e l'altro e le pareti divisorie tra le unità immobiliari sono oggetto di comproprietà tra i due proprietari delle unità contigue. «Ne deriva ? conclude Rosselli ? che il vizio costruttivo riguarda un bene anche proprio di chi lamenta l'insufficiente isolamento acustico con la conseguenza di una corresponsabilità di entrambi i soggetti. Diverso il caso dei vizi costruttivi riferibili alle parti comuni per i quali già da tempo la magistratura si è orientata nel senso che dei danni derivanti da tali vizi risponde il condominio».
    Nel caso specifico, diversamente dalla prassi, il giudice ha stabilito che non è possibile intervenire in risanamento della difettosità riscontrata poiché tale intervento avrebbe comportato lavori in casa di un terzo, il condomino residente nell'appartamento soprastante, che non è parte in causa del processo. L'intervento di ripristino, infatti, consiste nella realizzazione di un "pavimento galleggiante" ovvero di un pavimento ex novo sospeso su di una membrana altamente resiliente e rincalzata alle pareti. Tale intervento comporta lo sgombero dell'appartamento soprastante nonché l'esecuzione di lavori di demolizione del pavimento e sottofondo con la ricostruzione di uno nuovo, "galleggiante", con inevitabili disagi per l'occupante dell'appartamento. Per tale ragione, e perché non è parte in causa, il giudice ha scelto la via della quantificazione della minusvalenza dell'immobile del soggetto patente prodotta dalle eccessive immissioni sonore da calpestio mentre non ha riconosciuto il diritto di indennizzo del danno dovuto alle eccessive immissioni sonore patite nel tempo. Per la prima volta la mancata osservanza delle disposizioni del Dpcm del 5/12/1997 ha avuto spazio in una sentenza; in precedenza le analoghe liti hanno avuto un esito transattivo.
    DALLA PRONUNCIA
    Sentenza n. 2715/2007 del Tribunale di Torino
    La domanda di eliminazione del difetto indicato non può (...) essere accolta, stante l'eseguibilità della stessa, e va di conseguenza accolta la domanda subordinata formulata dai sigg.ri B. G. e G. M. di riduzione del prezzo di acquisto. Infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico dell'alloggio ne diminuisce considerevolmente il valore ai sensi dell'articolo 1490, Codice civile, e dovrà essere resa nota agli eventuali successivi acquirenti del bene.
    L'incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato, pari a 255.372,46 euro, come risultante a pagina 15 dal rogito notarile prodotto in atti (...)

  • nabor
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    Lunedì 26 Gennaio 2009, alle ore 16:10
    Condivido la citazione di Condominiale, ritengo, peraltro, che ci sia spazio per motivare anche diversamente una decisione in tema d'insonorizzazione....

  • nicole83
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    Lunedì 26 Gennaio 2009, alle ore 16:10
    Cosa volevi farmi notare con questo?

  • nabor
    0
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    Lunedì 26 Gennaio 2009, alle ore 17:53
    Il difetto di fonoisolamento, chiamiamolo così, integra la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 c.c., mentre il Tribunale di Torino, proprio perché il compratore aveva impostato così la propria azione, non ha motivato la decisione sulla base della normativa in tema d'appalto.

  • nicole83
    0
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    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 11:14
    Ma secondo voi, visto che la mia è una realtà ristretta e non parliamo di immobiliari di chissà che dimensioni...se io vado dal titolare e gli dico che ho notato che l'insonorizzazione in casa dire che è scarsa è dire poco (gli elenco tutte le cose che sento, tipo la pipi di quelli di due piani sopra, gli scarichi, il cellulare che vibra due piani sopra ecc.) e che quindi avrei intenzione di avviare una pratica per valutare la cosa ed eventualmente fare una denuncia a meno che lui non mi venga incontro dato che per lui sarebbe vantaggioso sia economicamente sia perché eviterei di dire la cosa agli altri condomini ecc...
    secondo voi non è disposto a venirmi incontro, piuttosto che farsi una causa e quindi più d'una???

