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2015-06-29 20:50:18

Distanze per vedute


Salve
vorrei trasformare 2 luci in vedute, esse si affacciano sul giardino del mio vicino xo' tra il suo giardino e le mie luci c'e' un pezzo di terra largo 1.50 mt di mia proprieta', mi e' stato detto che nn posso xche' vado a ledere i suoi diritti nel caso in cui volesse costruire tengo xo' a precisare che il suo giardino e' lungo 5mt esattamente la distanza minima imposta dal comune x costruire dal vicino,quindi posso avere ragione?
Qualcuno puo' essermi di aiuto?
Grazie.
  • arch-ily
    0
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    Sabato 27 Giugno 2015, alle ore 10:17
    Bisogna considerare due cose:

    1) il Codice Civile, che prescrive quanto segue:

    Art. 905.
    Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
    Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.Art. 906.
    Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
    Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.Art. 907.
    Distanza delle costruzioni dalle vedute.
    Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

    2) Il Regolamento Edilizio locale, che puà prescrivere anche 10 o 12 metri come distanza minima tra opposte pareti finestrate.

  • lux71
    0
    Ricerca discussioni per utente Arch-ily
    Sabato 27 Giugno 2015, alle ore 11:45
    Bisogna considerare due cose:

    1) il Codice Civile, che prescrive quanto segue:

    Art. 905.
    Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
    Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.Art. 906.
    Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
    Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.Art. 907.
    Distanza delle costruzioni dalle vedute.
    Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

    2) Il Regolamento Edilizio locale, che puà prescrivere anche 10 o 12 metri come distanza minima tra opposte pareti finestrate.
    Grazie delle delucidazioni infatti anch'io ho letto il codice civile in merito e poiche' le mie finestre luci si trovano ad una distanza di 1.50mt dal confine con il mio vicino (giardino) secondo il codice civile potrei trasformarle in vedute. Mi e' stato pero' detto che cosi facendo andrei a ledere i diritti del mio vicino nel caso in cui volesse costruire. Nel mio comune la distanza tra costruzioni dev'essere di 5 mt, quello che io mi domando poiche' il mio vicino ha un giardino confinante con il mio terreno di 1.50mt, lungo esattamente 5mt non avrebbe possibilita' di costruire a prescindere o sbaglio? quindi quale suo diritto di costruire andrei a ledere se questo diritto gia' manca a priori. Spero che tu possa essermi di aiuto.

  • arch-ily
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 27 Giugno 2015, alle ore 13:03
    Per risponderti, dovrei leggere il regolamento edilizio del tuo comune.

  • lux71
    0
    Ricerca discussioni per utente Arch-ily
    Lunedì 29 Giugno 2015, alle ore 20:50
    Per risponderti, dovrei leggere il regolamento edilizio del tuo comune.
    Ma secondo le leggi italiane quali sono le distanze da mantenere tra vicini per costruire senza pareti finestrate, mi sembra di aver capito che si puo' costruire anche al confine, e' cosi? Perche' solo in tal caso potrei capire il discorso del tecnico comunale che sostiene che andrei a ledere i diritti del mio vicino nel costruire, ovvero facendo le vedute lui dopo sarebbe costretto a rispettare i 5mt mentre senza vedute puo' farlo al confine, potrebbe essere questo il motivo per cui avrei torto nel farle, spero che potrai essermi di aiuto a capire perche' sinceramente su internet ho letto molto ma non si comprende chiaramente, le leggi sono cosi contorte. Poi dei geometri mi dicono una cosa altri il contrario quindi non so proprio come muovermi.

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