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2009-03-23 11:40:55

Cambio residenza dopo 15 dicembre e dichiarazione ici


Gurmi
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23 Marzo 2009 ore 08:48 5
Buongiorno,
Vi riassumo brevemente la mia situazione:
1) In data 29 maggio 2007 ho acquistato un immobile cointestandolo al 50% con la mia ragazza.
2) In data 28 dicembre 2007 ho trasferito la mia residenza presso l'immobile in questione.
3) In data 24 aprile 2008 anche la mia ragazza ha trasferito la sua residenza presso l'immobile in questione.

Per quanto riguarda il pagamento dell'ICI del 2007 per i mesi giugno - dicembre 2007 (7 mesi) sia io che la mia ragazza abbiamo pagato l'aliquota al 7% in quanto l'immobile non era la nostra abitazione principale ed era vuoto.
Per quanto riguarda il pagamento dell'ICI del 2008 io non ho più effettuato il versamento (era la mia prima casa), mentre la mia ragazza ha pagato al 7% per i primi 4 mesi (gennaio-aprile) e poi basta essendo divenuta la sua prima casa.

Il mio dubbio riguarda la presentazione delle dichiarazioni ICI
1) Per quanto mi riguarda: avrei dovuto presentarla nel 2008 (riferita al 2007) oppure la dovrò presentare nel 2009 (riferito al 2008)? Oppure essendo intervenuta a cavallo d'anno fiscale non devo presentare nulla ed è valido l'atto del notaio di sei mesi prima? Il 2007 (fiscalmente) per me non è stata considerata come prima casa, e la variazione essendo intervenuta dopo il 15 dicembre 2007 ha avuto effetto dal 2008.
2) Per quanto riguarda la mia ragazza: deve presentare la dichiarazione ICI nel 2009 per evidenziare il cambio di residenza? E' comunque avvenuto entro i 18 mesi previsti fiscalmente per avere diritto alle detrazioni prima casa e magari è sufficiente l'atto del notaio di giugno 2007.

Ringrazio chiunque possa chiarirmi le idee....
  • condominiale
    0
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    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 09:25
    L'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992, dispone che i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato con apposito modulo, entro il temine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, oppure entro termini e con modalita stabilite specificatamente dal Comune nel caso in cui abbia deliberate la sostituzione dell'obbligo dichiarativo di cui sopra, con I'obbligo di presentare apposita comunicazione ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. I), D.Lgs. n. 446/1997.
    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche della titolarieta, dei dati o degli elementi dichiarati cui consegua un diverse ammontare dell'imposta dovuta in capo al soggetto passivo. (tuo caso personale per quanto riguarda la comproprietaria).
    In tali casi il soggetto interessato e tenuto a denunciare le modifiche intervenute, sempre entro il temine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modifiche si sono verificate.

  • gurmi
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 09:40
    Quindi:
    1) la mia ragazza dovrà presentare dichiarazione ICI nel 2009
    Non mi è invece chiara la tua risposta per la mia situazione. Infatti oltre alla legge del 92 che citi, ho trovato che a partire dall'anno 2008, la dichiarazione Ici deve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale.
    In altri termini, non deve essere presentata la dichiarzione Ici quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
    Dato che il mio atto è stato registrato dal notaio nel 2007 e la mia variazione è avvenuta nel 2007, non sono esentato?
    Altrimenti tutti quelli che acquistano casa e non effettuano contestualmente il cambio residenza ma lo fanno anche un solo mese dopo dovrebbero fare il cambio residenza...

  • condominiale
    0
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    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 09:49
    Non ho voluto inserirti questa disposizione proprio perché lascia margini di interpretazione.

    Sono anch'io in fase di dichiarazione Ici per una successione.
    Il comune mi ha confermato che non è necessaria la "dichiarazione" entro i termini sopra accennati, ma parlando con il responsabile dell'ufficio abbiamo deciso di compilarla ugualmente (5 minuti) per ovviare a possibili future problematiche.

    Anche nel tuo caso quindi l'obbligo non sussisterebbe, ma ti consiglio ugualmente di farla, tanto non costa nemmeno un centesimo. (anche se per te personalmente saresti fuori dai termini).

  • gurmi
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 10:09
    Ed infatti se non fossi ormai fuori dai termini la farei al volo.
    Mentre ora temo che presentare quella del 2008 in ritardi svegli il can che dorme e mi metta in condizioni sfavorevoli (anche se non ho chiaro cosa rischio in termini monetari, in quanto cmq la tassa per il 2007 è stata pagata).
    Pensavo invece di presentare nel 2009 una dichiarazione congiunta con la mia ragazza in cui io dichiaro 12 mesi di esenzione e lei 8.
    Che ne pensi?
    Conosci in che tipo di sanzione potrei incorrere?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 11:40
    Come ti ho accennato non incorri in nessuna sanzione.

    Parlane con l'addetto dell'ufficio tributi del tuo comune, come ho fatto io, ti consiglierà di fare la dichiarazione, anche se non obbligatoria.

    Ho altri riferimenti che potrebbero servirti se non riuscirai a risolvere "bonariamente" la questione.

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