  • condominiale
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    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 12:11
    Ti riporto un ottimo sunto della normativa regionale che in caso di necessità potrai far valere nella raccomandata che potresti inviare alla controparte:

    Regioni in rincorsa rispetto ai compiti loro dati sull?inquinamento acustico. Praticamente nessuna è del tutto ?in regola?, ma la maggioranza (con qualche eccezione al Sud Italia e nelle Isole) hanno adempiuto ai loro principali compiti, per quanto spesso con oltre un decennio di ritardo. Le regioni hanno infatti un?ampia autonomia in materia di inquinamento acustico, che gli è conferita dalla norma base nazionale, la legge n. 447 del 1995, e che esse anzi tentano spesso di ?allargare?, interpretando i principi costituzionali più recenti. Quasi tutte hanno varato leggi quadro a proposito, al fine di delimitare con chiarezza i propri obiettivi, demandando poi a delibere le regole di dettaglio. Mancano di tale legge quadro (e si attengono quindi ai principi di quelle nazionali), solo Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Quest?ultima ha anzi demandato tutte le sue funzioni in materia all?Agenzia regionale per l?ambiente. Ma anche la legge della Basilicata è superata, in quanto antecedente n. 447/1995 nazionale.
    La funzione principe delle Regioni è senza dubbio tracciare le linee guida per la classificazione acustica comunale, cioè le indicazioni su come suddividere il territorio di ogni municipio in più zone, a ciascuna delle quali sia attribuita una classe di inquinamento acustico massimo raggiungibile, in termini sia di singolo rumore emesso che di somma dei rumori contemporaneamente immessi nell?ambiente. Naturalmente il livello di chiasso sarà basso per le zone particolarmente protette e via via più alto fino a raggiungere il massimo nelle aree esclusivamente industriali. Qual è lo stato dell?arte? Delibere e regolamenti per la zonizzazione sono stati approvati un po? dovunque, fatta eccezione, a quanto ci risulta, per Basilicata, Calabria, Molise e Friuli. In quest?ultima regione, però, si è in attesa solo della ratifica finale. L?Abruzzo dovrà però aggiornare le regole, in conseguenza alla legge n. 23 del 2007 e il Veneto risente di norme superate. Naturalmente l?opera delle Regioni è del tutto inutile se i Comuni non la applicano sui loro territori, come troppo spesso capita (vedi pagina a fianco)
    Situazione un po? più carente per i piani di risanamento acustico,di cui questi enti possono comunque stabilire i livelli di priorità e che procedono un po? più rapidi per quanto riguarda le grandi arterie viarie e gli aeroporti e più lentamente negli altri casi.
    Abbastanza aggiornata invece la redazione dei requisiti e della modulistica per i tecnici specializzati in acustica, che vengono iscritti in appositi elenchi regionali (provinciali in Puglia).
    Provvedimenti ?ad hoc?, prescritti dalla legge n. 447 sono stati talora adottati anche su ferrovie discoteche e attività all?aperto.
    I criteri per la classificazione comunale acustica variano fortemente in tutt?Italia. Per esempio l?Emilia Romagna ne adotta uno ?matematico?, in cui le Unità territoriali omogenee (Uto) sono valutate secondo una somma di tre diversi punteggi, che variano da 1 a 3 punti. Il primo è assegnato a seconda del numero di abitanti per ettaro, il secondo e il terzo a seconda della superficie delle attività commerciali e di quelle industriali rispetto a quella dell?Uto. In Lombardia la valutazione è più qualitativa che aritmetica: si tiene conto, per le classi di più difficile assegnazione (II, III e IV), di 5 parametri (entità del traffico veicolare, presenza di attività commerciale o uffici, presenza di laboratori artigianali o piccole industrie, di arterie stradali o ferroviarie, densità di popolazione ). In Piemonte si escludono dalla classificazione del territorio le grandi arterie veicolari e ferroviarie, che ?sballerebbero? le ripartizioni zonali. Per esse si procede a parte, creando apposite ?zone cuscinetto?, con una classe propria. In Campania, infine, si prendono in considerazione quattro variabili: la densità di popolazione, quella di esercizi commerciali, quella di attività commerciali e il volume di traffico. A ciascun valore basso è dato il ?voto? 1, a ciascuno medio il voto 2, a quelli alti il voto 3, a un valore inesistente, il voto 0.
    Normativa regionale e statale sull?inquinamento acustico
    Normativa statale sull?inquinamento acustico
    Norme generali
    Dpcm 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
    Legge 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
    Dpcm 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
    Dpcm 5/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici
    Dm Ambiente 16/3/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
    Dpcm 31/3/1998 Criteri per esercizio di attività di tecnico competente in acustica
    Dlgs 19 agosto 2005, n. 194 Mappatura acustica del territorio
    Legge 9/12/98, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale
    Legge 13 Luglio 2002 n. 179 Disposizioni in materia ambientale (legge modificativa)
    Dm Ambiente 1/4/2004 Linee guida valutazione impatto ambientale
    Circolare Ambiente 6/9/2004 Criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali
    Dlgs 19 agosto 2005, n. 194 Attuazione direttiva 2002/49/CE: determinazione e gestione rumore ambientale
    Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (modificato Dlgs 16/1/2008, n. 4) Valutazione di impatto ambientale
    Decreti applicativi per particolari attività

    Industrie e macchinari
    Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 Esposizione dei lavoratori ai rischi
    Dm Ambiente 11/12/1996 Impianti industriali a ciclo continuo
    Dlgs 4/9/2002, n. 262 (mod. Dm Ambiente 24/7/2006) Macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto.
    Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (mod. Dlgs 18 Agosto 2000, n. 262) Protezione dei giovani sul lavoro
    Strade, autostrade
    Dpr 30 marzo 2004, n. 142 Traffico veicolare
    Dm Ambiente 29/11/2000 (modificato Decreto 23 Novembre 2001) Traffico veicolare: tempistica bonifica
    Aeroporti
    Dpr 11/12/1997 n 496 (mod. Dpr 9/11/99 n. 476) Regolamento norme anti-rumore per gli aeromobili civili
    Dm Ambiente 31/10/1997 Misura del rumore aeroportuale
    Dm Ambiente 20/5/1999 Progettazione monitoraggio e criteri classificazione aeroporti
    Dm Ambiente 3/12/1999 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
    Provvedimento Ambiente 23/1/2002 Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale
    Dlgs17 gennaio 2005, n. 13 Norma quadro
    Ferrovie
    Dpr 18/11/1998 n. 459 Regolamento anti-rumore per il traffico ferroviario
    Discoteche e pubblici esercizi
    Dpcm 16/4/1999 n. 215 Requisiti acustici. Regolamento applicazione
    Dpcm 18/9/1997 Requisiti acustici nei luoghi di intrattenimento danzante
    Dpcm 19/12/1997 Proroga termini acquisizione apparecchiature controllo
    Manifestazioni motoristiche
    Dpr 4/4/2001, n. 304 Emissioni sonore attività motoristiche
    Navigazione
    Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi

    Le norme base regionali
    Regione o provincia autonoma Leggi quadro - regolamenti di applicazione Zonizzazione acustica comunale Requisiti e domande tecnici acustici Bonifica acustica e monitorizzazione
    (tra parentesi le norme di modifica)
    Abruzzo L. 17/7/07, n. 23 Dd 17/11/04 n. 188 Dd 17/4/03 n. 334, Dgr 3/7/96, n. 2467 L. 22/4/97 n. 37 (bonifica S.S.Adriatica)
    Basilicata L. 4/11/86 n 23 (L. n. 8/04) Dgr 22/1/01 n. 100
    Bolzano L. 20/11/78 n. 66 - Dpp 6/3/89, n. 4 (Dpp n. 39/08, Dpp., n. 20/02) Dpp 6/3/89, n. 4 Dpp 8/7/08, n. 34, L. 27/10/97 n. 15 (aeroporti)
    Calabria Dgr 30/1/06, n. 57
    Campania Dgr 1/8/03, n. 2436 Dgr 18/8/00, n. 4431, Dgr 24/4/03, n. 1537
    Emilia Romagna L. 9/5/01 n 15 Dgr 9/10/01, n. 2053 Dgr 8/7/03, n. 1203 Dgr 26/4/06, n. 591(agglomerati e infrastrutture); Dgr 14/04/04, n. 673 (documentazione impatto)
    Friuli Venezia Giulia L. 18/6/07, n. 16 Dd 20/11/08, n. 2542*, Dd Friuli 11/4/08, n. 730 L. 6/6/86 n 25 (interventi straordinari)
    Lazio L. 3/8/01 n 18 Dgr 13/10/93, n. 7804 Dgr. 14/3/96, n. 1450 Dgr 11/4/95, n. 2694
    Liguria L. 23/3/98 n 12 Dgr 23/12/99 n. 1585 Dgr 9/2/96 n. 238 (Dgr n. 1754/98) Dgr Liguria 7/11/03 n. 1363 (ferrovie); Dd 13/1/00 n. 18 e Dd 4/12/99, n. 2874 (monitorizzazione); Dgr 28/5/99 n. 534 (documentazione impatto)
    Lombardia L. 10/8/01 n 13 Dgr 12/7/02 n. 9776 Ddg 30/5/2006, n. 5985, Dgr 17/5/06, n. 2561, Reg 21/1/00 n 1 Dgr 16/11/01 n. 6906 (imprese); Dgr 13/12/02 n. 11582 (relazione biennale comunale); Dgr 8/3/02 n. 8313 (documentazione impatto); Dgr 11/10/05, n. 808 (aeroporti)
    Marche L. 14/11/01 n 28 Dgr 24/6/03, n. 896 (Dgr n. 809/06) Dgr 23/11/04, n. 1408 (Dgr n. 152/07) Dgr 24/6/03, n. 896 (Dgr n. 809/06) bonifica.
    Dgr 28/12/01, n. 3157 (Bassa Vallesina)
    Molise - - - -
    Piemonte L. 20/10/00 n 52 (L. n. 53/00) Dgr 6/8/01 n. 85-3802 (Dgr, n. 3654/06) Dd 29/10/02, n. 436 Dgr. 26/2/2007, n. 5376, Dgr 14/2/05, n. 14762 e Dgr 2/2/04, n. 11616 (mappature e documentazione impatto)
    Puglia L. 12/2/02 n. 3 L. 12/2/02 n. 3 Dgr 27/3/96, n. 1126
    Sardegna Dgr 14/11/08, n. 62; Dgr 8/7/05, n. 30/9; Dgr 29/10/02, n.34/71 Dgr 14/11/08, n. 62 Dgr 14/11/08, n. 62 (bonifica)
    Sicilia Arpa luglio 2007; Arpa 16/3/05 Por aprile 2006, Arpa 21/6/04 (monitorizzazione)
    Toscana L. 1/12/98 n 89 (L. n. 67/04) Dd 18/6/02, n. 3126; Cir.dir. 4/4/00; Dcr 22/2/00, n. 77; Dgr 18/7/05, n. 219 (contributi) Dcr n. 150/04 (interventi finanziari), Dgr 13/7/99, n. 788 (Dgr n. 398/00) (documentazione impatto)
    Trento (prov) L. 18/3/91 n 6 (L.n. 10/98) - Dpp 26/11/98, n. 38-110, capo III art. 11-15 Dgp 11/12/98, n. 14002 Dgp 19/1/ 01, n. 99 (strade)
    Umbria L. 6/6/02 n. 8 - Reg. 13/8/04, n. 1 Reg. 13/8/04, n. 1 Dgr 16/5/02, n. 578 Reg. 13/8/04, n. 1 (bonifica)
    Val d?Aosta L. 29/3/06 n. 9 Dgr 10/11/06, n. 3355; Dgr 6/8/01, n. 85/3802 Dgr 10/11/06, n. 3355 (bonifica)
    Veneto L. 10/5/99 n 21 Dgr 21/9/93 n. 4313 Dd Arpa 21/7/03, n. 271 (Dd 26/6/06, n. 102) Dd Arpa 29/1/08, n. 3 (documentazione)
    * Approvazione preliminare
    Legenda: Cir. Dir.= Circolare dirigenziale; Dcr= Delibera Consiglio regionale; Dd= Decreto dirigenziale o direttoriale; Dgp= Decreto giunta provinciale: Dgr= Decreto Giunta Regionale; Dpp= Decreto Presidente giunta provinciale; L.= Legge regionale; Reg.= Regolamento
    Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
    Altre norme regionali
    Regione o provincia autonoma Norma (tra parentesi norme di modifica) Contenuti
    Abruzzo L. 11/8/2002, n. 22 Parametri urbanistico-edilizi per migliorare i livelli di coibentazione termo-acustica
    L. 3/3/99, n. 11, art. 58-60 Funzioni regione, province e comuni
    L. 28/12/83 n. 78 (L. n. 46/87) Comitato Regionale contro l' inquinamento Atmosferico e Acustico
    Bolzano Dpp 7/7/08, n. 26 Regolamento costruzione scuole di musica
    Calabria L. 12/8/02, n. 34, art. 80-82 Funzioni regione, province e comuni
    L. 18/8/84 n. 19 Comitato regionale contro inquinamento atmosferico ed acustico
    Emilia Romagna Dgr 21/1/02, n. 45 Attività all'aperto e attività temporanee
    Friuli Venezia Giulia Dd 5/6/08, n. 1043 Regolamento contributi ai comuni
    Lazio L. 6/8/99, n. 14, art. 108-110 Funzioni regione, province e comuni
    Dgr. 31/1/95, n. 151 Attività all'aperto e attività temporanee
    Liguria Dgr18/12/98, n. 2510 Attività all'aperto e attività temporanee
    Lombardia D.g.r. 27/10/05 n. 8/942 Agglomerato Milano. Autorità competente
    Puglia L 14/6/07, n. 17: Disposizioni generali ambientali
    Dgr 2/6/07, n. 1009 Delega funzioni all?Arpa Puglia
    Sardegna Dgr 22/7/08 n. 40/24 Individuazione dell?Autorità preposte e degli agglomerati
    L. 12/6/06, n. 9, art. 5-56-57 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
    Toscana Dgr 28/2/05, n. 322 Qualità energetica e ambientale degli edifici
    Dcr 2/3/04, n. 29 Piano regionale di azione ambientale 2004-2006
    Trento (prov) Dgp 25/2/00, n. 390 (Dgp n. 153/01 e Dgp, n. 1333/02) Discoteche e spettacoli all?aperto
    Veneto L. 13/4/01, n. 11, art. 79-81 Delega delle funzioni all'Arpa
    Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

  • nicole83
    0
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    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 12:49
    Grazie mille condominiale...
    ma secondo voi può funzionare la cosa? prima vi ho spiegato come vorrei procedere, secondo voi è una pazzia o può andare?

  • nabor
    0
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    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 13:39
    Secondo me la tua strategia potrebbe funzionare...ciò nondimeno la denuncia dei vizi (in sede civile, ovviamente), dovresti formularla ugualmente.

  • nicole83
    0
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    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 13:45
    Voi parlate così complicato...
    domande:
    cosa vuol dire la denuncia dei vizi?
    come dovrei fare la proposta? incontrandolo o tramite raccomandate?
    scusate, ma non è facile per chi non sa nulla di queste cose...

  • nabor
    0
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    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 10:51
    La Denuncia dei vizi è un atto formale, sotto forma di raccomandata r.r., in cui descrivi i vizi o difetti riscontrati, e chiedi quantomeno di provvederne all'eliminazione. E' essenziale, per ogni tutela futura, che di tale documento tu possa serbare copia.

  • nicole83
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 11:16
    Quindi diciamo che per agire correttamente spedisco una denuncia dei vizi a chi mi ha venduto l'appartamente facendo richiesta che vengano eliminati???
    sono tanto rompi balle se vi chiedo un "modello" di come può essere questa missiva?

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 12:12
    La raccomandata deve essere impostata sul tuo caso personale, elencando con dovizia di particolari i rumori che riscorntri, il livello troppo elevato ed i riferimenti legislativi e giurisprudenziali che ti ho fornito (a valanga).

    L'impostazione della raccomandata è semplicissima:

    OGGETTO: denuncia di vizi e difetti.
    Vi comunico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1690 c.c., che nell'edificio in ....... da Voi consegnato in data ...... sono presenti i seguenti : ........
    Vi prego, pertanto, di provvedere alle necessarie riparazioni con risoluzione definitiva dei vizi sopra citati, a regola d'arte, entro ..... giorni, in difetto mi vedrò costretto a prendere tutte le azioni a me consentite per far valere la garanzia decennale.

    Inserirai quindi i riferimenti cui ti ho accennato.

  • nabor
    0
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    Mercoledì 28 Gennaio 2009, alle ore 16:29
    Approvo in toto.

  • nicole83
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 13:39
    Grazzzie... magari nel we la stendo e poi magari la posto e mi date l'ok

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Gennaio 2009, alle ore 20:32
    Siamo a tua disposizione, procedi.

  • nicole83
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 14:44
    Ho buttato giù la lettera, cosa ve ne pare???

    "OGGETTO: denuncia di vizi e difetti

    Vi comunico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 del Codice Civile, che nell'edificio in Via xyz 15/1 da Voi consegnato in data..... sono presenti i seguenti vizi:

    ? L?insonorizzazione è inadeguata: si sente molto forte il calpestio durante il normale girar per casa dei condomini sia del secondo che del terzo piano; si sente il rumore degli scarichi; si sente in normali condizioni molto chiaramente quando qualcuno al secondo e terzo piano fa pipì; in occasione di particolare silenzio si sente addirittura la vibrazione del cellulare al terzo piano; si sente quando vengono usati robot da cucina ed elettrodomestici come ad esempio la lavatrice; si sente chiaramente un discorso se il tono della voce dei condomini è un po? più alto del normale. Tutto questo accade con i condomini dei piani superiori, non esiste infatti il problema per le pareti.
    ? Il prolungamento del terrazzo non è stato fatto a regola d?arte: è infatti evidente la penetrazione di acqua nella parte costruita in un secondo momento.

    Vi prego, pertanto, di provvedere alle necessarie riparazioni con risoluzione definitiva dei vizi sopra citati, a regola d'arte, al più presto, in difetto mi vedrò costretto a prendere tutte le azioni a me consentite per far valere la garanzia decennale."

    non saprei cosa mettere...per il terrazzo va fatto in primavera ed il resto??? magari metto 6 mesi?
    cosa vi pare?

  • condominiale
    0
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    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 15:23
    Io aggiungerei che i vizi sono stati accertati da un priofessionista di fiducia (geometra).

    Aggiungerei che in caso di ulteriore inerzia si procederà ad una perizia fonica attraverso ditta certificata con richiesta della (cospiqua) spesa alla controparte quando la perizia stessa dimostrerà il vizio di costruzione.

  • nicole83
    0
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    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 15:24
    Io aggiungerei che i vizi sono stati accertati da un priofessionista di fiducia (geometra).


    ma non è vero...è il caso di farlo? oppure lo dico anche se non è vero?

  • condominiale
    0
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    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 15:28
    Decidu tu .... avrai bene un "amico geometra" ... chi non ce l'ha?

  • nicole83
    0
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    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 15:32
    Ok...ci penso...

  • nabor
    0
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    Lunedì 23 Febbraio 2009, alle ore 17:35
    Ciao, io accennerei anche agli arrt. 1667/1669 del codice civile.

  • nicole83
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2009, alle ore 10:24
    Ok, la rivedo un attimo domani allora...
    il discorso del geometra io non ce l'ho l'amico...non so che fare, secondo voi devo chiamarne uno o faccio senza?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 24 Febbraio 2009, alle ore 10:35
    Solo tu puoi decidere in merito.

  • nicole83
    0
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    Giovedì 26 Febbraio 2009, alle ore 15:09
    "OGGETTO: denuncia di vizi e difetti

    Vi comunico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 del Codice Civile, che nell'edificio in Via xyz 15/1 da Voi consegnato in data..... sono presenti i seguenti vizi:

    ? L?insonorizzazione è inadeguata: si sente molto forte il calpestio durante il normale girar per casa dei condomini sia del secondo che del terzo piano; si sente il rumore degli scarichi; si sente in normali condizioni molto chiaramente quando qualcuno al secondo e terzo piano fa pipì; in occasione di particolare silenzio si sente addirittura la vibrazione del cellulare al terzo piano; si sente quando vengono usati robot da cucina ed elettrodomestici come ad esempio la lavatrice; si sente chiaramente un discorso se il tono della voce dei condomini è un po? più alto del normale. Tutto questo accade con i condomini dei piani superiori, non esiste infatti il problema per le pareti.
    ? Il prolungamento del terrazzo non è stato fatto a regola d?arte: è infatti evidente la penetrazione di acqua nella parte costruita in un secondo momento.

    Vi prego pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 e 1669, di provvedere alle necessarie riparazioni con risoluzione definitiva dei vizi sopra citati, a regola d'arte, al più presto, in difetto mi vedrò costretto a prendere tutte le azioni a me consentite per far valere la garanzia decennale."

    Così va meglio? che termini metto?

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Febbraio 2009, alle ore 11:15
    Ciao, concederei 10 giorni per rispondere, a partire dalla ricezione della raccomandata

  • nicole83
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Marzo 2009, alle ore 15:13
    Quindi dico che attendo risposta e non che i lavori devono essere fatti entro un limite di tempo!!!
    ok!!

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